EU Green Deal: Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

A cura di Francesco Pizzo e Federica Panzeri

Al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, nell’ambito del pacchetto European Green Deal, il 14 luglio 2021 la Commissione UE ha adottato i seguenti atti: 1) la proposta di Regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; 2) la proposta di Direttiva che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

In base al CBAM, gli importatori nella UE di determinati prodotti dovranno acquistare, da autorità nazionali che saranno appositamente costituite, dei certificati (certificati CBAM) di valore corrispondente al costo del carbonio che questi avrebbero sostenuto se detti prodotti fossero stati realizzati, invece, nella UE. In tal modo, il CBAM assicurerà ai prodotti importati da paesi non-UE il medesimo trattamento applicato a quelli realizzati nella UE, evitando la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da stati UE verso stati terzi.

Per un periodo transitorio, i prodotti che rientreranno nell’ambito del CBAM saranno i seguenti: cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. Dal 2023 al 2025, gli importatori dovranno solo dichiarare le emissioni di gas ad effetto serra incorporate nelle merci importate, senza alcun esborso finanziario.

Il meccanismo diventerà definitivo dal 2026: da quel momento gli importatori dovranno dichiarare, entro il 31 maggio di ogni anno, le emissioni di gas ad effetto serra incorporate nelle merci importate nell’anno precedente. Gli importatori, contestualmente, dovranno restituire all’autorità nazionale sopra menzionata i certificati CBAM di valore equivalente alle emissioni di gas ad effetto serra incorporate in tali merci.

I proventi del CBAM andranno a formare il budget UE a titolo di risorse proprie.

La riforma della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

La Direttiva 2003/96/CE fissa le aliquote minime di imposta per la tassazione, ai fini accise, dei prodotti energetici, impiegati come carburanti per motori e combustibili per riscaldamento, e dell’elettricità. Attualmente, tuttavia, le aliquote minime previste per tali prodotti non prendono in considerazione il loro contenuto energetico ed il relativo impatto ambientale.

La proposta adottata dalla Commissione UE introduce un nuovo schema di aliquote accise basato sul contenuto energetico (euro per gigajoule – €/GJ) e sull’impatto ambientale dei prodotti energetici e dell’elettricità piuttosto che sul loro volume, come avviene, invece, attualmente. In altre parole, nella nuova formulazione della Direttiva i prodotti più inquinanti saranno soggetti alle aliquote minime di imposta più alte.

In particolare, le aliquote minime, in vigore dal 2023, saranno suddivise nelle seguenti categorie (l’elenco dei prodotti non è esaustivo):

  1. combustibili fossili convenzionali (e.g. gasolio, benzina, etc..) saranno soggetti ad un’aliquota minima di € 10,75/GJ quando impiegati come carburanti, ed € 0,9/GJ quando impiegati come combustibili;
  2. il gas naturale, il GPL, ecc., per un periodo transitorio di dieci anni, saranno soggetti all’aliquota minima di € 7,17/GJ quando impiegati come carburanti, e di € 0,6/GJ quando usati come combustibili. Terminato il periodo transitorio, detti prodotti saranno soggetti all’aliquota minima prevista per i combustili fossili tradizionali;
  3. il biofuel sarà soggetto all’aliquota minima di € 5,38/GJ quando impiegato come carburante, e di € 0,45/GJ quando usato come combustibile;
  4. l’elettricità, i biofuel avanzati, il biogas, ecc.. saranno soggetti all’aliquota minima di € 0,15/GJ.

È, inoltre, previsto che alcune esenzioni (ad es. sui carburanti per il trasporto aereo e marittimo) verranno progressivamente eliminate, al fine di applicare anche ai combustibili fossili impiegati per tali scopi un’aliquota minima di tassazione, e l’ampliamento della base imponibile per includere prodotti o usi in precedenza esclusi da tassazione.

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