A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin, Anna di Vilio e Silvia Brezigia
Normativa europea – Risparmio gestito
Pacchetto di misure per il rafforzamento dei mercati europei dei capitali
Proposte legislative della Commissione Europea
Un anno dopo l’adozione del Piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali (“CMU”) del 2020, in data 25 novembre 2021, la Commissione Europea (“CE”) ha iniziato a rispettare gli impegni assunti, adottando un pacchetto di proposte legislative volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della CMU.
Per quanto riguarda nello specifico il settore del risparmio gestito, il suddetto pacchetto di proposte legislative (il “Pacchetto CMU”) include:
- una proposta legislativa che modifica la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (“AIFMD”) e la Direttiva 2009/65/CE che regola gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (“Direttiva UCITS”);
- una proposta legislativa che modifica il Regolamento (UE) 2015/760 sui Fondi di investimento europei a lungo termine (“ELTIF” e “Regolamento ELTIF”).
AIFMD e UCITS review
Per quanto concerne la modifica della AIFMD e della Direttiva UCITS, di seguito si riporta, senza pretesa di completezza, un elenco dei principali impatti che la proposta legislativa avrebbe sul quadro normativo europeo di riferimento attualmente in vigore:
- Erogazione del credito e servicing di società veicolo di cartolarizzazione: i servizi menzionati sarebbero inclusi nell’elenco dei servizi/attività che i gestori di fondi di investimento alternativi (“GEFIA”) sono autorizzati a prestare, garantendo così la possibilità per i fondi di investimento alternativi (“FIA”) di erogare credito nell’intera UE, anche su base cross-border.
- Armonizzazione delle norme applicabili ai GEFIA che gestiscono fondi di credito: ai GEFIA che gestiscono FIA che svolgono attività di lending, ivi incluso l’acquisto di crediti sul mercato secondario, sarebbe richiesto, inter alia, di implementare politiche, procedure e processi efficaci per la concessione di crediti, la valutazione del rischio di credito e l’amministrazione e monitoraggio dei portafogli di crediti. In aggiunta, sarebbero previste regole specifiche al fine di limitare potenziali conflitti di interesse (divieto di ricevere prestiti per alcuni soggetti legati al GEFIA), per scongiurare situazioni in cui i prestiti siano erogati con il solo fine di cederli (requisiti di mantenimento del rischio) ed evitare disallineamenti di durata (obbligo di adottare una struttura chiusa laddove il FIA eroghi crediti in misura significativa i.e. 60% del proprio valore patrimoniale netto).
- Servizi accessori: la lista dei servizi accessori che i GEFIA sono autorizzati a prestare in aggiunta al servizio di gestione collettiva del risparmio potrebbe essere estesa in modo tale da includere le attività di amministrazione di indici di riferimento e di credit servicing.
- Delega: tra le modifiche introdotte, il quadro normativo UCITS verrebbe allineato alla AIFMD prevedendo che le società di gestione di UCITS debbano giustificare l’intera struttura della delega in base a ragioni oggettive. In aggiunta, dal punto di vista della vigilanza, verrebbero introdotte nuove regole riguardanti sia lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza (peer review ESMA) sia nuovi compiti attribuiti all’ESMA in caso di delega a soggetti extracomunitari.
- Servizi di depositario: le nuove norme previste permetterebbero alle autorità competenti nazionali di consentire ai GEFIA o ai FIA di nominare depositari situati in un altro Stato Membro UE; in aggiunta, disposizioni specifiche verrebbero introdotte per includere i Depositari Centrali di Titoli (“CSD”) nella catena di custodia di cui alla AIFMD e alla Direttiva UCITS, in qualità di delegati del depositario per lo svolgimento di servizi di custodia di loro spettanza. È opportuno menzionare che i depositari verrebbero esonerati dall’obbligo di effettuare una due diligence ex ante sui CSD.
- Nuovi strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools o “LMTs”) in aggiunta alla sospensione dei rimborsi: un set minimo di norme armonizzate sui LMT verrebbe introdotto per FIA aperti e UCITS con lo scopo di permettere ai GEFIA e alle società di gestione di UCITS di far fronte alle pressioni derivanti dai rimborsi al ricorrere di condizioni di stress di mercato e di migliorare la protezione degli investitori. Tali strumenti includerebbero, inter alia, soglie di rimborso, preavvisi, commissioni di rimborso, rimborsi in natura e side pockets.
