Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Pacchetto di misure destinato al settore bancario

Proposte legislative della Commissione europea modificative del Regolamento CRR e della Direttiva CRD IV

Pacchetto di misure della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato, in data 27 ottobre 2021, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato un Pacchetto di misure destinato a revisionare le norme relativeal settore bancario, per rafforzarela resilienza delle banche e assicurare una migliore preparazione del settore bancario per il futuro.

Il Pacchetto di misure include le seguenti tre proposte legislative:

  • una proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali (CRD IV);
  • una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR); e
  • una proposta di Regolamento che modifica il CRR nel settore della risoluzione (cd. “daisy chain” o “collegamento a catena”).

L’obiettivo della Commissione è rafforzare la resilienza delle banche ai potenziali shock economici futuri, contribuendo allo stesso tempo alla ripresa dell’Europa dalla pandemia di COVID-19 e alla transizione verso la neutralità climatica; il Pacchetto di misure, inoltre, conclude l’attuazione dell’accordo di Basilea III nell’UE per la vigilanza bancaria, rappresentandone l’ultima tappa.

In particolare, la proposta di Direttiva intende estendere la regolamentazione prudenziale ai rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG), prevedendo l’obbligo per le banche di inserire tali rischi nella propria complessiva gestione dei rischi, di effettuare prove di stress climatico e di comunicare il proprio livello di esposizione ai rischi ESG, secondo il principio di proporzionalità (applicabilità della Direttiva prevista per 18 mesi dopo alla sua entrata in vigore).

La proposta di Regolamento di modifica del CRR – che non intende provocare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali – invece, intende rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendo, ad esempio, che i “modelli interni” utilizzati internamente per il calcolo dei requisiti patrimoniali non sottovalutino nessun rischio, compresi quelli legati alla sostenibilità (applicabilità del Regolamento prevista per il 1° gennaio 2025, con alcune eccezioni).

Infine, la proposta di Regolamento cd. daisy chain, prevede strumenti più efficaci per il controllo dell’operato delle banche, stabilendo tra le altre cose requisiti di idoneità chiarisolidi ed equilibrati per la valutazione delle competenze degli esponenti aziendali, consentendo un maggiore controllo anche dei gruppi Fintech e delle succursali di banche in Paesi terzi (applicabilità prevista per la medesima data di entrata in vigore, con alcune eccezioni).

Le proposte legislative saranno trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per il dibattito e l’adozione.

Si segnala, infine, che è possibile fornire commenti alle proposte legislative per un periodo di otto settimane e, quindi, sino al 24 dicembre 2021; i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione dei testi finali.

Comunicato stampa – Pacchetto destinato al settore bancario 2021: nuove norme dell’UE volte a rafforzare la resilienza delle banche e assicurare una migliore preparazione per il futuro

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and environmental, social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) n. 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor + Annex

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) n. 575/2013 and Directive 2014/59/EU as regards the prudential treatment of global systemically important institution groups with a multiple point of entry resolution strategy and a methodology for the indirect subscription of instruments eligible for meeting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Questions and Answers

Normativa europea – Disciplina prudenziale / CRR II

Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

Final report di EBA

A seguito della consultazione tenutasi tra marzo e giugno 2021, EBA ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, due documenti dal titolo:

  • Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on the specification of what an exotic underlying is and which instruments are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u (2) under Article 325u (5) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation)” e
  • Final draft Regulatory Technical Standards on gross JTD amounts under Article 325w (8) of Regulation (EU) n. 575/2013”.

Si tratta, in particolare, di due bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborate da EBA ai sensi, rispettivamente, degli artt. 325-duovicies “Requisiti di fondi propri per i rischi residui” e 325-quatervicies “Importi lordi del JTD”, introdotti nel Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Tali articoli riguardano il nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio introdotti dal CRR II.

Con i due documenti, EBA specifica alcuni elementi tecnici che gli enti devono tenere conto nell’implementazione del metodo standardizzato alternativo per le segnalazioni relative al rischio di mercato; a tal fine, l’Autorità specifica, rispettivamente:

  • il significato del cd. “sottostante esotico”(exotic underlying) nell’ambito dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per i rischi residui nonché le tipologie di strumenti considerate esposte a tali rischi residui; e
  • le modalità di calcolo e di stima degli importi di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni.

