A cura di Cristian Sgaramella, Maria Progida e Alessandra Ghisio
Giustizia del 28 settembre 2021 (il “Documento”) che detta le indicazioni operative per il procedimento di “Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa” (la “Composizione Negoziata”) introdotto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure in materia di giustizia”.
La nuova procedura di Composizione Negoziata della crisi, voluta per scongiurare gli effetti della crisi post pandemica, sarà operativa a partire dal 15 novembre 2021 e potranno accedervi gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle Imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario per i quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’accesso alla procedura avviene mediante presentazione presso la Camera di Commercio competente (attraverso apposita piattaforma telematica) della domanda di nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali ulteriori soggetti interessati.
Il Documento si compone di cinque sezioni che recepiscono le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa nelle quali vengono definiti i protocolli operativi ed i contenuti relativi a:
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per l’analisi della sua coerenza;
- protocollo di conduzione della Composizione Negoziata;
- formazione degli esperti;
- funzionamento della piattaforma informatica.
Nello specifico il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento sarà finalizzato a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso l’analisi del rapporto tra debito da ristrutturare e flussi finanziari liberi che possono essere posti a suo servizio.
Come si legge dal Documento “Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse”.
Il test potrà essere effettuato online, anche senza disporre di un piano d’impresa, ma limitandosi ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, al netto degli eventi non ricorrenti quali, a titolo esemplificativo, gli effetti del lockdown, i contributi straordinari conseguenti o le perdite non ricorrenti.
Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico presentando, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui a regime, superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento sarà determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito (il “Rapporto”).
Il risultato del Rapporto fornirà una prima indicazione di massima (i) sul numero degli anni per estinguere la posizione debitoria, (ii) sul volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione, e (iii) sull’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
In particolare, a seconda del risultato del Rapporto potranno prospettarsi i seguenti scenari:
- Rapporto inferiore a 2: l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento;
- Rapporto superiore a 3: il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
- Rapporto superiore a 5-6: la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e potrà rendersi necessaria la cessione dell’azienda;
- se l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si renderanno invece necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).
Per quanto riguarda la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (la “Check-list”) il Documento precisa che le risposte alle domande ivi contenute costituiranno le indicazioni operative per la redazione del piano, ma dovranno intendersi come “recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti” dal momento che gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno necessariamente da una serie di variabili imprescindibili, quali la tipologia dell’impresa e l’attività svolta, la dimensione e la complessità dell’impresa, nonché le informazioni disponibili.
In ogni caso, il contenuto della Check-list dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla Composizione Negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.
La Check-list servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano.
Le domande contenute nella Check-list si dipanano nei seguenti macro – argomenti:
- organizzazione dell’impresa;
- situazione contabile e andamento corrente;
- individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi;
- proiezione dei flussi finanziari;
- risanamento del debito;
- domande specifiche in caso di gruppo di imprese.
Per quanto riguarda infine il protocollo di conduzione della Composizione Negoziata (il Protocollo”), il Documento reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel D.L. n. 118/2021. Anche in questo caso si precisa che le indicazioni ivi riportate rappresentano le best practices per una soluzione concordata della crisi “da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti”.
Come si evince nel Protocollo, la Composizione Negoziata si snoda nelle seguenti fasi principali.
- Presentazione dell’istanza di nomina
Al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore deve inserire all’interno della piattaforma telematica la seguente documentazione:
- bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
- una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi, oltre alle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare;
- l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
- Accettazione dell’incarico e verifica preliminare di perseguibilità del risanamento
L’esperto, dopo aver accettato l’incarico ed accertato la propria indipendenza, provvede a svolgere la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online, nel caso provvedendo anche alla sua correzione.
Anche nell’ipotesi in cui l’esperto ravvisi, diversamente dall’imprenditore, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non gli impedisce necessariamente di avviare la Composizione Negoziata. Occorre tuttavia che l’esperto ravvisi concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l’apertura delle trattative.
- Analisi del piano di risanamento
La fase successiva della Composizione Negoziata prevede l’analisi da parte dell’esperto del piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la Composizione Negoziata, che viene sottoposto ad una analisi di coerenza sulla base della Check-list.
In particolare, l’esperto esaminerà la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella Check-list.
L’esperto esaminerà poi l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, alla luce del piano di risanamento e di quanto riportato nella Check-list.
Se l’esperto riterrà concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, congiuntamente l’imprenditore, provvederà ad individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative agevolando le stesse e stimolando la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate.
In pendenza della Composizione Negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa resta di competenza dell’imprenditore.
- Conclusione delle trattative
La conclusione delle trattative potrà avvenire per il decorso del termine di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili su istanza di tutte le parti, ovvero se il differimento del termine finale si è reso necessario per l’accesso alle misure protettive, cautelari, o per altre richieste di autorizzazione rivolte al Tribunale.
Gli sbocchi della negoziazione sono quelli classici della legge fallimentare: dal piano attestato di risnamento, all’accordo di ristrutturazione o di moratoria, fino al concordato preventivo e all’istanza di fallimento in proprio. A tali scenari se ne aggiungono tre:
- la sottoscrizione di un accordo con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni secondo la relazione finale dell’esperto;
- un accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella negoziazione, compreso l’esperto, che produce gli effetti del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., senza la necessità dell’attestazione;
- il nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato.
All’esito delle trattative con i creditori, l’esperto redige una relazione da inserire nella piattaforma informatica, senza la necessità di informare né il tribunale, né il pubblico ministero, salvo il caso di richiesta di misure protettive o cautelari.
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