- Risorse umane e tecniche: ai GEFIA e alle società di gestione di UCITS verrebbero richiesti maggiori dettagli su tali aspetti nell’ambito della procedura di autorizzazione.
ELTIF review
La modifica del quadro normativo relativo agli ELTIF ha avuto ad oggetto, inter alia, i seguenti aspetti:
- Valutazione di idoneità e accesso agli ELTIF più agevole per gli investitori al dettaglio: le nuove disposizioni incentiverebbero l’accesso agli ELTIF degli investitori al dettaglio attraverso una combinazione di modifiche consistenti principalmente in:
- un allineamento della valutazione di idoneità prevista dal Regolamento ELTIF alle disposizioni dettate nella Direttiva MiFID II, rimuovendo così l’attuale parziale duplicazione;
- rimozione della soglia di investimento minima di EUR 10.000 per gli investitori al dettaglio, della soglia aggregata del 10% per gli investitori al dettaglio il cui portafoglio finanziario sia inferiore a EUR 500.000 e dell’obbligo di fornire all’investitore al dettaglio una “adeguata consulenza in materia di investimenti”.
- Ampliamento delle attività e degli investimenti ammissibili: in tale contesto, inter alia, il riferimento ai progetti di lungo termine “europei” da finanziare sarebbe eliminato cosicché le attività ammissibili possano essere situate anche al di fuori della UE, al ricorrere di determinate condizioni. Inoltre, la definizione di “attività reali” sarebbe modificata e ampliata e agli ELTIF sarebbe consentito investire in FIA UE gestiti da un GEFIA UE e UCITS in aggiunta ad altri ELTIF, EuVECA ed EuSEF, a specifiche condizioni. L’obiettivo di ampliare l’universo investibile degli ELTIF sarebbe perseguito altresì attraverso:
- la riduzione del valore minimo di investimento in partecipazioni dirette o indirette in attività reali da EUR 10 Mln a EUR 1 Mln;
- ammissibilità dei co-investimenti di minoranza in opportunità di investimento;
- per quanto riguarda i criteri che devono essere rispettati ai fini della classificazione come impresa di portafoglio ammissibile, si prevede di innalzare la soglia di capitalizzazione di mercato per le imprese quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione da EUR 500 Mln a EUR 1 Mrd (soglia applicata unicamente al momento dell’investimento iniziale).
- Composizione del portafoglio e diversificazione per ELTIF commercializzati a investitori al dettaglio ed ELTIF commercializzati unicamente a investitori professionali: le norme prospettate abbasserebbero la soglia minima di investimento in attività ammissibili degli ELTIF dal 70% al 60% (permettendo ai gestori di beneficiare di una maggior flessibilità nell’esecuzione delle proprie strategie di investimento).
In aggiunta, da un lato si prevede di raddoppiare alcuni limiti di investimento previsti dal Regolamento ELTIF tra cui, in via esemplificativa, le soglie per l’investimento in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti alla stessa erogati (dal 10% al 20%), per l’investimento in una singola attività reale (dal 10% al 20%), per l’investimento in un singolo ELTIF, EuVECA ed EuSEF, UCITS o FIA UE gestito da un GEFIA UE (dal 10% al 20%). Dall’altro lato, tali limiti di investimento non si applicherebbero qualora gli ELTIF siano commercializzati esclusivamente a investitori professionali.
Inoltre, i limiti di concentrazione per l’investimento in unità/quote di un singolo ELTIF, EuVECA, EuSEF, UCITS o FIA UE gestito da un GEFIA UE sarebbe aumentato dal 25% al 30% per gli ELTIF commercializzati anche nei confronti degli investitori al dettaglio. Tuttavia, anche i limiti di concentrazione non si applicherebbero qualora gli ELTIF fossero commercializzati solo nei confronti di investitori professionali.
