A cura di Alessia Zanatto, Francesco Pizzo e Stefania Lolli
Con la recente ordinanza n. 30016 del 26 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al trattamento IVA dell’operazione di “sale and sale back”.
Descrivendo in breve i fatti di causa, il contribuente aveva realizzato un’operazione di “sale and sale back”, consistente nella vendita di un attrezzo agricolo e nel successivo riacquisto dello stesso con pagamento dilazionato, al fine di ottenere la liquidità necessaria per l’esercizio della propria attività.
Con un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la suddetta operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento della legge Sabatini. In conseguenza, recuperava, in capo al contribuente, l’IVA detratta sull’’acquisto del bene precedentemente ceduto, ritenendo l’acquisto, al quale la detrazione si riferiva, inesistente.
Sulla vicenda si instaurava un contenzioso fino a giungere dinanzi la Corte di Cassazione.
La conclusione tratta dai giudici di legittimità, nell’ordinanza a commento, è che nel “sale and sale back” “non è ravvisabile alcuna operazione imponibile da cui scaturisca il diritto alla detrazione”, per le motivazioni brevemente riassunte nel prosieguo.
Innanzitutto, la Corte richiama la nozione di cessione di bene che la Corte di Giustizia UE ha fornito nell’ambito di un “sale and lease back” (i.e. Mydibel, C-201/18). Per cessione di beni si deve intendere “non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario”.
In aggiunta a quanto sopra, la Cassazione, nell’ordinanza a commento, richiama la medesima nozione di cessione di beni nel “sale and lease back” di cui alla sentenza della Cassazione 24 giugno 2021, n. 18239. (sul tema, si veda anche la nostra precedente newsalert del 21 maggio 2021).
A diverse conclusioni, secondo la Cassazione, non si giungerebbe neanche nell’ipotesi in cui l’operazione in esame venisse qualificata come prestazione di servizi. Ed invero, la causa di finanziamento comporterebbe la soggezione dell’operazione ad IVA ma in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633/1972, senza diritto alla detrazione dell’IVA.
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