Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Regolamento sul crowdfunding

Gestione individuale di portafogli di prestiti

Bozza finale di RTS EBA

EBA ha pubblicato, in data 9 novembre 2021, il documento dal titolo “Final report. Draft regulatory technical standards on individual portfolio management of loans offered by crowdfunding service providers under Article 6(7) Regulation (EU) 2020/1503” del 12 ottobre 2021.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standard”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 6 “Gestione individuale di portafogli di prestiti” del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (cd. “Regolamento sul crowdfunding” o ECSP Regulation “European Crowdfunding Service Providers Regulation”).

Nel dettaglio, attraverso gli RTS, EBA specificanell’ambito della gestione individuale di portafogli di prestiti:

  • gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo utilizzato dal fornitore di servizi di crowdfunding ai fini della valutazione del rischio di credito (a livello di singolo progetto di crowdfunding, a livello del portafoglio dell’investitore oppure a livello di titolare di progetti selezionati per il portafoglio dell’investitore);
  • le informazioni da fornire in modo continuativo attraverso mezzi elettronici e su richiesta di un investitore su ciascun portafoglio individuale; e
  • le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire per l’attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti.

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final report. Draft regulatory technical standards on individual portfolio management of loans offered by crowdfunding service providers under Article 6(7) Regulation (EU) 2020/1503

Normativa europea – Regolamento sul crowdfunding

Norme tecniche in materia di crowdfunding

Bozze finali di RTS e di ITS ESMA

ESMA ha pubblicato il documento dal titolo “Final Report. Draft technical standards under the European crowdfunding service providers for business Regulation”, del 10 novembre 2021.

Si tratta di un documento contenente otto bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standard”) e quattro bozze finali di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standard”) elaborate da ESMA ai sensi delle deleghe previste dal Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (cd. “Regolamento sul crowdfunding” o ECSP Regulation “European Crowdfunding Service Providers Regulation”).

Nello specifico, le norme tecniche di ESMA riguardano:

  • i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (RTS ex art. 7(5) del Regolamento);
  • le norme per la gestione e l’eventuale comunicazione dei conflitti di interesse (RTS ex art. 8(7) del Regolamento);
  • i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (RTS ex art. 12(16) del Regolamento);
  • le misure e le procedure per il piano di continuità operativa previsto all’interno della domanda di autorizzazione (RTS ex art. 12(16) del Regolamento);
  • il metodo di calcolo dei tassi di default, nell’ambito dei servizi di crowdfunding consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti (RTS ex art. 20(3) del Regolamento);
  • le modalità per valutare che i servizi di crowdfunding siano appropriati ai (potenziali) investitori non sofisticati (RTS ex art. 21(8) del Regolamento);
  • le disposizioni sulla Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (RTS ex art. 23(16) del Regolamento);
  • le norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare annualmente all’autorità competente (ITS ex art. 16(3) del Regolamento);
  • i formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all’ESMA da parte delle autorità competenti sulle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing (ITS ex art. 28(5) del Regolamento);
  • le indicazioni per la condivisione delle informazioni tra autorità competenti, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività (RTS ex art. 31(8) del Regolamento);
  • i formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti (ITS ex art. 31(9) del Regolamento); e
  • i formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti ed ESMA (ITS ex art. 32(4) del Regolamento).

Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. Draft technical standards under the European crowdfunding service providers for business Regulation

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR II

Ponderazione di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

Bozza finale di RTS EBA

EBA ha pubblicato, in data 5 novembre 2021, il documento dal titolo “Final Report. Draft regulatory technical standards specifying the types of factors to be considered for the assessment of the appropriateness of risk weights under Article 124 (4) of Regulation 575/2013 and the conditions to be taken into account for the assessment of the appropriateness of minimum LGD values under Article 164 (8) of Regulation 575/2013” del 29 ottobre 2021.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi degli articoli 124 “Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili” e 164 “Perdita in caso di default (LGD)” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificati dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Tali articoli rientrano nelle disposizioni del CRR riguardanti i requisiti patrimoniali per il rischio di credito relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, calcolati sia mediante il metodo standardizzato che mediante il metodo basato sui rating interni (cd. IRB e che richiede la stima della perdita in caso di default, cd. LGD).

