A cura dell’Energy Team
In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 il decreto legislativo n. 199/2021 recante “Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consilio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (il “Decreto”), che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre.
Attraverso tale Decreto, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (“PNIEC”), viene perseguito, tra gli altri, il raggiungimento dell’obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto entro il 2030.
Vengono riportate brevemente di seguito le principali novità.
Meccanismi di incentivazione
Il Decreto, in linea generale, prevede che gli incentivi siano attribuiti nelle seguenti modalità:
1. impianti > 1MW (c.d. grandi impianti): aste al ribasso (anche per impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 e per impianti realizzati su aree agricole non utilizzate e individuate come aree idonee di cui al paragrafo 3).
Inoltre, è opportuno segnalare che, su richiesta del proponente, per gli impianti aventi una potenza superiore a 10 MW potrà essere avviata una fase sperimentale in cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) esaminerà tale iniziativa di realizzazione dell’impianto e, contestualmente allo svolgimento del procedimento autorizzativo, rilascerà il parere di idoneità all’accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento autorizzativo.
La regolamentazione dei meccanismi di aste al ribasso verrà definita con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (“MITE”) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
2. impianti ≤ 1 MW (c.d. piccoli impianti):
- richiesta diretta all’entrata in esercizio: per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato;
- bandi: per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati.
La regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti verrà definita con decreto del MITE entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Nell’ambito di quanto sopra, è opportuno segnalare che:
- nei decreti ministeriali del MITE di cui ai punti precedenti verranno stabiliti tempi e modalità per l’assegnazione degli incentivi;
- nelle more dell’emanazione di tali decreti, il GSE, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e successivamente alla settima procedura di cui al DM 4 luglio 2019 (“FER1”), organizzerà ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata;
- decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei suddetti decreti il meccanismo dello scambio sul posto verrà soppresso e gli impianti che entreranno in esercizio dopo tale termine potranno accedere ai nuovi meccanismi di incentivazione oppure al ritiro dedicato.
Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il Decreto definisce l’accordo di compravendita di energia da fonti rinnovabili (“PPA”) come il “contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica”.
Inoltre, il Decreto prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo:
- il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (“GME”), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni PPA, realizzerà una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti;
- la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Consip S.p.A. (“Consip”) definirà uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo PPA. L’utilizzo di tali strumenti di gara si aggiungerà alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell’ambito del piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire a quest’ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili;
- al fine di garantire l’aggregazione di più clienti finali e la partecipazione attiva dei consumatori, domestici e non domestici, connessi in bassa e media tensione, nell’acquisto di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili tramite PPA, l’ARERA integrerà le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l’approvvigionamento mediante PPA, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l’adesione alla bacheca informativa.
Aree idonee all’installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili
Il Decreto all’art. 2, lett. (ggg) definisce “area idonea” l’“area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”.
In linea con la potenza complessiva individuata dal PNIEC come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tali aree idonee verranno individuate sulla base di principi e criteri stabiliti attraverso decreti ministeriali del MITE da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Successivamente all’emanazione di tali decreti ministeriali da parte del MITE, ed entro i successivi 180 giorni, sarà compito delle Regioni individuare le aree idonee, con potere sostitutivo statale in caso di mancata adozione.
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni:
- non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione;
- sono da considerarsi quali aree idonee:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
Nelle aree che saranno dichiarate idonee, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili saranno disciplinati come segue:
- nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di 1/3.
Autoconsumo, comunità energetiche e forme di incentivazione
1. Autoconsumo
Gli autoconsumatori collettivi sono identificabili nelle famiglie e negli altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio che beneficiano collettivamente dell’energia elettrica prodotta da un impianto FER.
Il cliente finale può assumere la qualifica di autoconsumatore di energia rinnovabile e in tal caso:
- può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo (realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili o con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, ma comunque nella sua disponibilità). In tali casi potrà accedere ai meccanismi di incentivazione previsti per la condivisione dell’energia di cui al successivo paragrafo 4.3 del presente alert.
- può vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.
Diversi clienti finali possono inoltre associarsi per divenire autoconsumatori collettivi. In tal caso:
- gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile;
- si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;
- l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite PPA;
- la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
2. Comunità energetiche
Le comunità energetiche rappresentano una aggregazione di consumatori che costituiscono una comunità che produce, autoconsuma ed eventualmente vende energia rinnovabile grazie ad impianti a energia rinnovabile anche con capacità maggiore di 1 MW.
