A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Piano di lavoro della Commissione per il 2022
Piano di lavoro della Commissione per il 2022
Pubblicazione del Piano di lavoro per il 2022
La Commissione europea ha pubblicato, in data 19 ottobre 2021, sul proprio sito internet, il proprio Programma di lavoro per l’anno 2022, dal titolo “Programma di lavoro della Commissione per il 2022: insieme per un’Europa più forte”.
Si tratta del documento annuale con cui la Commissione illustra le azioni in programma per l’anno successivo e fornisce informazioni in merito alla presentazione di nuove iniziative (Allegato I), al ritiro di proposte in sospeso (Allegato IV), al riesame della normativa UE vigente (Allegato II) e alle proposte legislative rimaste in stand by (Allegato III).
In particolare, con il Piano di lavoro 2022, la Commissione definisce le prossime tappe del suo ambizioso programma di riforme indirizzate all’ottenimento di un’Europa post COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente.
Nello specifico, la Commissione prevede iniziative strategiche volte alla realizzazione di sei obiettivi prioritari, di seguito elencati:
- “un Green Deal europeo”, nell’ambito del quale la Commissione continuerà ad adoperarsi per render l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; tra le varie iniziative sul tema si segnala l’intenzione della Commissione di continuare a porre la finanza sostenibile in prima linea nello sforzo di ripresa dell’UE e che, pertanto, le obbligazioni verdi avranno un ruolo sempre più importante;
- “un’Europa pronta per l’era digitale”,nell’ambito del quale Commissione proseguirà il cammino verso il decennio digitale al fine di realizzare la trasformazione digitale dell’UE entro il 2030; tra le varie iniziative in materia si segnala l’intenzione della Commissione di proporre una legge europea sulla ciberesilienza al fine di stabilire norme comuni in materia di cibersicurezza e avviare la costruzione di un sistema di comunicazione sicuro e globale;
- “un’economia al servizio delle persone”, nell’ambito del quale la Commissione mirerà a rendere l’economia più resiliente, basandosi sul pilastro europeo dei diritti sociali; tra le varie iniziative in materia si segnala l’intenzione della Commissione di presentare proposte sui pagamenti istantanei al fine di promuoverne la piena diffusione nel territorio e agevolare l’accesso ai capitali per le imprese nell’UE;
- “un’Europa più forte nel mondo”, nell’ambito del quale la Commissione continuerà a rafforzare il marchio unico di leadership mondiale che caratterizza l’Unione europea;
- “la promozione dello stile di vita europeo”,nell’ambito del quale la Commissione proporrà iniziative a favore dei giovani, dell’istruzione e della salute; e
- “un nuovo slancio per la democrazia europea”, nell’ambito del quale la Commissione continuerà a rendere la democrazia europea più dinamica, adottando iniziative in tema di libertà dei mass media, lotta alla criminalità e temi inerenti all’etica.
La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento ed il Consiglio per stabilire un elenco di priorità legislative comuni.
Commission Work Programme 2022
Annexes to the Commission Work Programme 2022
Normativa europea – Governo societario delle banche
Idoneità degli esponenti aziendali
Nuovi Orientamenti ESMA ed EBA sulla valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali
EBA ed ESMA hanno pubblicato, in data 18 ottobre 2021, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea degli Orientamenti, dal titolo “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave”.
Si tratta della revisione degli “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave”, elaborati inizialmente nel 2018 ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e che definiscono i requisiti in merito all’idoneità dei soggetti che rivestono ruoli chiave.
Le modifiche disposte agli Orientamenti sopra richiamati sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 sul nuovo quadro di vigilanza prudenziale sulleimprese di investimento (IFD).
Tra le novità si segnala, in particolare:
- l’integrazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiesti ai membri dell’organo di gestione, i quali contribuiscono a identificare, gestire e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’istituto finanziario;
- le disposizioni riguardanti l’indipendenza di spirito dell’organo di gestione;
- l’equilibrata composizione dell’organo di gestione, nel rispetto della parità di genere;
- l’adeguatezza dei membri di nuova nomina dell’organo di gestione con riferimento alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
I nuovi Orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2021, data a partire dalla quale saranno abrogati gli Orientamenti del 2018 sopra richiamati.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA e ad ESMA, entro il 18 dicembre 2021, la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)
Revisione disciplina sui PRIIPS
Call for evidence delle ESAs
Le ESAs hanno pubblicato un documento dal titolo “Call for evidence on the European Commission mandate regarding the PRIIPs Regulation” del 20 ottobre 2021.
