A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Disciplina sui PRIIPs
Proroga del regime transitorio dei KID per i PRIIPs
Provvedimenti europei
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 455 del 20 dicembre 2021 sono stati pubblicati tre Provvedimenti relativi alla proroga del regime transitorio previsto per i documenti contenenti le informazioni chiave (cd. “KID”) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. “PRIIPs”), nel dettaglio:
- Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti;
- Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la Direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo.
In particolare, il Regolamento (UE) 2021/2259 dispone la modifica dell’art. 32 del cd. “Regolamento PRIIPs” ossia il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, per prorogare – dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 – il periodo transitorio iviprevisto.
L’articolo 32 del Regolamento PRIIPs prevede attualmente che le società di gestione e le società d’investimento (come definite dalla Direttiva OICVM – Direttiva 2009/65/CE) nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. “OICVM”) siano esentate dall’obbligo di fornire il KID agli investitori al dettaglio fino al 31 dicembre 2021; con il nuovo Regolamento (UE) 2021/2259 viene concesso ulteriore tempo ai soggetti sopramenzionati per prepararsi all’obbligo di elaborare un KID, attraverso il prolungamento dell’esenzione fino al 31 dicembre 2022.
Tale Regolamento è in vigore dal 21 dicembre 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contestualmente, la Direttiva (UE) 2021/2261 prevede l’inserimento del nuovo articolo 82-bis all’interno della cd. “Direttiva OICVM” (Direttiva 2009/65/CE in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari); il nuovo articolo dispone che – dal 1° gennaio 2023 – qualora una società di investimento o una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID conforme ai requisiti previsti dal Regolamento PRIIPs, questo verrà considerato dalle autorità competenti come conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori previste dalla Direttiva OICVM (KIID – Key Investor Information Document), per evitare che gli investitori al dettaglio ricevano entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 30 giugno 2022; tali disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2023.
Da ultimo, il Regolamento delegato (UE) 2021/2268 dispone modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/653, integrativo del Regolamento PRIIPs, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti. Tra le modifiche disposte si segnala:
- la modifica ad alcune disposizioni del Capo I “Contenuto e presentazione del documento contenente le informazioni chiave” riguardanti la Sezione relativa alle informazioni generali (art. 1), la Sezione “Cos’è questo prodotto” (art. 2), la Sezione “Quali sono i costi?” (art. 5) e la Sezione “Altre informazioni rilevanti” (art. 8);
- la modifica della rubrica del Capo II – precedentemente denominato “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave” – in “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento” nonché modifiche a vari articoli contenuti in tale Capo, tra cui l’integrale sostituzione delle disposizioni relative alla Sezione “Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico (art. 13) e delle disposizioni sulle “Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante” (art. 14);
- l’inserimento del nuovo Capo II bis rubricato “Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per taluni OICVM e FIA” relativo a disposizioni specifiche sul KID per taluni OICVM e FIA;
- la proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2022 del regime transitorio previsto per gli ideatori di PRIIP qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM (deroga prevista dal comma 2 dell’articolo 14 “Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante” del Reg. delegato (UE) 2017/653).
Il Regolamento delegatoentra in vigore il9 gennaio 2022ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a partire dal 1° luglio 2022 (ad eccezione dell’articolo 1 punto 13 del Regolamento delegato – che dispone la proroga del regime transitorio sopra esplicato – che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022).
Normativa europea – Antiriciclaggio e antiterrorismo
Vigilanza AML/CFT basata sul rischio
Progetto finale di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA), in data 16 dicembre 2021, ha pubblicato il progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (amending the Joint Guidelines ESAs 2016 72)”.
Si tratta della revisione complessiva degli Orientamenti congiunti sulla vigilanza basata sul rischio adottati dalle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”)ad aprile 2017 ai sensi dell’articolo 48(10) della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. “IV DIRETTIVA AML”).
Le modifiche apportate agli Orientamenti del 2017 sono volte a semplificare, aggiornare e rafforzare l’approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (cd. “AML/CFT”), al fine di ottenere una maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza in tutta l’UE.