I clienti finali possono organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
- l’obiettivo deve essere identificabile in benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità;
- l’esercizio dei poteri di controllo deve far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali;
- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.
Le comunità energetiche rinnovabili così costituite devono operare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite PPA;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta. L’energia può essere condivisa, ma per l’accesso agli incentivi è necessaria la sussistenza del requisito della connessione alla stessa cabina primaria;
- la comunità può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.
3. Regolamentazione degli incentivi per la produzione e la condivisione dell’energia
Per gli autoconsumatori e le comunità energetiche sono previsti gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile già menzionati al paragrafo 1, oltre che la possibilità di accedere a un incentivo diretto alternativo a quelli citati, che premia l’energia autoconsumata istantaneamente attraverso una specifica tariffa a scaglioni regolata in base della potenza degli impianti (solamente per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW).
Oltre agli incentivi per la produzione, il Decreto include anche incentivi per la condivisione dell’energia, prevedendo che:
- possono accedere a tale incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto;
- per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
- l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
- la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è prevista l’iscrizione a bandi o registri.
Inoltre, con decreto ministeriale del MITE, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, in attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), saranno definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto saranno definite le condizioni di cumulabilità tra tale finanziamento e gli incentivi tariffari summenzionati.
Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano e semplificazioni autorizzative
Relativamente al biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, il Decreto prevede l’incentivazione attraverso l’erogazione di una specifica tariffa, assicurando al produttore lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi (inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi).
Dalla bozza di decreto attuativo del MITE, già in corso di elaborazione, relativo agli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano si evince che:
- potranno accedere ai nuovi incentivi che saranno gli impianti di nuova realizzazione (o oggetto di riconversione) che completeranno la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento entro il 30 giugno 2026.
- Per gli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del MITE ed entro il 31 dicembre 2022 è fatta salva la possibilità di accedere, in alternativa, al meccanismo stabilito dall’art. 6 del DM 2 marzo 2018 (“Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti“), alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite.
Inoltre con il decreto del MITE di cui alla lettera b), che dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, in attuazione delle misure del PNRR, saranno definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all’investimento per l’efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l’acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano.
Con il medesimo decreto saranno definite le condizioni di cumulabilità tra gli incentivi tariffari previsti dal Decreto e i benefici previsti dal PNRR.
Con riferimento al procedimento autorizzativo, il Decreto apporta alcune rilevanti modifiche all’art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011, tra cui:
- viene specificato che le domande di autorizzazione includeranno le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, inclusa l’immissione del biometano in rete;
- sarà possibile procedere con semplice comunicazione all’autorità competente in caso di modifiche non sostanziali per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione. Si segnala che sono considerate non sostanziali le modifiche che, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e che non amplino la superfice occupata dal sito più del 25%.
Idrogeno
Il Decreto prevede la possibilità di forme di incentivazione connesse all’idrogeno, stabilendo che con decreto del MITE, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, in attuazione delle misure del PNRR, saranno definite modalità per incentivare la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno, modalità per il riconoscimento dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilità.
Inoltre, il Decreto introduce alcune importanti semplificazioni relativamente alla costruzione ed esercizio di elettrolizzatori, tra cui:
- elettrolizzatori ≤ 10 MW in qualsiasi area: attività di edilizia libera (fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale);
- elettrolizzatori in aree industriali o aree in cui sono presenti impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili: procedura abilitativa semplificata (la realizzazione non deve comportare occupazione in estensione delle aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e non deve richiedere una variante agli strumenti urbanistici);
- elettrolizzatori stand-alone diversi dai casi sub. a) e b): autorizzazione unica;
- elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: autorizzati nell’ambito dell’autorizzazione unica rilasciata (i) dal MITE se funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore; (ii) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto (i).
Garanzie di origine
La garanzia di origine ha lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MW/h prodotto da fonti rinnovabili ed è valida per 12 mesi dalla produzione della relativa unità energetica e, se non annullate, scadono al più tardi decorsi 18 mesi.
In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la garanzia di origine può essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all’acquirente che acquista l’energia nell’ambito di accordi PPA. Nel caso in cui l’acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine è immediatamente annullata a seguito del rilascio.
Seguiranno aggiornamenti anche a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali menzionati.
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