A cura di Giulia Spalazzi, Marzio Scaglioni, Valentina Panettella e Antonella Carullo
Come noto, a partire da domani, 15 ottobre 2021, entrerà in vigore l’obbligo del possesso del green pass sui luoghi di lavoro.
Al fine di offrire ai datori di lavoro idonei strumenti informatici atti a consentire la verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni, il Governo ha firmato un D.P.C.M. recante le modalità di verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo.
Ogni azienda potrà organizzare autonomamente le modalità operative dei controlli, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021, designando, con atto formale, i soggetti incaricati delle verifiche.
È bene precisare che né l’azienda, né il soggetto autorizzato all’espletamento dei controlli, potranno:
- conservare o acquisire copia del Green Pass, stante il divieto di trattare dati diversi e ulteriori rispetto ai dati anagrafici dell’interessato;
- richiedere dati relativi alla salute;
- richiedere informazioni circa l’evento sanitario (ad es. avvenuto contagio; sottoposizione a tampone; somministrazione di vaccino, etc.) che ha generato il Green Pass;
- richiedere la motivazione clinica della eventuale esenzione alla vaccinazione;
- conservare la data di scadenza della certificazione verde.
Questi comportamenti, infatti, integrerebbero delle ipotesi di trattamento dei dati personali violative della normativa sulla privacy poiché il titolare del trattamento sarebbe sprovvisto di alcun titolo non solo per acquisire tali informazioni e documenti, ma soprattutto per conservare i dati personali ivi contenuti.
Le suddette verifiche potranno essere svolte anche a campione, prevedendo prioritariamente un controllo al momento dell’acceso ai luoghi di lavoro, prediligendo modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.
Nel caso in cui sussistano particolari esigenze organizzative, il datore di lavoro potrà verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede. In tale ipotesi, i lavoratori saranno dunque tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con un preavviso necessario a permettere al datore di lavoro di soddisfare tali esigenze.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo, mentre per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
In tema di sanzioni, il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro mentre il lavoratore che ne è privo è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
All’interno del contesto sopra delineato, i datori di lavoro dovranno accertarsi che anche la gestione delle registrazioni payroll, con particolare riguardo alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, risulti adeguata. In particolare, sarà opportuno tracciare per il tramite di giustificativo ad hoc l’eventuale intervenuta sospensione dalla prestazione lavorativa, al fine di mantenere una completa e coerente mappatura delle presenze ad ogni fine normativo e regolamentare preordinato.
Con riferimento ai lavoratori somministrati, i controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
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