- Aumento dei limiti di leva finanziaria: le nuove norme proposte permetterebbero, inter alia, agli ELTIF commercializzati ad investitori al dettaglio di aumentare la percentuale del ricorso alla leva finanziaria dal 30% al 50% mentre gli ELTIF commercializzati solo nei confronti di investitori professionali sarebbero autorizzati a fare ricorso alla leva finanziaria fino al 100% del valore patrimoniale dell’ELTIF.
- Finestre di liquidità per i rimborsi: le nuove norme permetterebbero ai gestori di ELTIF di prevedere all’interno del regolamento/atto costitutivo del fondo nuovi meccanismi che prevedano finestre di liquidità prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF, al ricorrere di determinate condizioni.
- Attività transfrontaliere: si eliminerebbe l’obbligo per il gestore di ELTIF di mettere a disposizione degli investitori strutture locali in ciascuno Stato Membro in cui intenda commercializzare l’ELTIF.
- Razionalizzazione del processo di autorizzazione: le disposizioni rilevanti sarebbero modificate al fine di chiarire la separazione tra l’autorizzazione degli ELTIF e quella del GEFIA. Sarebbe altresì chiarito che l’autorizzazione di un ELTIF non è soggetta a: (i) la presenza fisica della sede legale del GEFIA nello Stato Membro d’origine dell’ELTIF; (ii) la delega, da parte del GEFIA, di qualsiasi genere di attività nello Stato membro di origine dell’ELTIF.
Next steps
Nonostante alcune delle proposte sopra descritte siano già state implementate a livello nazionale in Italia, il Pacchetto CMU rappresenta una nuova pietra miliare per l’armonizzazione nel settore del risparmio gestito, con la quale i legislatori e le autorità competenti nazionali nonché gli operatori del mercato dovranno confrontarsi.
Il Pacchetto CMU sarà soggetto ad un periodo di consultazione della durata di 8 settimane (che terminerà nel gennaio 2022). In seguito, i contributi di rilievo saranno riassunti dalla CE e alimenteranno il dibattito legislativo presso il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE.
È lecito attendersi nuovi sviluppi a livello italiano, in quanto la review della AIFMD è ritenuta pre-requisito necessario per l’approvazione delle modifiche alla normativa secondaria di riferimento volte a consentire l’accesso ai FIA italiani riservati ad una più ampia platea di investitori al dettaglio (si fa riferimento alla consultazione avviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la modifica del Decreto Ministeriale 30/2015 conclusasi nel luglio 2020).
I testi del Comunicato stampa e delle proposte legislative (attualmente soltanto in lingua inglese) sono disponibili ai seguenti link:
Questions and Answers on the 2021 Capital Markets Union package
Proposta di Regolamento modificativo del Regolamento ELTIF
Proposta di Direttiva modificativa della Direttiva AIFMD + Allegato
Proposta di Direttiva modificativa della Direttiva MIFID II
Proposta di Regolamento modificativo del Regolamento MiFIR
Proposta di Direttiva modificativa di alcune Direttive sull’ESAP
Proposta di Regolamento ESAP + Allegato Proposta di Regolamento modificativo di alcuni Regolamenti sull’ESAP
Normativa europea – Disciplina sui crediti ipotecari (Direttiva MCD)
Revisione della normativa sui crediti ipotecari
Avviata Consultazione Commissione Europea
La Commissione europea ha pubblicato, in data 22 novembre 2021, un Comunicato dal titolo “Crediti ipotecari – revisione della normativa europea” attraverso il quale presenta il documento di consultazione, strutturato sottoforma di questionario, volto a raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento alla normativa sui crediti ipotecari.
In particolare, la Commissione europea, tenendo conto delle risposte alla presente consultazione, valuterà le necessarie modifiche da apportare alla Direttiva 2014/17/UE(Direttiva sul credito ipotecario o MCD – Mortgage Credit Directive) al fine di:
- garantire che i consumatori ricevano informazioni semplici, tempestive e pertinenti;
- adeguare la normativa alla digitalizzazione;
- promuovere l’erogazione transfrontaliera di crediti ipotecari;
- garantire una maggior tutela ai consumatori in caso di altri sconvolgimenti economici, analoghi a quelli determinati dalla pandemia di COVID-19; e
- promuovere la diffusione di crediti ipotecari ad alta efficienza energetica.