Final Report sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report Draft Regulatory Technical Standards on the specification of what an exotic underlying is and which instruments are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u (2) under Article 325u (5) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation)

Final draft Regulatory Technical Standards on gross JTD amounts under Article 325w(8) of Regulation (EU) n. 575/2013

Normativa europea – Servizi di pagamento / Direttiva PSD2

Proposte di modifica all’RTS sull’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri 

Consultation paper di EBA

EBA ha pubblicato, in data 28 ottobre 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards amending the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication”.

Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 98(5) “Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione” della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD 2) che prevede che l’EBA periodicamente riveda e aggiorni i propri RTS in materia di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura (SCA e CSC) per tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici.

In particolare, con la bozza di RTS, EBA, propone modifiche al Regolamento delegato (UE) 2018/389, del 27 novembre 2017, che integra la Direttiva PSD 2 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

Le modifiche proposte sono volte alla correzione di problematiche sorte relativamente all’applicazione dell’esenzione dagli obblighi in materia di SCA per l’accesso ai dati di pagamento, di cui all’articolo 10 “Informazioni sui conti di pagamento del Regolamento delegato sopra citato; nello specifico EBA propone:

  • di introdurre una nuova esenzione obbligatoria per la SCA, per il caso specifico in cui l’accesso ai dati sul conto avvenga tramite prestatori di servizi di informazione sui conti (cd. “AISPs – Account Information Service Providers”);
  • che venga rinnovata la SCA decorsi 180 giorni dall’ultimo accesso online dell’utente ai dati sui conti di pagamento e dall’ultima autenticazione forte (sia per il caso in cui l’utente acceda direttamente ai dati sia per il caso in cui l’accesso avvenga tramite AISP, al fine di garantire parità di condizioni tra tutti i fornitori di servizi di pagamento).

È possibile partecipare alla consultazione fino al 25 novembre 2021.

Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards amending the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication

Normativa nazionale – Acquisto di partecipazioni qualificate

Informazioni a corredo dell’istanza di autorizzazione

Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia

Ad esito della consultazione tenutasi tra gennaio e marzo 2021, Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni di vigilanza in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata” del 26 ottobre 2021.

Le nuove Disposizioni – che danno attuazione all’art. 19 del Testo Unico Bancario (TUB) e all’art. 15 del Testo Unico della Finanza (TUF), entrambi modificati in recepimento della Direttiva CRD V e delle altre normative del settore finanziario– sono volte ad aggiornare le informazioni e i documenti che i candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica (IMEL), Istituti di pagamento (IP) e Gestori del risparmio (SGR, SICAV e SICAF) devono trasmettere a Banca d’Italia a corredo dell’istanza di autorizzazione.

L’attuale disciplina nazionale primaria – in linea con le disposizioni europee – prevede, infatti, che i candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in intermediari vigilati operanti nel settore bancario e finanziario, debbano ottenere la preventiva autorizzazione di Banca d’Italia ad esito delle valutazioni da questa condotte.

Pertanto, le Disposizioni specificano le informazioni e i documenti che il candidato acquirente di partecipazioni qualificate è tenuto a trasmettere a Banca d’Italia per l’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione.

La completezza delle informazioni e dei documenti forniti sarà valutata da Banca d’Italia nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’operazione di acquisto.

Si precisa, infine, che le informazioni riguardanti le acquisizioni di partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento sono invece contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/1946.

Le Disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate presentate a partire da questa data.

Inoltre, poiché la disciplina in questione è stata ricompresa nelle presenti Disposizioni di vigilanza per tutti gli intermediari, dalla medesima data del 1° aprile 2022 saranno abrogate le seguenti disposizioni:

  • alcune parti della Circolare Banca d’Italia n. 229/1999 (parti relative alle informazioni che i partecipanti al capitale sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia di cui al Titolo II, Capitolo 1);
  • il Provvedimento della Banca d’Italia pubblicato nel Bollettino di vigilanza, n. 8/2002, Parte Prima, Capitolo I;
  • il Titolo II, Capitolo 2, Allegato A e Allegato C, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
  • gli Allegati IV.1.2, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.7, del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio adottato con Provvedimento del 19 gennaio 2015.

Comunicato

Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata

Let’s Talk

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director