Decreto Fiscale: le novità in materia di lavoro e previdenza

A cura Carlo Marinelli e Marzio Scaglioni

In data 21.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Fiscale” (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), che prevede le seguenti novità in materia di lavoro:

Proroga della Cassa Integrazione

In continuità con il passato, il decreto consente ai datori di lavoro che non beneficiano della cassa integrazione ordinaria e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza “Covid-19” di presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di n. 13 settimane nel periodo compreso tra il primo ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. La domanda di integrazione salariale sarà riconosciuta soltanto a condizione che siano state integralmente autorizzate tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021).

Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore tessile (codici ATECO 13, 14 e 15), sono state previste ulteriore nove settimane di cassa integrazione ordinaria per il periodo decorrente dal 01 ottobre al 31 dicembre 2021 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, decorso il periodo di cassa integrazione precedentemente autorizzato. 

La domanda di cassa integrazione dovrà essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come in passato, il decreto conferma la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps ovvero la possibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento di cassa integrazione nonché l’esenzione dal versamento del contributo addizionale a carico delle aziende.

Rimane anche confermato il divieto di licenziamento sia in forma collettiva che individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della L.n.604/66 e fermo restando le consuete deroghe: (i) cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; (ii) messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività a meno che non si configuri una ipotesi di cessione dell’azienda o di un ramo di essa; (iii) risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; (iv) fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Rifinanziamento delle tutele previdenziali previste in ipotesi di “quarantena”.

È previsto, inoltre, il rifinanziamento, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, da parte dello Stato delle misure finalizzate alla equiparazione dei periodi di quarantena rispetto ai periodi di malattia indennizzata, oltre che dei casi relativi a lavoratori dipendenti per i quali il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Di notevole rilievo è anche la nuova previsione riportata al comma 7-bis del predetto articolo che contempla, per il solo periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, il diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, riservato ai soli datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’IINPS, esclusi i datori di lavoro domestico.

Il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso viene erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per ciascun lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele indicate da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Pertanto, raggiunto il limite di spesa, non si procederà ad ulteriori rimborsi.

Nuovi congedi parentali COVID

Il Decreto in commento contiene infine la previsione di nuovi congedi parentali COVID nelle ipotesi di figli conviventi minori di quattordici anni per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-COVID-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’autorità sanitarie competenti.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figlio con disabilità in situazione di gravità, a prescindere dall’età del figlio, nelle stesse ipotesi sopraccitate.

Il congedo è fruibile in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta, in luogo alla retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151 fruiti da genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le ragioni sopra riportate, possono essere convertiti a domanda nel congedo previsto dal primo comma dell’articolo 9 con diritto all’indennità prevista e non sono computati ne indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi, nelle stesse ipotesi, dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tali benefici sono riconosciuto nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalità operative per accedevi sono stabilite dall’INPS. Al raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. Il periodo di applicazione delle misure indicate termina al 31 dicembre 2021.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Carlo Marinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director