Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Finanza sostenibile

Ulteriore posticipo dell’applicabilità degli RTS integrativi del Regolamento SFDR

Lettera della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato una Lettera in data 25 novembre 2021 con cui comunica l’ulteriore posticipo di sei mesi dell’applicabilità delle norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTSRegulatory Technical Standard”) delle ESAs, integrative del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità, (cd. “SFDR”). Già a luglio 2021 la Commissione aveva comunicato il posticipo di sei mesi dell’applicabilità degli RTS sopra richiamati, ossia dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.

In particolare, alla luce della lunghezza e della complessità di tali norme che, al momento, sono al vaglio della Commissione – che necessita di ulteriore tempo di analisi – nonché per concedere agli operatori sufficiente tempo di adeguamento, il rinvio sarebbe dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.

Al riguardo, la Commissione ha inoltre specificato che la dichiarazione sui principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da fornire sul sito web, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento SFDR, dovrà esser pubblicata per la prima volta a partire dal 30 giugno 2023 (e non entro il 30 giugno 2022, come precedentemente previsto), con riferimento all’anno 2022.

Lettera della Commissione europea

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR

Consultazione preliminare all’eventuale revisione del Regolamento CRR

Avviata Consultazione Commissione Europea

La Commissione europea ha pubblicato, in data 30 novembre 2021 un documento di consultazione dal titolo “Targeted consultation on improving the eu’s macroprudential framework for the banking sector”, strutturato sottoforma di questionario e volto a raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento all’eventuale revisione dell’attuale quadro di disciplina prudenziale

Si tratta, in particolare, del documento elaborato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 513 Norme macroprudenziali” del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato dal … CRR II, che prevede che l’Autorità verifichi – entro il 30 giugno 2022 e successivamente ogni cinque anni – l’adeguatezza delle norme macroprudenziali di cui al CRR e alla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) ad attenuare i rischi sistemici.

Il questionario, pertanto, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente:

  • il funzionamento generale del framework;
  • gli istituti e strumenti mancati o obsoleti;
  • le considerazioni riguardanti il mercato interno; e
  • i rischi globali ed emergenti.

I feedback ricevuti saranno tenuti in considerazione dalla Commissione europea per eventuali sviluppi dei lavori in materia.

Si segnala che la consultazione in commento si distingue dalle iniziative legislative contenute nel Pacchetto di misure per il settore bancario del 27 ottobre 2021, con cui vengono proposte effettive revisioni al CRR e alla CRD IV volte a rafforzare la resilienza delle banche e a finalizzare l’attuazione dell’accordo di Basilea III nell’Unione (le cui implicazioni devono però esser tenute in considerazione nel fornire le risposte alla presente consultazione).

È possibile partecipare alla consultazione fino al 18 marzo 2022.

Comunicato stampa della Commissione

Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V

Aspetti tecnici relativi all’IRRB

Avviate Consultazioni EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 2 dicembre 2021 tre documenti di consultazione che specificano alcuni aspetti tecnici relativi al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (“Interest Rate Risks for Banking Book – IRRBB”):

  • Consultation paper on draft Guidelines on IRRB and CSRBB”;
  • Consultation paper on draft RTS on IRRBB standardised approach”; e
  •  “Consultation paper on draft RTS on IRRBB supervisory outlier tests”.

In particolare, il primo documento di consultazione contiene un progetto di Orientamenti relativo all’IRRBB e al rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse dalla negoziazione (“credit spread risk arising from non-trading book activities – CSRBB”) ed è stato adottato da EBA ai sensi dell’articolo 84(6) “Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione” della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (“CRD V”). Tali Orientamenti si sostituiranno ai precedenti adottati da EBA nel 2018, prevedendo nuovi aspetti quali la specifica dei criteri per l’individuazione dei modelli interni per la gestione dell’IRRBB e la valutazione e il monitoraggio del CSRBB.

Il secondo documento di consultazione, invece, contiene una bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards– RTS”)adottata da EBA ai sensi dell’articolo 84(5) della CRD IV come modificata dalla CRD V e relativa alla metodologia standardizzata IRRBB. Tale bozza di RTS, oltre a specificare i criteri per la metodologia standardizzata IRRBB nel caso in cui un’Autorità competente decida l’applicazione della stessa a causa di un sistema interno IRRBB non efficiente, prevede anche una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi.

Infine, il terzo documento di consultazione contiene una bozza di RTS sulla revisione e valutazione dell’IRRBB, adottata da EBA ai sensi dell’articolo 98(5-bis) “Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale” della CRD IV come modificata dalla CRD V. Tali RTS specificano gli scenari prudenziali di shock e i criteri per valutare la sussistenza di una riduzione del valore economico del capitale proprio dell’ente tale da legittimare l’esercizio dei poteri di vigilanza delle Autorità competenti.

