Legge di conversione D.L. 118/2021
A cura di Cristian Sgaramella, Michele Giuliani, Maria Progida
A conclusione dell’iter parlamentare, il 23 ottobre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 147 del 21 ottobre 2021 di conversione, con modificazioni del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 recante “misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (il “Decreto”).
Alcune tra le principali novità previste rispetto al contenuto del Decreto, oggetto di newsletter del 2 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021, sono:
- introduzione dell’art. 1 bis che, nel novellare l’art. 379 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza posticipa di un ulteriore anno (i.e. alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 e non più alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021) l’obbligo per le società a responsabilità limitata di minori dimensioni e per le società cooperative costituite entro il 16 marzo 2019, di nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell’art. 2477, II e III comma, c.c.
- modifica dell’art. 15 del Decreto, in tema di nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi, ai sensi del quale l’organo di controllo societario segnala per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. L’adempimento di tale onere, nonché la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all’art. 2407 c.c. Tuttavia, in sede di conversione, è stato eliminato il riferimento all’esonero o all’attenuazione della predetta responsabilità.
- con particolare riferimento alla figura dell’esperto negoziatore:
- i professionisti possono presentare la domanda di iscrizione nell’apposito elenco formato presso la Camera di Commercio per il solo tramite dell’ordine professionale di appartenenza, così eliminando per essi la possibilità, precedentemente prevista, di scelta secondo l’ulteriore criterio del relativo luogo di residenza. Criterio ancora in forza per coloro che, nel richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui sopra, non risultano iscritti presso alcun albo professionale;
- al fine di garantire ulteriormente l’indipendenza del professionista, l’art. 4, I comma del Decreto, è stato modificato prevedendo che per i due anni successivi all’archiviazione del procedimento di composizione negoziata, l’esperto non possa intrattenere rapporti professionali con lo stesso imprenditore;
- sempre all’art. 4, II comma del Decreto, è stato aggiunto che il professionista debba essere terzo rispetto a tutte le parti interessate dall’iter di negoziazione, estendendo il requisito dell’indipendenza anche ai soggetti dotati di specifica competenza e operanti nel settore economico in cui operi l’imprenditore o al revisore legale dei quali l’esperto dovesse avvalersi nel corso dell’espletamento dell’incarico;
- l’art. 5,III comma, lett. d), del Decreto che provvede ad indicare la documentazione che è necessario produrre all’interno della piattaforma telematica a corredo della istanza per la nomina dell’esperto, prevede, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione, oltre alla dichiarazione dell’imprenditore sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza, un’ulteriore dichiarazione con la quale il medesimo imprenditore attesta di non aver depositato ricorsi di concordato preventivo o per l’omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 161 e 182 bis della L. Fall., anche nelle ipotesi di cui all’art. 161, VI comma, L. Fall. (i.e. domanda di concordato con riserva) o all’art. 182 bis, VI comma, L. Fall. (i.e. proposta di accordo di ristrutturazione);- l’art. 5, VII comma del Decreto, prevede ora la possibilità, quando tutte le parti lo richiedano e il professionista vi acconsenta, di proseguire la ricerca di una soluzione adeguata alla risoluzione dello squilibrio economico finanziario, per non oltre ulteriori 180 giorni rispetto al medesimo termine altrimenti previsto per la conclusione dell’incarico;
- l’art. 5, VIII ter comma del Decreto, esclude la possibilità per l’imprenditore di presentare una nuova istanza di nomina del professionista prima che sia decorso un anno dall’archiviazione della stessa.
- modifica dell’art. 8 del Decreto, ai sensi del quale è prevista la possibilità per l’imprenditore, all’atto della istanza di nomina dell’esperto o con una successiva richiesta, di dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti l’art. 2446, II e III comma, l’art 2447, l’art. 2482 bis, IV V e VI comma, nonché l’art. 2482 ter, c.c., e non si verificano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. Dell’istanza e della dichiarazione viene data pubblicità nel registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione.
- maggior tutela dell’interesse dei creditori a cui deve mirare l’imprenditore nel mantenere a sé la gestione ordinaria e straordinaria della impresa allorché, ai sensi dall’art. 9, I comma del Decreto, nel corso della composizione negoziata risulta che il medesimo imprenditore sia insolvente, ma esistono allo stesso tempo concrete prospettive di risanamento.
- potere più incisivo del Tribunale adito che, nell’autorizzare l’imprenditore ai sensi dell’art. 10 I comma, lett. d), del Decreto a trasferire l’azienda o uno o più rami, potrà altresì dettare le misure più opportune che tengano conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.
- possibilità nella procedura di concordato semplificato di cui all’art. 18 I comma del Decreto, di prevedere all’interno della proposta formulata dall’imprenditore la suddivisione dei creditori in classi, nonché le necessità, per accedere alla predetta procedura di concordato semplificato, che le trattative non andate a buon fine siano state condotte secondo correttezza e buona fede.
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