A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile
Tassonomia delle attività economiche
Obiettivi ambientali riguardanti i cambiamenti climatici
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.
Il Regolamento delegato è stato adottato ai sensi dell’articolo 10 “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” e dell’articolo 11 “Contributo ; sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici” del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia”).
In particolare, il Regolamento specifica i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica:
- contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai cambiamenti climatici (che rappresentano due dei sei obiettivi ambientali previsti dall’art. 9 del Regolamento Tassonomia); e
- non provochi danni significativi agli altri obiettivi ambientali.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 29 dicembre 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2022.
Normativa europea – Finanza sostenibile
Disclosure sulle attività economiche ecosostenibili
Norme in materia di dichiarazioni di carattere non finanziario
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della Direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa”.
Il Regolamento delegato è stato adottato ai sensi dell’art. 8 “Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario” del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia”) e specifica il contenuto e la metodologia di presentazione delle informazioni relative alla misura e al modo in cui le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili.
Nel dettaglio, il Regolamento delegato definisce le norme specifiche per le imprese finanziarie, le imprese non finanziarie, i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 30 dicembre 2021.
Con riferimento all’applicabilità, si specifica che ai sensi dell’art. 10, paragrafi 3 e 5:
- dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto informazioni su (i) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell’ambito dei loro attivi totali, (ii) le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, (iii) i derivati, (iv) le esposizioni verso imprese non soggette all’obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie e (v) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI del Regolamento delegato;
- dal 1° gennaio 2024, le imprese finanziarie comunicano gli indicatori fondamentali di prestazione, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del Regolamento delegato;
- dal 1° gennaio 2026, gli enti creditizi applicano le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell’allegato V del Regolamento delegato.
Normativa europea – Governo societario delle banche
Idoneità degli esponenti aziendali
Professionalità e onorabilità dell’organo di amministrazione
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato, in data 8 dicembre 2021,la versione definitiva del documento dal titolo “Guide to fit and proper assessments”, che rappresenta la revisione della propria “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” da ultimo aggiornata a maggio 2018.
Nello specifico, tale Guida si considera ai fini delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dell’organo di amministrazione – sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi) – di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi) nonché degli enti meno significativi (cd. valutazione fit & proper).
Con la revisione in questione, la BCE adotta un nuovo approccio volto a migliorare il processo complessivo di verifica dei requisiti, tenendo conto di una serie di nuovi aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diversità di genere e le competenze in materia di rischi climatici e ambientali.
L’Autorità, infatti, aumenta la trasparenza e migliora la qualità e l’efficienza delle valutazioni e dei processi fit and proper mediante:
- alcune modifiche ed integrazioni dei criteri di valutazione della professionalità e dell’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione;
- una più dettagliata spiegazione su come i membri dell’organo di amministrazione saranno rivalutati in caso di nuovi fatti significativi emersi dopo la loro nomina;
- una particolare attenzione alle conoscenze, esperienze e competenze nell’ambito dei rischi legati al clima e all’ambiente.
Contestualmente, la BCE ha aggiornato anche il cd. “Questionario Fit & Proper” che le entità vigilate devono inviare alla BCE o alle autorità nazionali competenti ai fini della valutazione dell’idoneità e della correttezza delle nomine effettuate.
Si segnala che la Guida non costituisce un documento giuridicamente vincolante ed obbligatorio, ma specifica in modo più dettagliato le policy, le pratiche e i processi di vigilanza applicati dalla BCE nel valutare l’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione.
Guide to fit and proper assessments
Updated Fit and proper Questionnaire – ECB template
Normativa europea – Gestione dei crediti deteriorati (NPL)
Direttiva sulle sofferenze bancarie
Gestori e acquirenti di crediti
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2021 è stata pubblicata la “Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE”.
La Direttiva – la cui proposta risale al marzo 2018 – si inserisce all’interno del più ampio intervento intrapreso dalla Commissione europea a marzo 2018 in materia di gestione delle esposizioni deteriorate che ha previsto un pacchetto di misure composto anche dal Regolamento sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (Reg. (UE) 2019/630).
L’obiettivo della Direttiva è quello di supportare le banche a gestire al meglio i crediti deteriorati iscritti in bilancio (riducendo il rischio di accumulo degli stessi in futuro e migliorando eventualmente le condizioni di vendita del credito a terzi) e di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione.
Nello specifico, la Direttiva contiene disposizioni concernenti:
- i gestori di crediti; e
- gli acquirenti di crediti;
- la vigilanza da parte delle autorità competenti;
- le misure di salvaguardia e obbligo di collaborazione;
- specifiche modifiche alla Direttiva 2008/48/CE (cd. “CCD – Consumer Credit Directive”) e alla Direttiva 2014/17/UE (cd “MCD – Mortgage Credit Directive”) in relazione alle informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito, alla morosità e misure di esecuzione e alla cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso.
La Direttiva entra in vigore il 28 dicembre 2021 e gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva.
