A cura di Energy Team
Come anticipato nella nostra precedente Newsletter , il 30 settembre 2021 il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) ha pubblicato i Bandi per l’ultima delle sette procedure per l’iscrizione ai Registri e Aste previsti dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 (“Decreto FER1”).
Nella medesima data il GSE ha anche pubblicato una nuova versione del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste (“Regolamento per l’iscrizione”) e del Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi (“Regolamento per l’accesso”), prevedendo le modalità di accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici.
In particolare, dal Regolamento per l’iscrizione emerge che tra i requisiti di carattere generale previsti al punto 2.3.1 dello stesso regolamento e dall’art. 3, comma 5, del Decreto FER1, necessari per tutti gli impianti ai fini dell’iscrizione ai Registri e alle Aste, viene incluso il rispetto per gli impianti fotovoltaici delle disposizioni di cui all’art.65 del DL 1/2012 circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole.
Si ricorda che, ad oggi, in deroga al generale divieto di percepimento degli incentivi per gli impianti realizzati su aree agricole, l’art. 65 del DL 1/2012 è stato riformato dal DL 77/2021 (“Decreto Semplificazioni Bis”) il quale ha introdotto la possibilità per gli impianti agrovoltaici di ricevere gli incentivi previsti dal FER1.
Il Regolamento per l’accesso agli incentivi, ad integrazione e conferma di quanto detto, specifica al punto 3.1.7. che, sulla base delle deroghe previste dallo stesso art. 65 del DL 1/2012, come modificate da ultimo dal Decreto Semplificazioni Bis, il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole non si applica:
- agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale (“SIN”) purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Dlgs 28/2011.
- agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DLgs 28/2011, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni;
- agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Per detti impianti l’accesso agli incentivi è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
L’Allegato D del Regolamento per l’iscrizione elenca la documentazione da trasmettere ai fini della richiesta di iscrizione stessa, prevedendo l’allegato ID A18, relativo alla documentazione finalizzata alla verifica del rispetto del divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
In particolare, nel caso di impianto a terra i cui moduli sono installati in zone agricole, in forza delle deroghe menzionate alle precedenti lettere A, B e C, è necessario presentare, ai fini di ammissione della richiesta, documentazione attestante che l’impianto possiede le caratteristiche idonee per l’applicazione delle deroghe. A titolo esemplificativo:
- nel caso di impianto da realizzare su aree dichiarate come SIN e autorizzati ai sensi dell’art. 4.2, del D.Lgs. 28/2011, qualora l’evidenza che l’area su cui sarà realizzato l’impianto è un SIN non sia riscontrabile dal titolo autorizzativo, è necessario trasmettere ulteriore documentazione rilasciata dall’Ente competente che attesti che l’area è un SIN;
- nel caso di impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave, è necessario allegare l’attestazione rilasciata dall’autorità competente circa l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio;
- nel caso di impianto agrovoltaico, è necessario trasmettere una dichiarazione rilasciata da parte del Soggetto Responsabile “che l’impianto sarà realizzato, pena la decadenza dal diritto agli incentivi, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 65 del Decreto Legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, come introdotti con Legge 29 luglio 2021, n. 108”, e quindi che:
- adotti soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (art. 65, comma 1-quater);
- siano contestualmente realizzati sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Si ricorda che l’eventuale mancata rispondenza dell’impianto alle caratteristiche richieste per l’applicazione delle deroghe determina, anche se accertata successivamente all’eventuale ammissione in posizione utile, la decadenza dal diritto agli incentivi.
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Tommaso Tomaiuolo
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