A cura di Egidio Filetto, Valeria De Sortis e Umberto Carrettiere
Con sentenza n. C-341/20 del 16 Settembre 2021, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla legittimità dell’esenzione da accisa sui carburanti concessa dal legislatore italiano agli operatori del settore della nautica da diporto impegnati nell’attività di noleggio delle loro imbarcazioni per scopi ricreativi. Con tale pronuncia, i giudici hanno bocciato l’agevolazione prevista dalle disposizioni interne con conseguenze che, in linea prospettica, possono essere significative per il settore del charter nautico.
Occorre far presente che la sentenza si riferisce solo all’attività di noleggio delle imbarcazioni e non anche a quella di locazione. Ciò in quanto l’Agenzia delle Dogane con la Circolare 5/D del 2016 si era già espressa in merito escludendo dal campo di applicazione della norma, e quindi dell’esenzione, i soggetti che si limitavano a locare delle imbarcazioni da diporto, senza dunque svolgere alcuna “attività di trasporto”.
Nel dettaglio, come abbiamo esaminato nella nostra Newsletter dello scorso 2 Luglio, in data 24 luglio 2020, la Commissione Europea aveva presentato alla Corte di Giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti dell’Italia che, secondo il parere della Commissione, non aveva adeguato il proprio ordinamento in materia di esenzione d’accise alle disposizioni comunitarie di cui all’art. 14, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 2003/96.
La normativa italiana, difatti, in considerazione di quanto previsto dall’art. 24 del D. Lgs 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA), dalla Tabella Allegata al medesimo decreto, nonché dalle disposizioni attuative di cui al Decreto n. 225 del 15 dicembre 2015, riconosce l’esenzione da accise sui carburanti anche nel settore della nautica da diporto, purché le imbarcazioni siano utilizzate ai fini commerciali.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane nella Circolare sopra richiamata, tale esenzione spettava esclusivamente nelle ipotesi in cui l’imbarcazione fosse stata oggetto di un contratto di noleggio, in quanto solo in tal modo si aveva un “coinvolgimento pieno ed immediato dell’esercente nella gestione del servizio di navigazione e nella conduzione tecnica dell’unità da diporto”. Secondo tale interpretazione, l’esenzione era dunque riconosciuta indipendentemente dall’utilizzo che veniva fatto dell’imbarcazione da parte del soggetto noleggiatore.
Secondo la Commissione Europea, per contro, “l’utilizzatore da prendere in considerazione al fine di concedere o rifiutare il beneficio dell’esenzione dall’accisa è il locatario o il noleggiatore, e non il locatore o il noleggiante. Ai fini di tale esenzione, non sarebbe dunque sufficiente che il noleggio configuri un’attività commerciale per il noleggiante. Per contro, sarebbe determinante l’uso che il noleggiatore fa dell’imbarcazione, il quale dovrebbe, per far sorgere il diritto all’esenzione, servire “direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso”.
Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia evidenzia dapprima la differenza che sussiste tra un contratto di noleggio ed un contratto di prestazione di trasporto. Come riportato dalla Corte, quest’ultimo contratto “non ha ad oggetto la messa a disposizione dell’imbarcazione in tutto o in parte, bensì una prestazione di servizi di trasferimento di beni o persone”.
Partendo da tale premessa, la Corte sottolinea che l’esenzione riconosciuto dal diritto comunitario è subordinata al fatto che “i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per operazioni di navigazione nelle acque dell’Unione per scopi commerciali, vale a dire per utilizzazioni nelle quali un’imbarcazione serve direttamente alla prestazione di servizi a titolo oneroso”.
Sulla base di quanto sopra, i giudici unionali, in linea con le precedenti pronunce in materia, giungono a conclusioni che accolgono, in linea generale le osservazioni presentate dalla Commissione. Difatti, come si legge al paragrafo 35 della sentenza in esame, “nell’ambito di una locazione o di un noleggio di un’ imbarcazione, in cui vi sono, al tempo stesso, un locatore o un noleggiante dell’ imbarcazione e un locatario o un noleggiatore che effettua navigazioni con tale imbarcazione, la concessione o il rifiuto dell’ esenzione prevista dall’ articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 dipendono dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata da quest’ ultimo soggetto (locatario o noleggiatore), ossia a seconda che tale imbarcazione venga utilizzata per scopi commerciali o per scopi non commerciali. Pertanto, non si può ritenere che il noleggio di un’imbarcazione con il carburante, ovvero la sua dazione in locazione, in quanto attività commerciali del noleggiante o del locatore, diano luogo all’ esenzione fiscale prevista da tale disposizione indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata dal locatario o dal noleggiatore”.
Pertanto, “ad essere pertinenti ai fini della concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa sono l’utilizzatore finale, locatario o noleggiatore, e l’utilizzazione finale dell’imbarcazione da parte di tale soggetto, ed è tale utilizzazione che deve servire “direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso”.
In sintesi, anche i giudici unionali, così come la Commissione Europea, ritengono che la fruizione dell’agevolazione risulti subordinata esclusivamente all’effettivo utilizzo che viene fatto dall’utilizzatore che ne ha l’effettiva disponibilità. Solamente qualora l’imbarcazione venga utilizzata da quest’ultimo per lo svolgimento di attività commerciali (prestazione di trasporto), l’esenzione risulta legittima.
Nella medesima sentenza la Corte precisa che le conclusioni di cui sopra non risultano valide in presenza di rapporti contrattuali che, pur essendo formalmente qualificati come contratti di noleggio, “comprendano la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui il contraente beneficia in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione”.
In tali ipotesi il “noleggiatore” perde la sua qualifica di dominus dell’imbarcazione noleggiata la quale viene utilizzata direttamente ed esclusivamente per prestazioni di servizi, sicché l’esenzione del pagamento delle accise risulterebbe in tal caso legittima.
Muovendo dunque da tali conclusioni, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi a suo carico in considerazione di quanto disposto dalla Direttiva 2003/96 condannando il nostro Stato, al contempo, al rimborso delle spese.
La sentenza della Corte comporta inevitabilmente delle notevoli conseguenze tra gli operatori del settore che, in linea generale, si vedono ufficialmente disconosciuta un’importante agevolazione.
La pronuncia dei giudici lascia, tuttavia, aperti alcuni interrogativi: 1) i provvedimenti a riguardo avranno portata retroattiva con conseguente recupero delle agevolazioni fruite dagli operatori del settore? 2) quali saranno i rapporti contrattuali che, secondo quanto enunciato dalla Corte, potrebbero beneficiare dell’esenzione da accisa?
Interrogativi sui quali si attende un intervento legislativo quanto mai celere al fine di ben definire non solo il perimetro applicativo dell’eventuale attività di recupero che dovrà essere posta in essere dall’Amministrazione Finanziaria, ma anche quei rapporti contrattuali che, secondo il giudizio della Corte, potranno ancora beneficiare dell’esenzione in esame.
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