È possibile fornire commenti ai documenti entro il 4 aprile 2022.

Consultation Paper. Draft Guidelines issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying aspects of the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions’ non-trading book activities

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying standardised and simplified standardised methodologies to evaluate the risks arising from potential changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution’s non-trading book activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU

Normativa nazionale – Adeguamento delle norme nazionali di rango primario a disposizioni europee

Attuazione di Direttive e adeguamento a Regolamenti

Decreti legislativi attuativi

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti Decreti legislativi:

  • D.lgs. 182 dell’8 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/878 (“Direttiva CRD V”)e di adeguamento al Regolamento 2019/876 (“CRR II”);
  • D.lgs. 183 dell’8 novembre 2021 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1151 (“Direttiva sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”); e
  • D.lgs. 184 dell’8 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/713 (“Direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”).

Si tratta di Decreti legislativi che, ai sensi della Legge di delegazione europea, adeguano le norme nazionali di rango primario a disposizioni di livello europeo.

In particolare, il D.lgs. 182/ 2021 attua laDirettiva CRD V e adegua la normativa nazionale al Regolamento CRR II, attraverso una serie di modifiche mirate ed integrazioni al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB) e al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), prevedendo anche – agli articoli 3 e 4 – disposizioni transitorie relative a tali modifiche. Nello specifico, le integrazioni riguardano i requisiti prudenziali, l’assetto societario, il rafforzamento dei presidi di governance, la supervisione e le riserve di capitale degli enti. Tale D.lgs. entra in vigore il 30 novembre 2021.

Il D.lgs. 183/2021 recepisce la Direttiva sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, introducendo nell’ordinamento nazionale determinate previsioni relative all’uso del digitale nel diritto societario (in tema di costituzione on line delle società, misure di interdizione degli amministratori, pubblicità degli atti, informazioni delle società presso il Registro delle imprese, e disciplina pubblicitaria delle succursali)e apportando modifiche al Codice civile in materia di società. Tale D.lgs. entra in vigore il 14 dicembre 2021.

Infine, il D.lgs. 184/ 2021 attua laDirettiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, apportando modifiche al Codice penale e, in particolare, introducendo il nuovo reato ex articolo 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”; il D. lgs. apporta anche alcune modifiche al D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 (tra cui vi è l’inserimento dell’articolo 25-octies relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Tale D.lgs. entra in vigore il 14 dicembre 2021.

Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 sono stati pubblicati gli ulteriori Decreti legislativi di seguito elencati:

  • D.lgs. 190 del 5 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/2162 (“Direttiva sulle obbligazioni garantite”);
  • D.lgs. 191 del 5 novembre 2021 di adeguamento alla Direttiva (UE) 2019/1160 (“Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo”) e al Regolamento (UE) 2019/1156;
  • D.lgs. n. 193 del 8 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/879 (“BRRD II”); e
  • D.lgs. n. 195 dell’8 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673 (Direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale).

Il D.lgs. 190 del 2021 attua laDirettiva sulle obbligazioni garantite e adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/2160 apportando modifichealla Legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, aggiungendovi in particolare il Titolo I-bis Obbligazioni Bancarie Garantite” e abrogando alcune norme. Tale D.lgs. entra in vigore il 1° dicembre 2021.

Il D.lgs. 191 del 5 novembre 2021 attua la Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivoe adegua la normativa alRegolamento (UE) 2019/1156, prevedendo alcune modifiche mirate all’interno del TUF. Nello specifico, vengono apportate modifiche alla Parte I (Disposizioni comuni), Parte II (Disciplina degli Intermediari), Parte IV (Disciplina degli Emittenti) e Parte V (Sanzioni). Tra tali modifiche si segnalano quelle relative alla notifica di commercializzazione, ai compiti delle autorità di vigilanza, all’introduzione di un regime di pre-commercializzazione per i FIA, alla nozione di pre-commercializzazione, alle modifiche al regime sanzionatorio, alle comunicazioni di marketing e all’informativa all’investitore. Tale D.lgs. entra in vigore il 15 dicembre 2021.

Il D.lgs. n. 193 del 2021 recepisce laDirettiva BRRD II e  adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 806/2014apportando modifiche al D.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 in materia di risoluzione della crisi di enti creditizi, al TUB (nel quale, tra le varie modifiche, è inserito l’articolo 12-ter “Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito”) al TUF (nel quale, tra le altre modifiche, è inserito l’articolo 25-quater rubricato “Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito) e ad altre fonti settoriali. Tale D.lgs. è entrato in vigore il 1° dicembre 2021.

