A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Indicatori dei piani di risanamento
Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 15 dicembre 2021 la traduzione in lingua italiana degli “Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento”.
Si tratta della revisione complessiva degli “Orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento” pubblicati da EBA nel luglio 2015 e adottati ai sensi dell’articolo 9 “Indicatori del piano di risanamento” della Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD).
I cambiamenti introdotti tengono conto delle modifiche apportate alla BRRD dalla c.d. “BRRD II” (Direttiva (UE) 2019/879) e mirano a rafforzare la qualità del quadro complessivo degli indicatori di risanamento, al fine di garantire l’effettiva preparazione degli enti in caso di crisi.
In particolare, EBA inserisce ulteriori indicatori che dovrebbero essere indicati nei piani di risanamento, focalizzandosi su aspetti pratici quali la calibrazione delle soglie per la definizione di tali indicatori e il loro monitoraggio.
Gli Orientamenti – che sostituiranno integralmente quelli del 2015 sopra richiamati – saranno applicabili dal 14 febbraio 2022.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 14 febbraio 2022, la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (in caso negativo, dovranno indicare le relative ragioni).
Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR
Rettifiche di valore su crediti
Bozza finale di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 13 dicembre 2021 il “Final report on draft regulatory technical standards with regard to specifying the calculation of specific credit risk adjustments Amending Delegated Regulation (EU) n. 183/2014 supplementing Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments”.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 110(4) “Trattamento delle rettifiche di valore su crediti” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. “CRR”), in materia di requisiti patrimoniali per il rischio di credito.
Il documento propone una modifica all’art. 1 “Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013” del Regolamento delegato (UE) n. 183/2014,che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.
In particolare, vengono dettagliati gli importi che gli enti creditizi devono tenere in considerazione nel calcolo delle rettifiche per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nei casi di cui all’art. 127(1) “Esposizioni in stato di default” del CRR.
L’intervento normativo in questione fa seguito alla “Strategia della Commissione europea volta a prevenire l’accumularsi di crediti deteriorati nell’UE a seguito della crisi dovuta al Covid-19” del dicembre 2020, nella quale la Commissione aveva indicato l’esigenza di rivedere il trattamento delle esposizioni in stato di default nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (cd. “SA – Standardised Approach”). Nello specifico, l’aggiornamento risulta necessario per assicurare che il quadro prudenziale applicabile non disincentivi la vendita delle attività deteriorate.
Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per la relativa adozione.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Liquidità delle imprese di investimento
Bozza di RTS e Progetto di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 10 dicembre 2021 due documenti di consultazione:
- “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the specific liquidity measurement for investment firms under Article 42(6) of Directive (EU) 2019/2034”; e
- “Consultation Paper. Draft Guidelines on liquidity requirements exemption for investment firms under Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033”.
Il primo documento contiene la bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 42(6) “Requisiti specifici in materia di liquidità” della Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento (cd. “IFD – Investment Firms Directive”).
In particolare, la Bozza di RTS riguarda la misurazione del rischio di liquidità delle imprese di investimento e:
- definisce gli elementi di rischio di liquidità che le Autorità devono considerare per determinare i requisiti specifici di liquidità delle imprese di investimento, a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. “SREP– Supervisory Review and Evaluation Process”); e
- specifica che le Autorità devono valutare un insieme più ridotto di elementi di rischio di liquidità per le imprese di investimento piccole e non interconnesse.
Il secondo documento contiene il progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’articolo 43(4) “Requisito di liquidità” del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. “IFR – Investment Firms Regulation”).
In particolare, il Progetto di Orientamenti riguarda l’esenzione delle imprese di investimento piccole e non interconnesse dal rispetto dei requisiti di liquidità previste dall’IFRe:
- specifica i criteri che le Autorità possono utilizzare per decidere se applicare l’esenzione stessa; e
- dispone che tale esenzione debba essere basata sulla valutazione delle risorse finanziarie necessarie per garantire un’adeguata liquidità delle imprese di investimento.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 10 marzo 2022.
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