Fatturazione elettronica 2022: nuove regole per le transazioni effettuate con controparti non residenti e per le operazioni effettuate con dichiarazione di intento

A cura di Andrea Werner Beilin e Roberta Scozzarella

In data 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due distinti Provvedimenti relativi alla fatturazione elettronica. In particolare, trattasi del Provvedimento n. 293384 in merito alle transazioni effettuate con controparti non residenti ed il Provvedimento n. 293390 relativo alle operazioni effettuate con dichiarazioni di intento.

Provvedimento n. 293384/2021: Transazioni con controparti non residenti

Con il Provvedimento n. 293384/2021 (nel seguito anche “Provvedimento”), l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, definendo le nuove regole tecniche che sostituiscono il c.d. “esterometro”. Le modifiche riguardano la sostituzione del punto 9, rubricato “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere”.

Sul punto, non rileviamo sostanziali novità rispetto a quanto da noi precedentemente comunicato con la Newsalert del 21 settembre 2021. Il Provvedimento, infatti, riporta quanto previsto dall’art. 1, comma 3-bis, d.lgs n. 127/2015. In particolare, a partire dall’1 gennaio 2022: 

  • i dati delle operazioni effettuati con controparti non residenti dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio utilizzando il tracciato .XML previsto per la fattura elettronica. La trasmissione sarà facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file .XML è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni passive, invece, la trasmissione dei file .XML è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Operazioni effettuate con dichiarazione di intento

Con il Provvedimento n. 293390/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri con cui effettuerà le valutazioni di rischio e le attività di controllo sugli esportatori abituali. In particolare, nel caso siano rilevate delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche invalidare la dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale. 

A tal proposito, dal 1° gennaio 2022, il fornitore/prestatore cha ha ricevuto una dichiarazione di intento, oltre all’indicazione del codice specifico “N3.5” nel campo 2.2.1.14 “Natura”, sarà tenuto a compilare il blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” del tracciato .XML. Nel dettaglio:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> dovrà essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> dovrà essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> dovrà essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Infine, l’eventuale invalidazione della dichiarazione d’intento da parte dell’Agenzia delle Entrate comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI dal fornitore/prestatore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento invalidata. 

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Luca Lavazza

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Andrea Werner Beilin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager