Proroga della copertura sino al 30 giugno 2022, ma fino all’80%
A cura di Cristian Sgaramella, Maria Progida e Alessandra Ghisio
Il 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.
Nell’ambito della manovra finanziaria, è stata disposta una nuova proroga sino al 30 giugno 2022 delle misure previste dal D.L. 23/2020 (“DL Liquidità”) per i prestiti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (“Fondo PMI”).
A tal proposito si ricorda che il DL Liquidità, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato da ultimo dal DL 73/2021 (“DL Sostegni bis”), aveva potenziato il Fondo PMI per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti a causa dell’epidemia da COVID-19.
Attraverso tali interventi le procedure di accesso al Fondo PMI erano state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Le misure straordinarie, come previsto dall’art. 16 del DL “Sostegni bis”, erano state inoltre estese sino al 31 dicembre 2021.
Il Consiglio dei Ministri ha quindi dato il via libera al testo della nuova legge di bilancio che, oltre alla proroga della durata delle misure previste per il Fondo PMI, ha disposto, in sintesi, quanto segue:
- la copertura del Fondo PMI passerà, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dal 90% all’80% dell’ammontare del prestito;
- sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022 le garanzie saranno concesse non più gratuitamente, ma previo pagamento di una commissione da pagare al Fondo PMI;
- a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per la singola impresa sarà pari a 5mln di Euro;
- a far data dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo PMI non troverà più applicazione la disciplina disposta dal DL Liquidità in applicazione della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID – 19”;
- per il 2022, il limite massimo di assunzione degli impegni che il Fondo potrà assumere è stato fissato in 210mila mln di Euro di cui 160mila mln riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50mila mln riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022;
- la dotazione del Fondo PMI è incrementata di 520 milioni di Euro per il 2024, di 1,7 miliardi di Euro per il 2025, 650 milioni di Euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027;
- viene istituita, nell’ambito del Fondo PMI, una sezione speciale dedicata al settore turismo.
Tra le ulteriori misure per l’accesso al credito ed a sostegno della liquidità delle imprese introdotte dalla nuova legge di bilancio, si annoverano:
- la proroga sino al 30 giugno 2022 della c.d. Garanzia SACE: SACE S.p.A. concederà sino al 30 giugno 2022 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia finanzianti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia e colpite dall’emergenza COVID – 19 al fine di assicurare la necessaria liquidità alle stesse;
- proroga sino al 31 dicembre 2022 dell’operatività straordinaria del cd. Fondo Gasparrini che ha introdotto la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si sono visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni ovvero ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.
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