Schema di Decreto Legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio: la riforma digitale del diritto societario a tappe forzate

A cura di Andrea Lensi Orlandi, Flavia Caltagirone e Mario Di Pietro

Si amplia l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario. È all’esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato lo schema di Decreto Legislativo recante recepimento della Direttiva UE 2019/1151, di modifica della Direttiva UE 2017/1132 – già volta a fissare equivalenti livelli di tutela degli interessi dei soci e dei terzi nelle società di capitali con riferimento, ad esempio, alle regole di costituzione ed ai requisiti di pubblicità nonché in materia di fusioni e scissioni transfrontaliere.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo sarà sostanzialmente innovata la disciplina codicistica delle S.r.l. e delle S.r.l.s. per ciò che concerne le modalità di costituzione e registrazione delle medesime, prevedendo altresì forme di interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri nell’ottica più ampia di creare un mercato interno unico e competitivo che possa avvalersi di procedure interamente online per la creazione di newco o la registrazione di succursali, riducendo così i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

In dettaglio, la costituzione di S.r.l. e S.r.l.s. potrà avvenire online e stipulata con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la sottoscrizione dell’atto in videoconferenza, senza che i richiedenti debbano comparire necessariamente di persona dinanzi all’autorità o persona competente a norma del diritto nazionale.

Sarà, dunque, implementata la già esistente piattaforma telematica gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato che consente l’accertamento dell’identità dei video partecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

La piattaforma dovrà assicurare un livello di sicurezza “significativo”, pertanto l’apposizione della sottoscrizione potrà avvenire solo mediante firma digitale o firma elettronica qualificata.

Inoltre, il versamento del capitale sociale potrà essere effettuato, prima della stipula notarile, mediante servizi di pagamento online su un conto corrente di una qualsiasi banca che opera nell’Unione.

Il Decreto di recepimento disporrà altresì la possibilità che gli atti costitutivi e gli statuti che il Notaio dovrà ricevere possano essere preparati tramite l’uso di modelli standard, adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, redatti anche in lingua inglese e reperibili sul sito istituzionale delle Camere di Commercio.

Un altro cardine della riforma è rappresentato dall’interconnessione dei registri degli Stati membri per favorire lo scambio costante di informazioni societarie.

In questo senso sarà implementato l’utilizzo del già esistente Business Registers Interconnection System (BRIS)(*), una piattaforma unica europea di interconnessione dei registri delle imprese nazionali in relazione al quale gli Stati membri dovranno garantire l’interoperabilità dei registri e la gratuità della consultazione dei dati ivi disponibili e che sarà di particolare rilievo per ciò che concerne l’istituzione o la cancellazione di sedi secondarie o succursali.

Più nello specifico, lo schema di Decreto dispone che la registrazione e la cancellazione, nel registro delle imprese di uno Stato Membro, della sede secondaria di una società di capitali dovrà essere comunicata senza indugio – tramite il BRIS – dal medesimo registro a quello dello Stato membro in cui è iscritta la società madre.

Il BRIS conterrà anche le informazioni sulle operazioni transfrontaliere.

Per quanto riguarda i termini e le procedure per l’attuazione della delega, si ricorda che la scadenza per l’esercizio della stessa è fissata alla data dell’8 novembre 2021.

Un ultimo cenno – in quanto è già contemplato il differimento dell’entrata in vigore al 1° agosto 2023 – alle modifiche che interverranno con riferimento agli articoli 2475 e 2383 del Codice Civile: in particolare, è previsto che agli amministratori di S.r.l. si applicheranno le stesse cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di S.p.A..

(*)

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System

Già dall’8 giugno 2017 gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie affinché l’obbligo pubblicitario per le società di capitali riguardasse – almeno – gli atti e le indicazioni seguenti:

  • l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e le relative modifiche;
  • l’indicazione persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio e/o partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
  • i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario;
  • ogni trasferimento della sede sociale;
  • lo scioglimento della società;
  • dichiarazione di nullità della società;
  • la nomina dei liquidatori;
  • l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro.

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