A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Governo societario
Internal Governance
Nuovi Orientamenti EBA sulla governance interna
EBA ha pubblicato, in data 5 ottobre 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti, dal titolo “Orientamenti sulla governance interna”.
Si tratta della revisione degli “Orientamenti sulla governance interna” del marzo 2018, elaborati da EBA ai sensi dell’articolo 74 “Governance interna e piani di risanamento e risoluzione” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che gli enti creditizi e le imprese di investimento devono attuare per garantire una gestione efficace e prudente.
Le modifiche disposte agli Orientamenti del 2018 sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia di governance dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 sul nuovo quadro di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD).
Tra le novità si segnala, in particolare:
- la necessità di considerare – nell’ambito dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance interna nonché nel quadro complessivo di gestione del rischio – gli aspetti legati all’identificazione, alla gestione e all’attenuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l’inclusione di specifici Orientamenti riguardanti i nuovi standard di condotta che gli enti devono rispettare per garantire il trattamento equo e neutrale rispetto al genere del personale;
- l’implementazione della nuova disciplina sui prestiti ai membri dell’organo di gestione (e alle loro parti correlate) ai fini della gestione dei potenziali conflitti di interesse.
Gli Orientamenti – che si sostituiranno integralmente ai quelli del 2018 sopra richiamati – si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2021.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 5 dicembre 2021, la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Orientamenti sulla governance interna
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Strumento del Bail-in
Regolamento di esecuzione sul riconoscimento contrattuale del bail-in ex art. 55 BRRD II
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione del 1° ottobre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 55(8) “Riconoscimento contrattuale del bail-in” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva BRRD) come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (Direttiva BRRD II).
Il Regolamento di esecuzione precisa i formati e i modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione dei contratti che soddisfano le condizioni di impraticabilità definite nel Regolamento delegato (UE) 2021/1527.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 24 ottobre 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Strategia europea per gli investitori al dettaglio
Protezione degli investitori
Call of evidence di Esma
ESMA ha pubblicato, in data 1° ottobre 2021 un documento dal titolo “Call for evidence on the European Commission mandate on certain aspects relating to retail investor protection”.
Si tratta di un documento con cui ESMA – attraverso una serie di domande – invita le autorità competenti, gli operatori di mercato (enti soggetti alla Direttiva MiFID II e al Regolamento PRIIPs) nonché le organizzazioni che tutelano gli interessi di investitori e consumatori a fornire le proprie considerazioni e i propri pareri in merito al tema della protezione degli investitori retail, al fine di elaborare il parere tecnico (Technical Advice) richiestole dalla Commissione europea il 27 luglio 2021 (Call for advice to the European Securities and Markets Authority (ESMA) regarding certain aspects relating to retail investor protection).
Nello specifico, ESMA intende raccogliere pareri qualitativi e quantitativi sui seguenti argomenti:
- disclosure: identificazione delle lacune, sovrapposizioni e incoerenze presenti nella legislazione in materia di protezione degli investitori nonché valutazione delle modalità attraverso cui la normativa possa permettere ai consumatori di compiere scelte informate;
- disclosure digitale: valutazione degli aspetti positivi derivanti dalla digitalizzazione e delle modalità di adattamento della legislazione esistente;
- strumenti e canali digitali: valutazione dei rischi e delle opportunità dell’investimento al dettaglio, derivanti dalla crescente disponibilità di strumenti e canali digitali e dalla partecipazione diretta degli investitori (in particolare dovuta anche a piattaforme di trading digitali e cd. robo-advisor) nonché valutazione dell’adeguatezza del quadro normativo attuale e, in particolare, degli attuali requisiti sulla best execution e valutazione delle iniziative di open finance.
È possibile fornire commenti al documento entro il 2 gennaio 2022.
ESMA terrà in considerazione i feedback ricevuti per l’elaborazione del parere tecnico che dovrà presentare alla Commissione entro il 30 aprile 2022; quest’ultima terrà in considerazione le evidenze raccolte da ESMA per la definizione della Strategia per gli investimenti al dettaglio.
Normativa nazionale – Antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela
Nota di Banca d’Italia relativa all’attuazione nell’ordinamento nazionale degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela 2021
Banca d’Italia ha comunicato, con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’UE a luglio 2021, che assumono pertanto valore di prassi di vigilanza.
Tali Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi degli articoli 17 e 18 della IV Direttiva AML e abrogano gli “Orientamenti delle ESAs relativi ai fattori di rischio” di febbraio 2018, già recepiti in Italia nelle Disposizioni sull’adeguata verifica del 30 luglio 2019.
La revisione degli Orientamenti del 2018 si è resa necessaria per tenere conto delle fonti normative nel frattempo emanate, quali la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e il Regolamento (UE) 2019/2175 (Regolamento sulla revisione della supervisione bancaria) che ha attribuito un ruolo centrale ad EBA stessa nella gestione dei rischi di ML/TF, e, in particolare, nella gestione delle nuove tipologie di rischio derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di soluzioni RegTech.
Gli Orientamenti si applicano a partire dal 26 ottobre 2021, ai “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela che devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti.
Con riguardo alle Disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, Banca d’Italia specifica che:
- tali Disposizioni restano integralmente in vigore nelle parti in cui danno attuazione agli Orientamenti (delle ESAs, prima, e dell’EBA, ora);
- il riferimento agli Orientamenti congiunti emanati dalle ESAs contenuto nelle “Fonti normative” deve intendersi ora ai nuovi Orientamenti dell’EBA;
- le note 25 e 27, presenti rispettivamente negli Allegati 1 e 2, si intendono superate per effetto della generale applicabilità dei nuovi Orientamenti dell’EBA (conseguentemente, anche la voce “Orientamenti congiunti” inclusa nelle “Definizioni” è superata in quanto non più necessaria).
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