In scadenza le domande per il Bonus Pubblicità con 90 milioni di budget da allocare In preparazione il modello per richiedere il nuovo credito d’imposta per l’aumento delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Vanessa Zichichi

Bonus Pubblicità: investimenti ammissibili e tempistiche per la presentazione della comunicazione

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, il “regime derogatorio” introdotto nel 2020 per il c.d. Bonus Pubblicità è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Pertanto, il credito d’imposta per le spese pubblicitarie sostenute nel 2021 e nel 2022 verrà calcolato nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati su:

  • giornali, quotidiani e periodici, pubblicati sia in versione cartacea che digitale;
  • emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, escluse quelle partecipate dallo Stato.

Viene quindi meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, per l’accesso all’agevolazione fiscale.

In considerazione di tali novità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato tramite l’apposito canale “notizie” sul proprio sito internet un ulteriore slittamento della finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio, che adesso va effettuata entro il 31 ottobre 2021.

Restano comunque valide le eventuali prenotazioni già effettuate nello scorso mese di marzo. Tuttavia, alla luce dei diversi cambiamenti intervenuti, è raccomandabile effettuare una nuova analisi degli investimenti pubblicitari in corso nel 2021 ed effettuare una nuova prenotazione, entro fine mese, che tenga conto dell’ambito più “allargato” dell’incentivo.

Come negli anni precedenti sarà poi necessario effettuare, nel corso del mese di gennaio 2022, la comunicazione a consuntivo delle spese agevolabili effettivamente sostenute, ed attendere a marzo il provvedimento di ripartizione del budget nazionale disponibile, che ammonta a 90 milioni di euro.

Il contributo per l’aumento delle rimanenze finali di magazzino per il settore tessile e della moda

Con l’art. 48 bis del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID19 sulle rimanenze finali di magazzino, limitatamente ai FYs 2020 e 2021.

Possono beneficiarne di tale credito i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il contributo consiste in un credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Pertanto, il meccanismo di calcolo è di tipo incrementale. Il criterio per la valutazione delle rimanenze utilizzato per il FY di spettanza del beneficio deve essere omogeneo a quello dei tre FYs precedenti.

Per le società con bilancio certificato, i controlli verranno svolti sulla base di quanto indicato in bilancio, mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 1863 (final) del 19 marzo 2020, della Commissione Europea, recante il cd. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”.

In base al DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis), così come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, per l’incentivo sono stati messi a disposizione 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022.

Con il recente decreto del 27 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2021, è stato reso pubblico l’elenco dei codici Ateco per le imprese che hanno diritto al credito d’imposta in oggetto, ovvero i seguenti:

  • 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20.

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di imminente emanazione, verranno stabiliti i termini, le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Vitalba Passarelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Giovanni Marra

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director