A cura di Marzio Scaglioni e Giulia Baltimora
A distanza di diversi mesi dall’entrata in vigore della cd. Legge di Bilancio 2021, con Messaggio n. 3389 del 07 ottobre 2021, seguito alla pubblicazione della Circolare n. 52/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative utili alla fruizione dell’incentivo strutturale previsto in caso di assunzione di giovani under 36 per gli anni 2021 e 2022.
Come noto, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro di cui alla Legge di Bilancio 2018 sia riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La durata del predetto esonero contributivo è elevata ad un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni nelle regioni meridionali.
L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione delle imprese del settore finanziario.
Sul punto, utile ricordare come il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo risulti subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.
In merito ai primi, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di essere riassunto.
- Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ove sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.
Si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, al successivo comma 3, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Con la finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese, con riferimento all’esonero ivi disciplinato, nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in trattazione, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo eventualmente residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione ai vincoli propri dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Tale previsione riguarda anche le ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
- Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- I datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
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