Assunzioni e stabilizzazioni di “donne svantaggiate”: disponibili le istruzioni operative

A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi

Con il Messaggio n. 3809 del 5 Novembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel corso dell’anno 2021. Trattasi dell’esonero previsto, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, ad opera della Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), articolo 1, commi da 16 a 19, per i datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, o che trasformino a tempo indeterminato il rapporto di lavoro di donne c.d. “svantaggiate”, ovvero che rientrino in una delle suddette condizioni:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualunque età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali Ue (ex Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020);
  • donne di qualunque età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività economiche con accentuata disparità occupazionale di genere;
  • donne di qualunque età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La misura dell’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali e assicurativi posti in capo al datore di lavoro, nel limite di importo massimo pari a 6.000 euro annui. L’esonero è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, entro il limite massimo di 12 mesi, e per 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui, invece, l’assunzione avvenga sin dall’inizio a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per 18 mesi.

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ma non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione dell’esonero le imprese del settore finanziario, identificate con Codice Ateco 2007 da 64.11.00 a 66.30.00.

I datori di lavoro che intendano fruire dell’esonero e che ne abbiano i presupposti  – da un lato, la sussistenza dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, e dall’altro quelli specificatamente previsti per l’esonero in trattazione (vedasi requisito relativo alla realizzazione dell’incremento occupazione netto) – sono tenuti a trasmettere, a decorrere dall’ 11 novembre 2021 – una preventiva comunicazione online, utilizzando il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito INPS.

In particolare, per ogni evento incentivabile – quale assunzione, proroga o trasformazione – è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online. Nell’ipotesi in cui tale procedura online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, da cui il presente esonero trae origine, la stessa sarà considerata valida ai fini della fruizione del presente sgravio e, pertanto, il datore di lavoro non dovrà effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva.

Successivamente all’invio della suddetta comunicazione, il datore di lavoro potrà esporre – a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza di novembre 2021 – le lavoratrici per le quali spetta l’esonero. Gli arretrati relativi al periodo pregresso, invece, dovranno essere esposti tramite i codici appositamente creati dall’Istituto nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Si precisa, inoltre, che l’esonero in parola risulta, ad oggi, utilizzabile per le sole assunzioni o stabilizzazioni effettuate nel corso dell’anno 2021 e che successive istruzioni operative saranno fornite dall’Istituto per l’anno 2022, all’esito di un nuovo procedimento autorizzativo da parte della Commissione Europea.

Infine, si ricorda che l’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Tuttavia, si fa presente che l’esonero in oggetto non è compatibile con l’incentivo finalizzato a favorire l’occupazione giovanile stabile (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021).

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director