Nello specifico, il progetto finale di Orientamenti si basa sul preesistente approccio in quattro fasi alla vigilanza AML/CFT basata sul rischio e, inoltre:
- fornisce indicazioni aggiuntive relativamente alla “fase 1” avente ad oggetto l’individuazione dei fattori di rischio AML/CFT (dettagliando anche le informazioni relative a tali fattori di rischio e, in particolare, quelle relative ai fattori di rischio AML/CFT di portata settoriale);
- amplia il contenuto della “fase 2” relativa al risk assessment (distinguendo, tra le altre cose, il risk assessment settoriale e sub-settoriale, a livello individuale e a livello di gruppo);
- dettaglia la “fase 3” relativa alla vigilanza (fornendo, tra l’altro, indicazioni alle autorità di vigilanza per la scelta degli strumenti più efficaci per raggiungere i propri obiettivi di vigilanza, anche in situazioni in cui hanno identificato violazioni e debolezze nei sistemi e nel quadro dei controlli delle istituzioni);
- mantiene l’approccio preesistente previsto per lo svolgimento della “fase 4” relativa alle azioni di monitoraggio e follow-up delle valutazioni dei rischi e dei piani di vigilanza; e
- evidenzia sempre più l’importanza della cooperazione tra le autorità di vigilanza AML/CFT e le altre parti interessate (comprese le altre autorità di vigilanza, le unità di informazione finanziaria (FIU) e le autorità fiscali).
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità.
Normativa europea – Diritto societario digitale
Perfezionamento del diritto societario digitale
Questionario di consultazione della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, in data 21 dicembre 2021 un Comunicato dal titolo “Perfezionare il diritto societario digitale” attraverso il quale l’Autorità presenta il documento di consultazione strutturato sottoforma di questionario volto a raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento all’utilizzo degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario.
L’iniziativa della Commissione mira ad adeguare ulteriormente il diritto societario dell’UE ai continui sviluppi digitali, processo già iniziato con l’adozione della Direttiva (UE) 2019/1151 (sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, cd. “Direttiva sulla digitalizzazione”) che ha rappresentato il primo passo verso la promozione dell’uso degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario (ad esempio, prevedendo la possibilità di utilizzare modalità interamente online per la creazione di società, per la registrazione delle filiali e la presentazione dei registri delle imprese).
La presente iniziativa rappresenta dunque il secondo passo verso la digitalizzazione del diritto societario ed è volta ad integrare la Direttiva sulla digitalizzazione; il questionario si articola in quattro parti:
- Parte I: “Trasparenza – Migliore accesso a più informazioni sulle aziende nell’UE”, relativa all’accesso alle informazioni societarie;
- Parte II: “Sfruttare al meglio le informazioni sulle società nell’UE – utilizzare i dati delle società disponibili nei registri delle imprese nazionali nelle procedure amministrative o giudiziarie transfrontaliere”, relativa all’utilizzo e alla valenza delle informazioni presenti nei registri delle imprese degli Stati membri;
- Parte III: “Rendere possibile alle imprese utilizzare le informazioni dei loro registri delle imprese nazionali quando si espandono nei mercati di altri Stati membri”, concernente l’utilizzo di strumenti tecnologici per l’istituzione di branch in altri Stati dell’Unione;
- Parte IV: “Digitalizzare le procedure di diritto societario e affrontare i nuovi sviluppi digitali nel diritto societario dell’UE”, relativa alla digitalizzazione delle procedure e pratiche amministrative previste dal diritto societario.
I risultati di questa consultazione saranno tenuti in considerazione dalla Commissione europea per eventuali sviluppi dei lavori in materia.
È possibile partecipare alla consultazione fino all’8 aprile 2022.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Riclassificazione di determinate imprese di investimento in enti creditizi
Bozze finali di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea(EBA)ha pubblicato, il 20 dicembre 2021 due final report dai titoli, rispettivamente:
- “Final report Draft Regulatory Technical Standards on the reclassification of investment firms as credit institutions in accordance with Article 8a (6)(b) of Directive 2013/36/EU”; e
- “Final Report Draft regulatory technical standards on the provision of information for the effective monitoring of the credit institution thresholds under Article 55(5) of Regulation (EU) 2019/2033”.
In particolare, il primo documento contiene la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) elaborata da EBA ai sensi delle deleghe introdotte nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV) dalla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. Direttiva IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. Regolamento IFR – Investment Firms Regulation), il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
La Direttiva IFD ha, infatti, introdotto nella CRD IV l’art. 8 bis riguardante le condizioni specifiche (basate sulla media delle attività totali mensili) per la riclassificazione di determinate imprese di investimento (autorizzate ai sensi della MiFID II – Direttiva 2014/65/UE) in enti creditizi (conformemente quindi alle norme della CRD IV).
In particolare, EBA specifica la metodologia di calcolo della media delle attività totali mensili delle imprese di investimento da confrontare con la soglia dei 30 miliardi di euro prevista dalla CRD IV ai fini della riclassificazione dell’impresa di investimento in ente creditizio.
