A cura di Francesca Tironi e Paola Dell’Utri
L’articolo 13 del decreto-legge n. 146/2021 (il c.d. “Decreto fiscale 2021’’) ha recentemente sostituito l’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 (il c.d. “Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro”) con riferimento, nello specifico, al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolaree per violazioni in materia di salute e sicurezza, intervenendo, nello specifico, in materia di vigilanza e di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora fossero riscontrate talune gravi violazioni. A tal uopo, i poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (‘’INL’’) sono stati ampliati, così come è stato rafforzato il coordinamento tra INL e ASL nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.
Infine, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (c.d. “SINP’’) è stato implementato al fine di garantire una più efficace partecipazione all’attività di vigilanza e una maggiore condivisione delle sanzioni comminate alle aziende.
Facendo seguito all’introduzione del detto articolo 13, è intervenuta la circolare n. 3/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha appunto inteso fornire le prime indicazioni operative sulla portata di tale nuova previsione normativa. Più nello specifico,è stato chiarito cheaffinché l’INL adotti il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare è necessario che almeno il 10% (prima dell’intervento del decreto-legge 146/21, la soglia era del 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza che sia intervenuta una previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (non sono considerati irregolari ai fini della sospensione i coadiuvanti familiari e i soci).
Sotto altro profilo, spiega l’INL, il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato tutte le volte in cui siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tra quelle specificatamente individuate nel nuovo Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 (senza la necessità che siano reiterate ex art. 14, come avveniva in precedenza) ovvero violazioni che espongono a rischi di carattere generale (come la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi); al rischio di caduta dall’alto; al rischio di seppellimento; al rischio di elettrocuzione.
Così, qualora comminata, la sospensione per violazioni in materia di sicurezza comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. L’INL precisa in tal senso che, “trattandosi di causa non imputabile al lavoratore”, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione previdenziale, anche in costanza di sospensione.
Infine, la circolare in esame conferma che è possibile presentare ricorso solamente avverso il provvedimento di sospensione irrogato a causa della presenza di almeno il 10% di personale irregolare, entro 30 giorni dalla sua adozione. Di contro, per ciò che concerne le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, materia rimessa alla cognizione del giudice penale, il solo decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l’estinzione delle contravvenzioni determina la decadenza del provvedimento stesso.
Chiarito quanto sopra, con la circolare n. 4/2021 l’INL è tornata sul tema fornendo ulteriori chiarimenti. Anzitutto, l’Ispettorato ha spiegato che qualora si riscontrino le violazioni in materia di salute e sicurezza di cui al citato allegato I – quali i) la mancata formazione e addestramento (se si tratta di formazione obbligatoria, la sospensione è automatica; per quella specifica, bisogna confrontare concretamente le mansioni del lavoratore con la formazione o l’addestramento mancante); ii) mancati DPI per le cadute dall’alto o per il vuoto (se il DPI è stato fornito ma non utilizzato dal lavoratore, non scatta la sospensione); iii) mancate armature di sostegno; iv) lavori in prossimità di linee elettriche; v) presenza di conduttori nudi in tensione; vi) mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti; vii) omessa vigilanza sui dispositivi di sicurezza (vi sarà il provvedimento di sospensione dell’attività per il sol fatto che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare la responsabilità personale della rimozione o modifica); o viii) fattispecie di lavoro nero – verrà adottato un unico provvedimento di sospensione(e un unico provvedimento di revoca) tra gli uffici territoriali e le aziende sanitarie locali.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di mancata elaborazione del DUVRI (se è custodito in luogo diverso da quello dell’accertamento, potrà essere esibito entro le ore dodici del giorno lavorativo successivo) e/o del piano di emergenza; di mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina dei responsabili o di mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; ovvero in caso di riscontro di personale non in regola in misura almeno pari al 10% dei lavoratori presenti, tali violazioni potranno portare alla sospensione dell’attività anche in caso di controlli effettuati dal solo personale ispettivo “amministrativo” dell’INL, nonché dai funzionari di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL.
Infine, da un punto di vista sanzionatorio, a norma dell’art. 14, comma 15, D.lgs. n. 81/2008, il soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione irrogata sarà punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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