Il D.lgs. n. 195 del 2021 recepisce la Direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, prevendendo modifiche mirate al Codice penale per ampliare gli strumenti di contrasto al fenomeno di riciclaggio, tra cui si segnalano quellerelative ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale D.lgs. entra in vigore il 15 dicembre 2021.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2021 è stato pubblicato il D.lgs. 201 del 5 novembre 2021 di adeguamento alla Direttiva (UE) 2019/2034 (“Investment Firms Directive” – IFD) e al Regolamento (UE) 2019/2033 (“Investment Firms Regulation” – IFR) sulla di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento. In particolare, tra le varie modifiche, si segnalano quelle al TUF e al TUB, relative al meccanismo unico di risoluzione, alla collaborazione tra le autorità, alla vigilanza e alle competenze delle autorità, all’ autorizzazioni alle imprese, allo stabilimento in Italia di succursali di imprese di paesi terzi diversi dalle banche e alle sanzioni per la violazione della normativa. Tale D.lgs. è entrato in vigore il 2 dicembre 2021.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 182. Attuazione della Direttiva (UE) 2019/878, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché’ modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183. Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184. Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 190. Disposizioni per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/59/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130

Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 191. Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell’articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 193. Attuazione della Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195. Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201. Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della Direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle Direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché’ modifiche al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Normativa nazionale – Disciplina sul credito al consumo (Direttiva CCD)

Estinzione anticipata del finanziamento

Linee orientative di vigilanza di Banca d’Italia

Banca d’Italia, in data 3 dicembre 2021, ha pubblicato le Linee orientative di vigilanza aventi ad oggetto il “Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento” del 1° dicembre 2021.

Si tratta, in particolare, delle Linee orientative di vigilanza, per la tutela della clientela, relative alla possibilità di rimborso anticipato del contratto di credito al consumatore, prevista dall’articolo 16 “Rimborso anticipato” della Direttiva 2008/48/CE (“Direttiva CCD”).

Nello specifico, tale articolo era stato interpretato dalla Corte di Giustizia europea (Sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, cd. “Lexitor”) nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, dovesse includere tutti i costi a carico del consumatore; inoltre, con le Linee orientative del 4 dicembre 2019 Banca d’Italia aveva dichiarato di conformarsi a tale interpretazione, nella sua attività di supervisione.

Successivamente, tale quadro normativo e interpretativo è mutato, a seguito della modifica dell’articolo 125-sexies Rimborso anticipato” del Decreto legislativo n. 385/1993 (“TUB”) ad opera dall’articolo 11-octies comma 2 del D.L. 23 maggio 2021, n. 73 (convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – cd. “Decreto Sostegni bis).

Infatti, per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis, il novellato art. 125-sexies del TUB prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto); a contrario, per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della sopra citata data, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB – prima della sopra menzionata novella –  e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti stessi (non prevedendo quindi il rimborso totale dei costi).

Alla luce di tale cambiamento, Banca d’Italia ha dichiarato che, nello svolgimento della propria attività di supervisione, si atterrà al disposto dell’articolo 125-sexies del TUB come modificato dal Decreto Sostegni bis (in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale che, adita dal Tribunale di Torino, sta valutando la costituzionalità dell’articolo 11-octies del Decreto Sostegni bis in questione).

Infine, tenuto conto di quanto precede, Banca d’Italia reputa che le proprie Linee orientative del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione normativa sopra illustrata.

Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento

Normativa nazionale – Governo societario delle banche

Lista di candidati per il rinnovo del Cda

Consultazione Consob su un “Richiamo di attenzione”

Consob, in data 2 dicembre 2021, ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo “La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio – Richiamo di attenzione”.

Si tratta, in particolare, del documento di consultazione con cui l’Autorità richiede il parere di tutti i portatori di interesse sull’’ipotesi di un Richiamo di attenzione per le società quotate e i loro azionisti relativamente alla facoltà del Consiglio di Amministrazione (“Cda”) – eventualmente prevista in via statutaria – di presentare una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo.

In tal senso, l’Autorità specifica che – sebbene di norma i “Richiami di attenzione” non vengano sottoposti a consultazione – in questo caso, data l’importanza e la rilevanza della materia, ha ritenuto opportuno consultare i portatori di interessi e il mercato.

In particolare, il documento di consultazione riguarda i seguenti aspetti:

  • la trasparenza e la documentabilità del processo di selezione dei candidati, anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del CdA;
  • l’opportunità di valorizzare, nella composizione della lista dei canditati, il ruolo dei componenti indipendenti del Cda;
  • la gestione della fase di interlocuzione con i soci;
  • il comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del CdA uscente;
  • i rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal CdA uscente e liste eventualmente presentate da soci che siano presenti direttamente o indirettamente nel medesimo CdA;
  • la corretta e completa informazione sulla lista presentata dal CdA e sulle modalità di formazione della stessa; e
  • la qualificazione di un azionista come parte correlata.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 17 dicembre 2021.

Documento per la consultazione. La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio – richiamo di attenzione

Let’s Talk

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director