Il secondo documento, invece, contiene la bozza finale di RTS elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 55(5) “Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013” del Regolamento IFR.
In particolare, EBA specifica i modelli e formati per la segnalazione alle autorità competenti che deve essere effettuata dalle imprese di investimento circa le informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio continuo della soglia sopra citata.
I Final Report sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione.
Final report Draft Regulatory Technical Standards on the reclassification of investment firms as credit institutions in accordance with Article 8a (6)(b) of Directive 2013/36/EU
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Segnalazioni alle autorità e disclosure informativa
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 458 del 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento”.
Il Regolamento di esecuzione è stato elaborato ai sensi degli artt. 49 “Fondi propri” e 54 “Obblighi di segnalazione” del Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. Regolamento IFR – Investment Firms Regulation) – che insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. Direttiva IFD – Investment Firms Directive) costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
In particolare, il Regolamento di esecuzione specifica i modelli che le imprese di investimento devono utilizzare per la disclosure sui fondi propri nonché i formati, le date, le definizioni e le relative istruzioni per la segnalazione alle autorità competenti delle informazioni sui fondi propri, sui minimi livelli di capitale, sul rischio di concentrazione e sui requisiti di liquidità.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore l’11 gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa nazionale – Finanza sostenibile
Posticipo dell’applicabilità delle norme europee riguardanti l’informativa sulla sostenibilità
Comunicato Consob del 16 dicembre 2021
La Consob, con Comunicato del 16 dicembre 2021, ha dato la notizia della pubblicazione, da parte della Commissione europea, della Lettera del 25 novembre 2021 avente ad oggetto l’ulteriore posticipo di sei mesi dell’applicabilità delle norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standard”) delle ESAs, integrative del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità, (cd. “SFDR”).
Già a luglio 2021 la Commissione aveva comunicato il posticipo di sei mesi dell’applicabilità degli RTS sopra richiamati, ossia dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
In particolare, alla luce della lunghezza e della complessità di tali norme che, al momento, sono al vaglio della Commissione – che necessita di ulteriore tempo di analisi – nonché per concedere agli operatori sufficiente tempo di adeguamento, il rinvio sarebbe dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.
Al riguardo, la Commissione ha inoltre specificato che la dichiarazione sui principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da fornire sul sito web, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento SFDR, dovrà esser pubblicata per la prima volta a partire dal 30 giugno 2023 (e non entro il 30 giugno 2022, come precedentemente previsto), con riferimento all’anno 2022.
Letter from the EU Commission to EP and Council – SFDR
Normativa nazionale – Disciplina sui PRIIPs
Modalità di accesso ai KID
Comunicato e Delibera Consob
La Consob ha pubblicato il 17 dicembre 2021, un Comunicato stampa dal titolo “Applicazione del nuovo regime di acquisizione dei KID PRIIPs e dei dati strutturati ai sensi delle delibere Consob 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020” con cui rende nota l’adozione della Delibera n. 22134 del 17 dicembre 2021 recantemodifiche alle Delibere Consob n. 21639 e 21640 relative al nuovo regime di acquisizione dei KID (documenti contenenti le informazioni chiave) dei PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e dei dati strutturati.
In particolare, il menzionato regime di acquisizione dei KID dei PRIIPs prevede nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs e l’obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia.
Inoltre, il regime prevede anche un periodo transitorio in base al quale:
- l’obbligo di messa a disposizione del KID in formato PDF tramite server SFTP della Consob è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, pur essendo stata riconosciuta agli ideatori di PRIIPs la possibilità di avvalersi, fino al 31 dicembre 2021, del regime previgente, consistente nella notifica preventiva alla Consob via PEC dei KID;
- l’obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPsè assolto con la messa a disposizione su server SFTP oppure mediante interfaccia web e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ciò detto, al fine di concedere più tempo ai soggetti obbligati per adeguarsi al regime, la Delibera n. 22134 del 17 dicembre 2021:
- estende fino al 28 febbraio 2022 la possibilità di rendere accessibile alla Consob il KID via PEC;
- posticipa al 1° marzo 2022 la decorrenza degli obblighi relativi alla messa a disposizione della Consob di informazioni e dati strutturati deiPRIIPs, al fine di concedere ulteriore tempo di adeguamento a fronte di specifiche richieste in tal senso.
Normativa nazionale – Attuazione nazionale di orientamenti EBA
Recepimento di Orientamenti europei
Note di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha comunicato la propria intenzionedi conformarsi agli Orientamenti EBA di seguito illustratiche, pertanto, assumono valore di prassi di vigilanza.