Si segnala che la Commissione, nel lavoro di revisione della MCD, terrà in considerazione le modifiche già proposte alla Direttiva 2008/48/CE (Direttiva sui contratti di credito ai consumatori o CCD – Credit Consumer Directive), al fine di assicurare coerenza generale nei mercati del credito.
Il questionario si articola in due parti, contenenti, rispettivamente domande generali e più domande specifiche relativamente alla normativa sui crediti ipotecari.
I risultati di questa consultazione saranno tenuti in considerazione dalla Commissione europea per gli sviluppi dei lavori in materia.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 28 febbraio 2022.
Comunicato della Commissione europea
Consultation document review of the mortgage credit Directive (En)
Normativa europea – Normativa sulle quotazioni
Semplificazione della normativa sulle quotazioni
Avviata Consultazione Commissione Europea
La Commissione europea ha pubblicato, in data 19 novembre 2021, un Comunicato dal titolo “Normativa sulle quotazioni – rendere i mercati pubblici dei capitali più interessanti per le imprese dell’UE e facilitare l’accesso delle PMI ai capitali” attraverso il quale presenta il documento di consultazione strutturato sottoforma di questionario, e volto a raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento alla normativa sulle quotazioni.
L’iniziativa rientra tra le misure individuate dalla Commissione a settembre 2020 nell’ambito del nuovo Piano d’azione sull’Unione dei mercati dei capitali, ed è volta semplificare le norme di quotazione per i mercati pubblici al fine di promuovere e diversificare l’accesso ai finanziamenti da parte di imprese innovative e di piccole dimensioni.
Il questionario si articola in due parti, contenenti, rispettivamente (i) domande generali volte ad indagare l’esperienza delle parti interessate in merito all’applicazione delle attuali regole in tema di quotazione e (ii) domande specifiche relative ad aspetti più tecnici delle attuali regole in tema di quotazione.
I risultati di questa consultazione saranno tenuti in considerazione dalla Commissione europea per eventuali sviluppi dei lavori in materia.
È possibile partecipare alla consultazione fino all’11 febbraio 2022.
Comunicato della Commissione europea
Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II
Limiti di posizione per i derivati su merci
Bozze finali di RTS & ITS ESMA ai sensi della MiFID II
ESMA ha pubblicato, in data 22 novembre 2021, il documento dal titolo “Final report. Technical standards for commodity derivatives”.
Si tratta di un documento contenente due bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) e una bozza finale di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standards”) elaborate da ESMA ai sensi delle nuove deleghe introdotte nella Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) dalla Direttiva (UE) 2021/338 adottata per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19 (cd. Direttiva Quick fix).
La Direttiva (UE) 2021/338 – pubblicata a febbraio 2021 – ha, infatti, apportato varie modifiche alla MiFID II, tra cui, alcuni adeguamenti al regime dei limiti di posizione per i derivati su merci, al fine di sostenere l’emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro.
Si tratta, in particolare, della riformulazione degli articoli 57 “Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci” e 58 “Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie” della MiFID II, ai sensi dei quali ESMA è tenuta ad elaborare:
- norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione da parte delle autorità competenti dei limiti di posizioni degli strumenti derivanti su merci nonché alle procedure per la richiesta di esenzione da tali limiti (che propongono l’abrogazione delle vigenti norme in materia, attualmente contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/591) – RTS ex 57(1)(3)(12);
- norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli da parte delle imprese di investimento o dei gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci – RTS ex 57(8);
- norme tecniche di attuazione riguardanti il formato standard delle relazioni sulle posizioni detenute in strumenti derivati su merci fornite da parte delle imprese di investimento e degli operatori del mercato – ITS ex 58(5).
ESMA propone che le nuove norme si applichino dalla stessa data di applicabilità della Direttiva (UE) 2021/338, ovvero dal 28 febbraio 2022.
Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Final report Technical standards for commodity derivatives
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR II
Requisiti patrimoniali per il rischio di OIC ai sensi del CRR II
Bozza finale di RTS EBA
EBA ha pubblicato il 25 novembre 2021, il documento dal titolo “Final Report Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of risk-weighted exposure amounts of CIUs under Article 132a(4) of the CRR”.