In particolare, la bozza finale di RTS specifica le tipologie di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza delle ponderazioni del rischio utilizzate nell’ambito del metodo standardizzato e le condizioni da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi di LGD nell’ambito del metodo IRB, per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili.

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. Draft regulatory technical standards specifying the types of factors to be considered for the assessment of the appropriateness of risk weights under Article 124 (4) of Regulation 575/2013 and the conditions to be taken into account for the assessment of the appropriateness of minimum LGD values under Article 164 (8) of Regulation 575/2013

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR II

Informativa al pubblico su esposizioni al rischio di tasso di interesse

Bozza finale di ITS EBA

EBA ha pubblicato, in data 10 novembre 2021, il documento dal titolo “Final Report. Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) n. 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) n. 575/2013”.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 434-bis “Modelli per l’informativa” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e che prevede una modifica mirata al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte otto, Titoli II e III, del CRR.

In particolare, EBA propone di inserire nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 il nuovo articolo 16-bis Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione” sui formati e sulle tabelle da utilizzare ai fini della disclosure delle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione di cui all’art. 448 del CRR.

Tale articolo – come modificato dal CRR II – impone, infatti, agli enti di divulgare alcune informazioni quali-quantitative sui rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che incidono sia sul valore economico del capitale proprio, sia sui proventi da interessi netti delle attività esterne al portafoglio di negoziazione.

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) n. 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) n. 575/2013

Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)

Indicatori dei piani di risanamento

Progetto finale di Orientamenti EBA

EBA ha pubblicato, in data 9 novembre 2021, un Progetto finale di Orientamenti, dal titolo “Final Report. Guidelines on recovery plan indicators under Article 9 of Directive 2014/59/EU”.

Si tratta, in particolare, del documento che rappresenta la revisione complessiva degli “Orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento” pubblicati dall’EBA a luglio 2015 e adottati ai sensi dell’Art. 9 “Indicatori del piano di risanamento” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD).

I cambiamenti introdotti tengono conto delle modifiche apportate dalla Direttiva  (UE) 2019/879 (BRRD II) e mirano a rafforzare la qualità del quadro complessivo degli indicatori di risanamento al fine di garantire l’effettiva preparazione degli enti in caso di crisi; più nel dettaglio, EBA propone l’inserimento di ulteriori indicatori che dovrebbero essere indicati nei piani di risanamento, focalizzandosi su aspetti pratici quali la calibrazione delle soglie per la definizione di tali indicatori e il loro monitoraggio.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; entro due mesi da tale data di pubblicazione, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Guidelines on recovery plan indicators under Article 9 of Directive 2014/59/EU

Normativa nazionale – Fintech / Sandbox regolamentare

Sperimentazione FinTech

Disciplina sulla sperimentazione FinTech

Ivass, Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato, rispettivamente per i profili di propria competenza, i Regolamenti che disciplinano l’adozione dei provvedimenti che le stesse Autorità devono adottarein tema di sperimentazione FinTech, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (cd. “Regolamento Sandbox”).

Nel dettaglio i documenti pubblicati sono i seguenti:

  • Regolamento Ivass n. 49 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;
  • Delibera Consob n. 22054 diadozione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti individuali previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni; e
  • Provvedimento di Banca d’Italia recante il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2-bis e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Tali Regolamenti stabiliscono i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali di competenza delle Autorità ai sensi del Regolamento Sandbox; in particolare, taliRegolamentiriguardano la sperimentazione Fintech e, nello specifico, l’ammissione alla sperimentazione della sandbox regolamentare (ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo, beneficiando di un regime regolamentare semplificato transitorio e in costante contatto con le Autorità).

Viene, quindi, disciplinata la domanda per l’ammissione alla sperimentazione, il procedimento autorizzativo, l’istanza di proroga della sperimentazione, la richiesta di eventuale revoca dalla sperimentazione e l’iter conclusivo della sperimentazione.

I Regolamenti sono in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il Regolamento di Consob è, pertanto, in vigore dal 5 novembre 2021, il Regolamento di Banca d’Italia dal 10 novembre 2021 mentre il Regolamento di Ivass deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Regolamento Ivass n. 49 del 3 novembre 2021. Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100

Delibera Consob n. 22054. Adozione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti individuali previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni

Provvedimento di Banca d’Italia del 3 novembre 2021. Regolamento recante la disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2-bis e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Avv. Mario Zanin

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