Nello specifico, con Nota n. 18 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia attuagliOrientamenti EBA di aprile 2018 sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default.
Gli Orientamenti specificano i requisiti per la stima della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (LGD), compresa la LGD per le esposizioni in stato di default (LGD in stato di default) e la propria migliore stima della perdita attesa (ELBE), conformemente a quanto previsto dal CRR relativamente al trattamento degli importi delle perdite attese di cui all’articolo 159 “Trattamento degli importi delle perdite attese”.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus.
Con Nota n. 19 del 16 dicembre 2021,l’Autorità attua gliOrientamenti EBA di marzo 2019 sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (“stima della LGD in fase recessiva”).
Tali Orientamenti identificano i requisiti necessari per la stima della LGD in fase recessiva, conformemente a quanto previsto dal CRR in materia di requisiti per gli approcci basati sui rating interni ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (“approcci IRB”) e dal Regolamento Delegato (UE) 2021/930 sulla natura, gravità e durata di una recessione economica.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus.
Con Nota n. 20 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia attua gliOrientamenti EBA di maggio 2020 in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD).
Tali Orientamenti chiariscono alcuni aspetti generali delle disposizioni del CRR relativi alle tecniche di attenuazione del rischio di credito; inoltre, essi specificano i requisiti e le modalità per riconoscere gli effetti di alcune garanzie reali e delle garanzie personali nel calcolo dei requisiti patrimoniali, a fronte del rischio di credito per gli intermediari autorizzati all’utilizzo delle stime interne della LGD.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus.
Con Nota n. 21 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA di settembre 2021 che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell’articolo 396, paragrafo 3, del CRR.
Tali Orientamenti specificano le modalità con cui le Autorità competenti stabiliscono i casi eccezionali di superamento dei limiti per le grandi esposizioni di cui all’articolo 396 “Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni” del CRR e il periodo congruo necessario agli enti per ritornare conformi agli stessi.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus.
Infine, con Nota n. 22 del 20 dicembre 2021 Banca d’Italia attua gli Orientamenti congiunti EBA ed ESMA di luglio 2021 in materia di valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.
Gli Orientamenti definiscono i requisiti in merito all’idoneità dei soggetti che rivestono ruoli chiave e – sostituendosi ai precedenti Orientamenti in materia del 2018 – tengono in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 sul nuovo quadro di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), prevedendo novità riguardanti (i) i requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiesti ai membri dell’organo di gestione, (ii) la parità di genere nella composizione dell’organo di gestione, (iii) l’indipendenza di spirito del organo di gestione e (iv) l’adeguatezza dei membri di nuova nomina dell’organo di gestione con riferimento alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 agli intermediari che ricadono contestualmente nell’ambito di applicazione delle Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e 2014/59/UE (BRRD).
Normativa nazionale – Regolamento emittenti
Adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto
Comunicato e Delibera Consob
La Consob ha pubblicato, il 23 dicembre 2021, un Comunicato stampa dal titolo “Modifiche al Regolamento emittenti in materia di prospetto e avvio di una nuova consultazione con il mercato su ulteriori proposte di modifica” con cui rende nota l’adozione della Delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 che (ad esito di consultazione tenutasi tra ottobre e dicembre 2021) dispone la modifica del Regolamento emittenti (Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato con Delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni).
Nello specifico, alcune modifiche – che tengono in considerazione le modifiche apportate al TUF dal D.lgs. n. 17/2021 attuativo del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) – riguardano:
- l’attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale; e
- la tempistica della pubblicazione dei documenti di esenzione nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC).
La Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (non ancora avvenuta).
Inoltre, l’Autorità ha avviato contestualmente una consultazione dal titolo “Modifiche al Regolamento emittenti in materia di prospetti” contenente alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti volte a:
- allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea, specificare le informazioni richieste nell’ambito della domanda di approvazione e semplificare la fase di verifica della domanda, nonché ad eliminare i termini massimi previsti dal Regolamento per il relativo procedimento amministrativo;
- potenziare il c.d. prefiling (la possibilità per gli emittenti e gli offerenti di avviare un previo dialogo con l’Autorità prima del formale avvio dell’istruttoria), per consentire un più vasto utilizzo dell’istituto;
- autorizzare la redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale Stato membro di origine (prevedendo comunque la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana).
È possibile partecipare alla consultazione fino al 5 febbraio 2022.
Modifiche al Regolamento emittenti in materia di prospetti. Documento per la consultazione
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