I Profili di attenzione e le raccomandazioni sui presìdi da adottare nell’attività di servicing

A cura di Cristian Sgaramella, Giovanni Bombaglio e Adele Zuliani

In data 25 novembre 2021 la Banca d’Italia ha inviato ai soggetti di cui all’art art 2 co 3 lett. c della Legge 130/1999 una comunicazione denominata “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”.

La comunicazione in parola raccomanda ai soggetti anzidetti di adottare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnato loro dal Legislatore, sì da avere una visione il più possibile unitaria e completa delle operazioni gestite.

Tale assunto, come affermato dall’Autorità di Vigilanza, consegue anche al fatto che si è assistito sempre più ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto attivi diversi da quelli bancari con conseguente necessità di approcci operativi e di gestione dei rischi potenziali del tutto peculiari e significativamente impattanti sul buon esito dell’operazione.

Elemento fondante tale raccomandazione sembra essere la presa d’atto che, sebbene la disciplina di settore preveda un’unica figura cui affidare le funzioni previste all’art 2 co  3 lett. c della Legge 130/1999 (il servicer), nella prassi si assiste alla dicotomia tra master servicer (soggetto vigilato e “garante” del mercato circa la conformità della cartolarizzazione alla legge ed al prospetto) e special servicer (ovvero colui cui sono affidati compiti prettamente operativi e che non è soggetto alla disciplina di cui al Dlgs 385/1993 – c.d. TUB).

Il fondamento normativo di tale assunto può essere individuato nella Circolare 288/2015 di Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, ove al paragrafo 5.1 della sezione VII, capitolo 1 titolo III si facoltizza l’esternalizzazione delle attività di riscossione dei crediti, purché il soggetto delegante mantenga “la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate...”

Pertanto, è il master servicer a rispondere di eventuali inefficienze riscontrabili nell’operato dello special servicer. Al riguardo pensiamo alle ipotesi in cui lo special servicer si trovi in posizioni di conflitto d’interessi con il debitore (in quanto operante non con mandato in esclusiva) e che dovranno essere gestite e risolte dal delegante, ovvero alle ipotesi in cui il soggetto delegato sia chiamato ad effettuare una due diligence preliminare sul fair value delle posizioni creditizie.

Nella consapevolezza dei predetti rischi, la normativa di riferimento impone che il master servicer sia destinatario di un’informativa periodica da parte dei soggetti da lui delegati (dovendo tale obbligo trovare puntuale riscontro nelle pattuizioni contrattuali tra le parti) e che sia, a sua volta, obbligato a rendere un’informativa periodica al mercato sullo stato della singola operazione di cartolarizzazione.

Proprio in tale frangente si inserisce l’intervento in commento della Autorità di Vigilanza, che va ad imporre ai master servicer di trasmetterle con cadenza semestrale un set informativo periodico sulle operazioni di cartolarizzazione gestite predisponendo, al riguardo, due templates ad hoc (uno per le operazioni assistite dalla Garanzia Statale – c.d GACS –  ed uno per tutte altre) contenenti informazioni di carattere generale sulle singole operazioni e dati puntuali sugli incassi e l’andamento dei recuperi. Si specifica poi che tale ulteriore informativa integra e non sostituisce il flusso informativo già trasmesso mediante le ordinarie segnalazioni di vigilanza.

Di particolare rilevo appare la necessità di un controllo penetrante da parte della Autorità di Vigilanza sull’andamento delle cartolarizzazioni assistite da GACS: difatti, con la lenta ripresa economica a seguito della pandemia, sono sempre più chiare le problematiche legate a questo tipo di cartolarizzazioni, poiché su 26 operazioni 17 presentano incassi inferiori anche del 50% rispetto ai business plan originari.

Si segnala, infine, che elementi di attenzione sulla attività dei servicers erano già emersi nel 2019: infatti, l’EBA aveva espresso perplessità per mezzo dell’Opinion Paper del 23 Ottobre 2019, ove si suggeriva che questi agissero “skin in the game” attraverso il mantenimento di un “rischio economico” nell’operazione sì da allineare i loro interessi a quelli dei noteholders.

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