Si tratta di un documento con cui le ESAs – attraverso una serie di domande – invitano gli stakeholders a fornire le proprie considerazioni e i propri pareri in merito alla revisione del Regolamento PRIIPs (Regolamento (UE) n. 1286/2014), al fine di elaborare il parere tecnico (Technical Advice) richiesto dalla Commissione europea il 27 luglio 2021 (Call for advice to the to the Joint Committee of the European Supervisory Authorities regarding the PRIIPs Regulation).
La presente Call for evidence è strettamente correlata ad una seconda Call for evidence di ESMA ed EIOPA riguardante il tema della protezione degli investitori retail (Call for advice on the European Commission mandate on certain aspects relating to retail investor protection), anch’essa del 27 luglio 2021; a tal proposito, le ESAs hanno dichiarato che faranno il possibile per coordinare i lavori.
Nello specifico, tra gli argomenti su cui le ESAs richiedono parere ai portatori di interesse si segnalano:
- l’utilizzo generale del KID;
- la comprensibilità dei KID;
- l’applicazione pratica delle norme stabilite nel Regolamento PRIIPs;
- l’utilizzo dei media digitali;
- l’ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs;
- le varie tipologie di PRIIPs;
- la complessità del KID;
- gli scenari di performance;
- i prodotti che offrono più opzioni di investimento; e
- l’allineamento tra le informazioni relative ai costi all’interno del KID e le altre informazioni.
È possibile fornire il proprio parere fino al 16 dicembre 2021.
Le ESAs terranno in considerazione i feedback ricevuti per l’elaborazione del parere tecnico che dovranno presentare alla Commissione entro il 30 aprile 2022; quest’ultima terrà in considerazione le evidenze raccolte per la revisione della disciplina sui documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i PRIIPs.
Call for evidence on the European Commission mandate regarding the PRIIPs Regulation
Normativa europea – Finanza sostenibile
Informativa sulla sostenibilità ai sensi del Regolamento sulla tassonomia
Final Report delle ESAs
Le ESAs hanno pubblicato, in data 22 ottobre 2021, il documento dal titolo “Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content and presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088”.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata dalle ESAs ai sensi degli articoli 8 (“Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale”), 9 (“Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali”) e 11 (“Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche”) del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. SFDR).
In particolare, gli articoli richiamati sono stati modificati dal cd. “Taxonomy Regulation” o “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” (Regolamento (UE) 2020/852) per introdurre ulteriori obblighi di disclosure nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche con riferimento (i) agli investimenti ecosostenibili e (ii) ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali.
La bozza finale di RTS specifica i dettagli del contenuto e le modalità di presentazione delle suddette informazioninell’informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche, prevendendo modifiche alla bozza finale di RTS che le stesse hanno presentato lo scorso febbraioai sensi delle deleghe previste dall’SFDR al fine di far confluire in un unico atto delegato le norme sugli obblighi di disclosure riguardanti la sostenibilità.
La data di applicabilità di questi ulteriori obblighi di disclosure è attualmente prevista nella bozza finale di RTS per il 1° gennaio 2022 e per il 1° gennaio 2023 a seconda degli obiettivi ambientali perseguiti (di cui all’articolo 9 del “Taxonomy Regulation”).
Tuttavia, alla luce della Lettera del 23 luglio 2021 della Commissione europea indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio circa il posticipo di sei mesi degli RTS in tema di SFDR, le ESAs hanno indicato nel documento che la data di applicazione degli RTS sarà probabilmente posticipata al 1° luglio 2022.
Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II
Esenzione applicabilità Direttiva MiFID II
Regolamento delegato sull’esenzione per attività accessorie ex MiFID II
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 ottobre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato dalla Commissione ai sensi del paragrafo (4) dell’articolo 2 “Esenzioni” della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), come emendato dalla Direttiva (UE) 2021/338 del 16 febbraio 2021 che ha modificato la Direttiva MiFID II per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Il Regolamento delegato specifica i nuovi criteri per stabilire quando un’attività svolta debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo, ai fini dell’esenzione dall’applicabilità della Direttiva MiFID II.