Si tratta, in particolare, della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 132-bis “Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
La bozza finale di RTS si inserisce nell’ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito effettuato mediante il metodo standardizzato e riguarda i requisiti relativi alle esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC (ossia gli Organismi di Investimento Collettivo tra cui rientrano i fondi di investimento alternativo o FIA e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o OICVM).
In particolare, la bozza finale di RTS specificain che modo gli enti calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.
Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Internal Governance & Remunerazioni
Progetti finali di Orientamenti EBA
EBA ha pubblicato, in data 22 novembre 2021 i progetti finali degli Orientamenti dai titoli, rispettivamente:
- “Final report on Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034”; e
- “Final Report on Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034”.
Si tratta dei progetti finali di Orientamenti elaborati da EBA ai sensi degli artt. 26 “Governance interna” e 32 “Remunerazione variabile” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), costituisce il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Più nel dettaglio, il primo documento contiene il progetto finale di Orientamenti che specifica i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che le imprese di investimento devono attuare – sia a livello individuale che consolidato – conformemente alla Direttiva IFD, per garantire una gestione efficace e prudente.
Il secondo documento, invece, contiene il progetto finale di Orientamenti riguardante gli obblighi in materia di politiche di remunerazione; in particolare, esso riguarda l’applicazione – sia a livello individuale che consolidato – di politiche di remunerazione solide e neutrali rispetto al genere per tutto il personale nonché per il personale avente un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività che gestisce (cd. “personale identificato”).
La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 30 aprile 2022.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Final report on Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034
Final Report on Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034
Normativa nazionale – Governo societario delle banche
Politiche di remunerazione
Pubblicato il 37° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 25 novembre 2021, la revisione delle proprie disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, contenute nella Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (37° aggiornamento).
Con tale aggiornamento, l’Autorità recepisce le novità introdotte dalla Direttiva CRD V (Direttiva 2019/878) in materia di regole sulle remunerazioni; la CRD V è, infatti, intervenuta per specificare alcuni aspetti della disciplina sulle remunerazioni e accrescere il grado di armonizzazione delle regole applicabili, soprattutto con riguardo ai criteri per l’applicazione del principio di proporzionalità nonché per rafforzare l’attuale quadro normativo in materia.
In tal senso, la revisione della disciplina da parte di Banca d’Italia riguarda l’aggiornamento del Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, del Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” della Parte Prima “Recepimento in Italia della CRD IV” della Circolare n. 285/2013.
Si precisa, inoltre, che l’Autorità, col presente aggiornamento, ha già recepito gli Orientamenti EBA del 2021 per sane politiche di remunerazione, che revisionano i precedenti Orientamenti EBA in materia del 2016 (i nuovi Orientamenti del 2021 saranno applicabili dal 31 dicembre 2021, data a partire dalla quale saranno abrogati i vecchi Orientamenti del 2016).
Più nel dettaglio, le principali modifiche apposte da Banca d’Italia – in linea con le principali novità introdotte dalla CRD V – riguardano i seguenti aspetti:
- l’identificazione delle categorie di banche e degli importi di remunerazione variabile a cui non si applicano alcune regole di maggior dettaglio (tra le quali, differimento minimo, uso degli strumenti finanziari per il pagamento della remunerazione variabile, benefici pensionistici discrezionali);
- l’identificazione del personale che assume rischi rilevanti per la banca o per il gruppo (cd. “risk-takers”);
- la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale;
- l’esclusione di alcune società del gruppo (quali imprese di investimento e società di gestione del risparmio soggette a specifiche normative di settore) dal campo di applicazione consolidato delle regole sulle remunerazioni;
- l’innalzamento del periodo di differimento della remunerazione variabile per tutto il personale più rilevante a 4-5 anni (attualmente prevista dai 3-5 anni).
Infine, si segnala che le presenti Disposizioni non si applicano alle SIM e alle società capogruppo di gruppi di SIM, che – fino all’adozione della normativa nazionale di recepimento della Direttiva IFD (Direttiva 2019/2034/UE) – continuano a rispettare quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della Circolare n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 (Parte 2, Titolo IV, articolo 17).
Le Disposizioni saranno applicabili a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).
Atto di emanazione del 37° aggiornamento
Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
Tavola di resoconto della consultazione
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