L’Emilia-Romagna elabora le prime Linee Guida per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici in cave e discariche chiuse

A cura di Energy Team

Con la Delibera n. 1458/2021, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato gli “Indirizzi attuativi della deliberazione dell’Assemblea Legislativa (“DAL”) 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse” (“Linee Guida Regionali”), ai sensi delle quali vengono fornite indicazioni applicative per promuovere lo sviluppo di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in aree di cava dismesse, definendo altresì, in attesa di eventuali atti di coordinamento statali, i requisiti degli impianti c.d. “flottanti” e “agrivoltaici”.

Tale intervento regionale si è reso infatti necessario a fronte della modifica apportata dal Decreto Legge n. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni Bis”) all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, la quale ha stabilito la facoltà di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (“PAS”) per la costruzione ed entrata in esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare con potenza nominale fino a 20 (venti) MW, connessi alla rete elettrica in media tensione e localizzati in aree con destinazione industriale, produttiva, commerciale o inseriti in discariche o cave ove sia stata completata l’attività di ripristino ambientale.

Le Linee Guida Regionali prevedono, in considerazione delle opere di sistemazione finale realizzate e della destinazione finale stabilita dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) e dagli atti di autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva, i casi, a partire dalle istanze di nuova presentazione, in cui è possibile inserire in tali aree un impianto fotovoltaico e in particolare:

  1. nelle aree di cava a destinazione finale ambientale (o agro-vegetazionale), qualora alla conclusione dell’attività estrattiva sia stato effettuato, quale sistemazione finale, un intervento di recupero ambientale, ripristino vegetazionale o di restauro naturalistico, e l’area abbia una destinazione finale naturalistico ambientale, non è permessa la localizzazione di impianti fotovoltaici. Secondo quanto disposto dall’Allegato I, lettera C), della DAL n. 28/2010, sono comunque inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici le aree di cava dismesse collocate negli ambiti elencati alla lettera A) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010.
  2. nelle aree di cava a destinazione finale agricola, qualora sia stato posto in essere un recupero attraverso tombamento, idoneo a consentire il riutilizzo agricolo cui l’area è destinata, e che abbiano in atto una coltivazione verificata mediante registrazione delle relative superfici all’Anagrafe regionale delle aziende agricole è consentita l’istallazione:
    • di impianti c.d. “agrivoltaici” senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nell’osservanza di quanto specificato al successivo paragrafo dedicato.
    • impianti a terra, con il limite del 10% di utilizzo dell’area agricola se la stessa risulta coltivata.
  3. nelle aree di cava a destinazione finale ad invaso (o bacino), qualora sia stata posta in essere una sistemazione finale a bacino idrico, è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici c.d. “flottanti” (o galleggianti), nell’osservanza di quanto specificato al successivo paragrafo dedicato.
  4. nelle aree di cava abbandonate e non sistemate, qualora non sia stato effettuato alcun ripristino finale e la cava versi in uno stato di abbandono e degrado, secondo quanto accertato dalla pianificazione settoriale (PIAE e PAE) e attestato dal “Catasto delle attività estrattive”, è possibile la realizzazione di impianti a terra, senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nonché di impianti flottanti, qualora nelle medesime aree a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico.

Si rende opportuno segnalare che la destinazione finale ambientale (lett. a), agricola (lett. b) o a invaso (lett. c) si considera in essere qualora:

  1. sia stata rilasciata la certificazione di collaudo dei lavori di sistemazione finale, previsti dall’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva,
  2. l’amministrazione comunale abbia operato il conseguente svincolo della fidejussione.

Le Linee Guida Regionali forniscono inoltre alcune indicazioni relative alla progettazione e costruzione degli impianti fotovoltaici flottanti e degli impianti agrivoltaici.

In particolare:

A Impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti

Con esclusione dei bacini d’acqua situati all’interno di Aree Naturali Protette o di siti della Rete Natura 2000, in tutti i casi, e in particolare nei casi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, in cui è possibile l’inserimento di un impianto fotovoltaico flottante, tale l’impianto deve possedere le seguenti caratteristiche:

  1. la superficie del bacino occupata dall’impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua, calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’istallazione;
  2. è necessario concentrare l’istallazione dei pannelli nella parte centrale del bacino, mantenendo comunque una distanza minima del perimetro dell’impianto dalle sponde non inferiore a 20 metri;
  3. è necessario comunque escludere l’installazione nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 m;
  4. effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all’esterno dell’eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.
B Impianti agrivoltaici

In tutti i casi, e in particolare nei casi di cui alla lettera b) di cui sopra, in cui sarà possibile l’installazione di impianti agrivoltaici, l’impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

  1. realizzato in modo tale da non compromettere l’utilizzo colturale dei terreni interessati (dimostrato attraverso una dichiarazione asseverata con cui un tecnico abilitato descriva analiticamente, sia le soluzioni tecnologiche integrative innovative adottate sia i sistemi di produzione agricola che l’azienda intenda attuare, e dimostri, anche attraverso interventi agronomici ed ambientali e tenendo conto delle caratteristiche nel sito, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il programma di azioni riguardanti l’attività di coltivazione agricola e pastorale, attestando che detto impianto fotovoltaico non comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione);
  2. l’impianto agrivoltaico può adottare soluzioni tecnologiche innovative, che prevedano o il montaggio verticale di moduli, anche bifacciali, o il montaggio di moduli elevati da terra, anche dotati di inseguitori solari. La struttura portante dell’impianto deve comunque consentire il passaggio dei mezzi agricoli idonei alla coltivazione.

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Tommaso Tomaiuolo

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