Normativa europea – Regolamento Crowdfunding
Informativa agli investitori
Avviata Consultazione EBA
EBA ha pubblicato, in data 8 dicembre 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on credit scoring and loan pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for Crowdfunding Service Providers under Article 19(7) Regulation (EU) 2020/1503”.
Si tratta, in particolare, del documento di consultazione contenente una bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 19(7) “Informazioni ai clienti” del Regolamento (UE) 2020/1503(cd. “Regolamento sul crowdfunding”) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
La bozza di RTS specifica le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding (intesi come persone giuridiche che hanno una sede effettiva e stabile nell’Unione e che prestano servizi di crowdfunding) devono comunicare agli investitori prima che sia effettuata l’operazione di crowdfunding e ogni qualvolta è opportuno; tali informazioni riguardano i seguenti aspetti:
- il metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia e il prezzo del prestito;
- gli elementi considerati nella valutazione del prestito e del rischio di credito; e
- le policy, le procedure e il sistema di governance adottati per garantire un’adeguata informativa agli investitori e l’affidabilità delle valutazioni del prestito e del rischio di credito.
È possibile partecipare alla consultazione fino all’8 marzo 2022.
Normativa europea – Antiriciclaggio
Identificazione a distanza della clientela
Avviata Consultazione EBA
EBA ha pubblicato, in data 10 dicembre 2021, un documento di consultazione per l’elaborazione di un set di Orientamenti dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849”.
Si tratta di un progetto di Orientamenti elaborato da EBA in conformità all’articolo 13 relativo all’adeguata verifica della clientela della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) volta ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, il richiamato articolo 13 prevede che i soggetti obbligati adottino determinate misure di adeguata verifica, tra cuivi èl’identificazione dell’identità del cliente,che può essere effettuata anche tramite procedure di identificazione a distanza o elettroniche sicure regolamentate, riconosciute e approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti.
Nello specifico, il progetto di Orientamenti, in linea con gli obiettivi della Strategia sulla finanza digitale adottata dalla Commissione a settembre 2020, stabilisce:
- le misure che gli operatori del settore finanziario devono adottare per garantire pratiche sicure ed efficaci di identificazione a distanza della clientela,in linea con gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT); e
- standard comuni per determinare quali strumenti utilizzare per la verifica della clientela a distanza e per la valutazione dell’adeguatezza degli strumenti stessi.
È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 10 marzo 2022.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Disciplina prudenziale e Disciplina delle remunerazioni
Regolamenti delegati
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati integrativi della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. “IFD – Investment Firms Directive”):
- Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione del 13 agosto 2021 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce; e
- Regolamento delegato (UE) 2021/2155 della Commissione del 13 agosto 2021 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.
In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2021/2153 è stato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5 “Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013” della IFD e prevede i criteri che le autorità competenti devono utilizzare per individuare le imprese di investimento che sono soggette ai requisiti prudenziali previsti dal Regolamento n. 575/2013 per gli enti creditizi (“CRR”) piuttosto che ai requisiti prudenziali di cui al Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. “IFR – Investment Firms Regulation”).
Il Regolamento delegato (UE) 2021/2154, invece, è stato adottato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 30 “Politiche di remunerazione” della IFD e specifica i criteri per individuare le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento (cd. “risk takers”).
Infine, il Regolamento delegato (UE) 2021/2155 è stato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 32 “Remunerazione variabile” della IFD e specifica le categorie di strumenti che possono essere considerati remunerazione variabile e i possibili dispositivi alternativi nel caso in cui l’impresa non emetta tali strumenti.
I Regolamenti delegati (UE) 2021/2154 e 2021/2155 entrano in vigore il 12 dicembre 2021 mentre il Regolamento delegato (UE) 2021/2153 entra in vigore il 27 dicembre 2021, e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Normativa nazionale – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V
Impresa madre nell’UE intermedia
Nota di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha comunicato, con Nota n. 17 del 9 dicembre 2021, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti EBA sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE” pubblicati nelle lingue dell’UE a settembre 2021, che assumono pertanto valore di prassi di vigilanza.
Si tratta degli Orientamenti elaborati da EBA ai sensi dell’art. 21-ter “Impresa madre nell’UE intermedia” introdotto nella Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) dalla Direttiva (UE) 2019/878 (cd. “CRD V”) e riguardante gli enti autorizzati nell’Unione facenti parte di gruppi di Paesi terzi.
In particolare, il citato art. 21-ter prevede che gli enti che appartengono a gruppi di Paesi terzi – il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a 40 miliardi di euro – istituiscano una società capogruppo detta “impresa madre nell’UE intermedia” (Intermediate EU Parent Undertakings – IPU”).
Pertanto, gli Orientamenti specificano la metodologia che gli enti dovranno utilizzare per calcolare il valore totale delle attività nell’Unione dei gruppi di Paesi terzi (da calcolare come la media degli ultimi quattro trimestri) e le modalità e le tempistiche di monitoraggio di questo valore, ai fini della conformità al requisito relativo alle IPU.
Tali Orientamenti si applicano dal 9 dicembre 2021 alle banche meno significative, alle SIM e alle succursali di gruppi di Paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia.
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