A cura di Guido Ajello, Claudio Costantino e Santi Virga
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, n. 148 (pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2021, n. 256), è stato adottato il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (“Regolamento”).
Come noto, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice Contratti Pubblici”), contiene diverse disposizioni finalizzate alla digitalizzazione dei processi di acquisto tra cui, oltre al menzionato articolo 44, l’articolo 72 in materia di e-notification e l’articolo 74 in relazione all’e-access.
Tuttavia, dopo oltre cinque anni dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, nonché a seguito di un articolato iter – incluso il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, Adunanza del 17 novembre 2020, n. 1940 – l’articolo 44 ha trovato piena attuazione con una disciplina ad hoc che identifica i principi generali sottesi alla digitalizzazione dei processi di acquisto della P.A., mediante la c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione, individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi telematici per l’e-procurement.
Nello specifico, il Regolamento si compone di 29 articoli, volti ad uniformare le procedure telematiche svolte nel territorio italiano con le best practices europee in materia di interconnessione ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di recepire le “migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto”.
Nel solco degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Regolamento ha previsto che le stazioni appaltanti integrino i propri sistemi telematici con le seguenti funzionalità:
- accesso da parte degli utenti esclusivamente tramite una procedura di autorizzazione con identificazione mediante SPID (o altri mezzi di identificazione elettronica) e rilascio di un apposito codice alfanumerico, al fine di creare un profilo coerente con il ruolo e la funzione svolta dal soggetto nella procedura (articolo 3);
- domicilio digitale o indirizzi di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS[1] (per gli operatori economici transfrontalieri) per le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna (articolo 4);
- registrazione cronologica delle operazioni eseguite, nonché dei relativi cambiamenti, per la tracciabilità automatica degli accessi e di verifica delle operazioni effettuate (articolo 6);
- fascicoli informatici per la raccolta di dati, documenti e comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti, contenenti l’impronta delle registrazioni cronologiche (articolo 7);
- istanze di accesso agli atti di gara e messa a disposizione degli stessi(articolo 8);
- interconnessione ed interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (articolo 11).
Con riferimento alla gestione digitale delle procedure di acquisto e negoziazione da parte delle stazioni appaltanti, il Regolamento prevede che le operazioni di seguito elencate – finora condotte in modo disomogeneo e frammentato su diverse piattaforme – siano effettuate direttamente sul proprio sistema telematico di e-procurement (“Sistema”):
- acquisizione del codice identificativo di gara (“CIG”), nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) (articolo 12);
- redazione dello schema di determina a contrarre della stazione appaltante (articolo 13);
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei bandi ed avvisi, garantendo la gestione automatizzata delle relative notifiche (articolo 14, comma 1);
- redazione degli schemi di Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”) in formato elettronico (articolo 14, comma 2);
- redazione, acquisizione ed invio di documentazione di gara o inviti (articolo 14, commi 3 e 4);
- acquisizione dei nominativi dei componenti della commissione giudicatrice e relativa trasmissione all’ANAC (articolo 16);
- accesso da parte dei componenti della commissione giudicatrice alla documentazione di gara, gestione telematica delle sedute collegiali – verificando il collegamento e garantendone la riservatezza – e redazione ed acquisizione dei relativi verbali (articolo 17);
- gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica (articolo 18);
- consultazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara ed eventuale attivazione del soccorso istruttorio e/o della richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata (articolo 19, comma 3);
- redazione, acquisizione e notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici, inserendolo nel fascicolo informatico (articolo 19, comma 4);
- comunicazione del provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), anche ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici (articolo 19, comma 5);
- verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la BDNCP (articolo 20);
- consultazione e valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici ammessi, registrando i relativi esiti della valutazione (articolo 21, comma 3 e articolo 22, comma 2);
- calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e registrazione del relativo esito, segnalando l’eventuale mancato superamento del valore soglia (articolo 21, comma 4);
- invio della comunicazione di avvenuta esclusione all’operatore economico (articolo 21, comma 5);
- in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolo della soglia di anomalia (cfr. articolo 22, comma 3), segnalazione di offerte anormalmente basse (articolo 23, comma 1) e richiesta di giustificativi (articolo 23, comma 2);
- in caso di criterio del prezzo più basso, elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta (articolo 22, comma 3);
- calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica ed economica, registrandone l’esito (articolo 22, comma 5);
- predisposizione graduatoria di gara (articolo 24);
- acquisizione del provvedimento di aggiudicazione, inserendolo nel fascicolo informatico, ed invio delle comunicazioni relative all’esito della procedura di gara (articolo 25);
- redazione del contratto, acquisizione ed inserimento nel fascicolo informatico (articolo 27).
Dal punto di vista degli operatori economici partecipanti alle competizioni pubbliche, il Sistema consente di:
- compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web (articolo 15, comma 1);
- compilare o inserire nel sistema il DGUE, l’offerta tecnica ed i relativi allegati e l’offerta economica (articolo 15, comma 2);
- ricevere una notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione con indicazione della data e ora di presentazione della stessa (articolo 15, comma 3);
- effettuare una verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli online, segnalando eventuali criticità (articolo 15, comma 4);
- ricevere la comunicazione relativa alla data ed all’ora delle sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (cfr. articolo 19, comma 1), nonché delle offerte tecniche (articolo 21, comma 1) ed economiche (articolo 22, comma 1);
- trasmettere i giustificativi nel caso in cui l’offerta risulti anormalmente bassa (articolo 23, comma 3).
Il Regolamento e-procurement ravvisa l’esigenza di ancorare il Sistema alle best practice in materia di soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche, tra cui: (i) la “redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara”, (ii) lo “scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici” e (iii) l’“utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi”.
Il passo successivo saranno le attese linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) – comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo – a cui le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla data di adozione.
Con il Regolamento, dunque, si aggiunge un altro importante tassello alla tanto attesa riforma degli appalti, spinta ancor di più dalle riforme finalizzate alla digitalizzazione ed al rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come riportato nelle precedenti newsletter del 3 maggio 2021 e del 6 luglio 2021.
[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
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