Le novità introdotte dal PNRR e dal Decreto Semplificazioni Bis in materia di incentivazione di impianti agro-voltaici

A cura di Energy Team

Il settore agro-voltaico è caratterizzato da un utilizzo ibrido dei terreni agricoli, i quali sono congiuntamente destinati alla produzione agricola e alla produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e, in particolare, da pannelli fotovoltaici.

Sulla scia dei traguardi delineati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (“PNIEC”), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) ha espressamente inserito la realizzazione di impianti agro-voltaici tra le iniziative da attuare nel contesto della transizione ecologica al fine di raggiungere la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile.

Il riferimento è, in particolare, alla “missione M2C2, investimento 1.1.” denominato “sviluppo agro-voltaico” e il cui obiettivo è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 2GW che produrrebbe circa 2,500 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2.

La missione M2C2 (che, alla luce di quanto attualmente previsto dall’attuale versione dello schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi del PNRR, dovrebbe ammontare a oltre 1 miliardo di euro) si pone il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando al contempo le prestazioni climatico-ambientali.

Unitamente alle misure del PNRR, sono state inoltre introdotte delle modifiche normative finalizzate a promuovere l’incentivazione di tale tipologia di impianti; in particolare, ai fini che qui rilevano, si segnalano:

  • il Decreto Legge, 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 29 luglio 2021, n. 108 (“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – c.d. “Decreto Semplificazioni Bis”) con cui è stato stabilito che gli impianti agro-voltaici possono accedere agli incentivi connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • lo schema del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2018/2001 (c.d. “Direttiva RED II”) (lo “Schema del Decreto di Recepimento della RED II”) e ai sensi del quale è demandata al Ministero della Transizione Ecologica la definizione dei “criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II.

Si tratta di novità normative di non marginale rilievo considerato che dal 2012 in Italia è stato applicato un generale divieto di incentivazione delle installazioni a terra, introdotto a causa dello sfruttamento eccessivo dei terreni agricoli nella fase di sviluppo del fotovoltaico.

Nello specifico, tale divieto è stato introdotto dal Decreto-Legge n. 1/2012 (“DL 1/2012”), che all’articolo 65 ha sancito – per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole – il divieto di fruizione degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili. Erano previste eccezioni solamente per (a) impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare; e (b) impianti fotovoltaici insediati su aree agricole classificate agricole alla data del 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 1/2012), che avessero conseguito il titolo abilitativo entro la medesima data e a condizione che l’impianto fosse entrato in esercizio entro 180 giorni dal 25 marzo 2012.

In tale contesto, come anticipato, il Decreto Semplificazioni Bis(cfr. articolo 31, comma 5), ha emendato l’articolo 65 del DL 1/2021 prevedendo l’accesso agli incentivi degli impianti agro-voltaici e, in particolare, degli impianti aventi le seguenti caratteristiche: “impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

Sempre con riguardo a tali impianti, il medesimo articolo del Decreto Semplificazioni Bis ha inoltre precisato che l’accesso agli incentivi è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Le previsioni del Decreto Semplificazioni Bis, unitamente alle disposizioni previste dallo Schema del Decreto di Recepimento della RED II, attualmente sottoposto a parere parlamentare (e, quindi, soggetto ad eventuali modifiche/integrazioni) sembrerebbero quindi superare il divieto imposto dal previgente articolo 65 del DL 1/2012, aprendo progressivamente la strada all’incentivazione anche dell’energia prodotta da impianti agro-voltaici.

Let’s Talk

Tommaso Tomaiuolo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner