Decreto Semplificazioni Bis: principali novità in materia di bonifiche di siti contaminati e possibilità di sfruttamento degli stessi

A cura di Energy Team

In data 30 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 181 del 30 luglio  2021) la legge n. 108 del 29 luglio 2021 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”(il “Decreto Semplificazioni Bis”).

Il Decreto Semplificazioni Bis ha introdotto, inter alia, rilevanti novità in materia ambientale, con il precipuo fine di “accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza(il “PNRR”)”.

Il Decreto Semplificazioni Bis contiene diverse disposizioni in ambito ambientale e paesaggistico, tutte contenuti nella Parte II, Titolo I, rubricato “Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”.

In tale contesto, le attività di bonifica possono contribuire in misura rilevante alla transizione dal modello di sviluppo lineare e basato sul consumo di energia e risorse naturali, ad un’economia incentrata sull’innovazione della trasformazione, e soprattutto sul recupero, la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse naturali e dei beni prodotti.

Pertanto, al fine di accelerare e semplificare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali, il Decreto Semplificazioni Bis prevede, all’art. 37  rubricato “Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali”, modifiche piuttosto incisive sulla disciplina prevista dagli artt. 241, 242, 242- ter, 243, 245, 248, 250, 252 e 252-Bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il “Codice dell’Ambiente”).

Di seguito si riporta una breve analisi delle principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis.

Bonifica delle aree agricole (art. 241)

L’art. 241 del Codice dell’Ambiente, in principio, si componeva di un unico comma che demandava ad un futuro regolamento la disciplina degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, regolamento poi introdotto con il decreto ministeriale n. 46 del 2019 recante “Misure relative agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione e all’allevamento” (“D.M. 46/2019”).

Tuttavia, il D.M. 46/2019 applicandosi alle sole aree effettivamente destinate alla produzione agricola e all’allevamento, non disciplina la bonifica delle aree aventi sì destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici, ma che in pratica non sono destinate ad alcuna attività, sia essa agricola, di allevamento, industriale, commerciale o residenziale.

In tal senso, il Decreto Semplificazioni Bis, attraverso l’introduzione del comma 1-Bis all’art. 241,pone l’accento sull’utilizzo effettivo delle aree per l’agricoltura o l’allevamento precisando che:

“In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l’allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) previste nella tabella 1, colonne A e B, dell’allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all’interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1”.

Riassumendo, quindi, ogni qualvolta l’area sia classificata dagli strumenti urbanistici come agricola, ma di fatto non sia utilizzata a tale scopo, ai fini della procedura di bonifica di tali aree si applicheranno le disposizioni ordinarie (artt. 239 e ss.) per la bonifica dei siti contaminati e la tabella di riferimento per la determinazione delle CSC sarà quella di cui all’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del Codice dell’Ambiente, prendendo in considerazione la colonna A (verde pubblico, privato e residenziale) o B (uso commerciale e industriale) a seconda dell’effettiva attività condotta all’interno dell’area.

Procedimento di bonifica “ordinaria” (art. 242)

Il Decreto Semplificazioni Bis ha introdotto alcune rilevanti modifiche all’art. 242 del Codice dell’Ambiente relativamente alla procedura operativa e amministrativa di bonifica “ordinaria”, con il fine di dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche, nonché agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica.

In particolare, il Decreto Semplificazioni Bis apporta le seguenti novità:

  • con il provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, sono stabilite anche (i) verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e (ii) attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica (art. 242, comma 7);
  • possibilità, in caso di raggiungimento anticipato degli obiettivi di bonifica per le matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto rispetto a quelli previsti per la falda, di ottenere la certificazione parziale ai sensi dell’art. 248 limitatamente alle matrici ambientali già oggetto di bonifica (art. 242, comma 7-Bis);
  • introduzione di un procedimento amministrativo di definizione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice dell’Ambiente (art. 242, comma 13-ter).

Interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica (art. 242-ter)

L’art. 242-ter del Codice dell’Ambiente, introdotto con il decreto-legge n. 76 del 2020 (il “Decreto Semplificazioni”), aveva già consentito la realizzazione all’interno di siti oggetto di bonifica di taluni interventi e opere (quali, ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, realizzazione di opere lineari di pubblico interesse, realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), a condizione che tali interventi ed opere siano realizzati senza pregiudicare né interferire con l’esecuzione e il completamento della bonifica.

Il Decreto Semplificazioni Bis ha apportato alla norma suindicata le seguenti novità:

  • tra le opere e gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, sono ricompresi anche i progetti previsti dal PNRR (art. 242-ter, comma 1). La stessa bozza di decreto di recepimento della Direttiva 2018/2001 (“RED II”), all’art. 20, comma 8, prevede che sono considerate idonee “le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In tal senso, in base alla nostra esperienza, sarà necessario curare dettagliatamente l’istanza in modo tale da poterla immediatamente reputare ammissibile;
  • le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applicheranno anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione (art. 242-ter, comma 1-Bis);
  • per la definizione dei valori di fondo si applica la procedura di cui all’articolo 11 del D.P.R. 120/2017  recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, al fine di rendere immediatamente fruibili per i nuovi investimenti le aree non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (art. 242-ter, comma 4-Bis).

tra le opere e gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, sono ricompresi anche i progetti previsti dal PNRR (art. 242-ter, comma 1). La stessa bozza di decreto di recepimento della Direttiva 2018/2001 (“RED II”), all’art. 20, comma 8, prevede che sono considerate idonee “le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In tal senso, in base alla nostra esperienza, sarà necessario curare dettagliatamente l’istanza in modo tale da poterla immediatamente reputare ammissibile;
le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applicheranno anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione (art. 242-ter, comma 1-Bis);
per la definizione dei valori di fondo si applica la procedura di cui all’articolo 11 del D.P.R. 120/2017  recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, al fine di rendere immediatamente fruibili per i nuovi investimenti le aree non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (art. 242-ter, comma 4-Bis).

Gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243)

L’art. 243 del Codice dell’Ambiente prevede disposizioni in tema di gestione delle acque emunte. In tal senso, il Decreto Semplificazioni Bis ha previsto che:

  • il trattamento delle acque – finalizzato alla riduzione della massa delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee – dovrà essere effettuato anche nel caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito;
  • siano dimezzati i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque emunte al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

Procedimento per l’individuazione del responsabile della contaminazione (art. 245)

L’art. 245 del Codice dell’Ambiente disciplina l’obbligo di intervento e di notifica da parte del soggetto non responsabile della potenziale contaminazione di un sito, oltreché il procedimento da seguire per l’individuazione del responsabile della contaminazione, unico soggetto tenuto per legge agli interventi di bonifica (fatta comunque salva la facoltà del soggetto non responsabile di dare comunque attuazione spontaneamente agli interventi di bonifica).

Proprio con riguardo al procedimento volto a identificare il soggetto responsabile della contaminazione, il Decreto Semplificazioni Bis ha previsto che il procedimento in questione si debba interrompere qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione entro sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’art. 252, comma 4, del Codice dell’Ambiente.

In tal caso, il procedimento deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’ARPA competente.

Controlli e certificazioni (art. 248)

L’art. 248 del Codice dell’Ambiente contiene disposizioni in tema di controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati da parte della Provincia e di ARPA nonché in tema di certificazione – adottata dalla Provincia competente – di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o operativa e la conformità di tali interventi al progetto approvato sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA.

L’art. 248, come modificato dal Decreto Semplificazione Bis, prevede che:

  • i controlli da parte degli enti debbano essere effettuati anche in relazione al rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di bonifica;
  • qualora la Provincia non provveda al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica da parte di ARPA, è previsto il potere sostitutivo della Regione che vi provvede entro i successivi sessanta giorni previa diffida ad adempiere;
  • è possibile ottenere la certificazione di avvenuta bonifica parziale qualora gli obiettivi individuati per le matrici ambientali di suolo, sottosuolo e riporti vengano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda acquifera. La certificazione dev’essere adottata all’esito delle verifiche tecniche di cui al nuovo comma 7-Bis dell’art. 242 del Codice dell’Ambiente.

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