Inoltre, il nuovo Regolamento delegato prevede l’abrogazione del Regolamento delegato (UE) 2017/592, ora non più attuale, che stabilisce i criteri previgenti per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 9 novembre 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Benchmark Regulation
Sostituzione di indici di riferimento
Regolamenti di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 ottobre 2021 sono stati pubblicati:
- il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione del 14 ottobre 2021 sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF”; e
- il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione del 21 ottobre 2021 relativo alla designazione di un sostituto dell’indice di riferimento EONIA”.
Entrambi i Regolamenti di esecuzione sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 23 ter “Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell’Unione” del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (cd. Benchmark Regulation).
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 designail tasso Swiss Average Rate Overnight (SARON) come tasso sostitutivo del tasso LIBOR CHF (tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra in franchi svizzeri) nei riferimenti a tale indice nei contratti e negli strumenti finanziari quali definiti dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 designal’Euro Short-term Rate(EURSTR) come tasso sostitutivo dell’Euro Overnight Index average(EONIA)nei riferimenti a tale indice nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
I Regolamenti di esecuzione entrano in vigore l’11 novembre 2021 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Per quanto riguarda l’applicabilità, invece, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 si applica a partire dal 1° gennaio 2022 mentre il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 si applica a partire dal 3 gennaio 2022.
Normativa europea – Imprese di investimento
Obblighi di disclosure
Final report EBA
EBA ha pubblicato, in data 19 ottobre 2021 un documento dal titolo “Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on disclosure of investment policy by investment firms under Article 52 of Regulation (EU) 2019/2033 on the prudential requirements of investment firms”.
Si tratta, in particolare, della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 52 “Politica di investimento” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), applicabile dal 26 giugno 2021.
Il documento riguarda la pubblicazione (disclosure) da parte delle imprese di investimento di informazioni relative alla propria politica di investimento.
L’obiettivo è quello di fornire al mercato informazioni chiare e comparabili sulle modalità con cui le imprese di investimento esercitano i propri diritti di voto nelle imprese in cui partecipano (direttamente o indirettamente) nell’ambito della propria politica di investimento.
A tal fine, la bozza finale di RTS stabilisce i principi generali e specifici, i modelli e le istruzioni per la disclosure:
- della proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute;
- della descrizione completa del comportamento di voto;
- della spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto (cd. proxy advisor firms); e
- degli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute.
Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa nazionale – Disciplina prudenziale / CRR II
Rischio di mercato
Nota di Banca d’Italia relativa all’attuazione nell’ordinamento nazionale degli Orientamenti EBA sui criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio
Banca d’Italia ha comunicato, con Nota n. 16 del 19 ottobre 2021, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti EBA relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio” pubblicati nelle lingue dell’UE ad agosto 2021, che assumono pertanto valore di prassi di vigilanza.
Si tratta degli Orientamenti elaborati da EBA ai sensi dell’art. 325-sexquinquagies “Calcoli della perdita attesa parziale” introdotto nel CRR dal CRR II, nell’ambito dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.
Il CRR II ha, infatti, introdotto nel CRR – in attuazione delle norme previste sul rischio di mercato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) – il metodo alternativo dei modelli interni e il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, che gli enti devono utilizzare ai fini degli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato previsti dall’art. 430-ter introdotto dal CRR II.
In caso di utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato a fini segnaletici, gli enti sono tenuti a determinare le misure delle perdite attese parziali (“partial expected shortfall”) di cui all’art. 325-sexquinquagies introdotto dal CRR II.
Pertanto, con gli Orientamenti, specificano i criteri per l’uso dei dati immessi nel modello interno di misurazione del rischio di mercato utilizzati per il calcolo delle misure delle perdite attese parziali; gli Orientamenti precisano che detti dati dovrebbero essere accurati, adeguati, aggiornati e completi oltre ad essere coerenti per quanto riguarda il loro utilizzo nell’ambito della misura della perdita attesa parziale.
Tali Orientamenti si applicano dal 1° gennaio 2022, alle banche meno significative autorizzate all’utilizzo dell’approccio alternativo del modello interno e alle SIM.
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