Legge di Bilancio 2022: le novità in materia di lavoro e previdenza

A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni e Valentina Panettella

Con il Supplemento ordinario n. 49/L, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, la Legge n. 234/21 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

La Legge di Bilancio 2022 introduce in primo luogo una significativa e consistente modifica della disciplina normativa fiscale, provvedendo da un lato ad una sistematica riorganizzazione delle aliquote IRPEF (Art. 1 commi 2-3), e dall’altro ad una rimodulazione delle detrazioni spettanti per singola tipologia reddituale insieme con una revisione generale della previgente disciplina riferita al cd. bonus 100 euro. Sono previsti, contestualmente, dedicati termini per l’adeguamento delle discipline riferite alle addizionali regionali e comunali (art. 1, commi 5-7).

In materia di ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio riordina il sistema ridisegnandone l’ambito di applicazione come segue:

  • Dall’1/1/2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (Art. 1, comma 191) e i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (Art. 1 commi 191 e 192);
  • Per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno sia all’esterno dell’azienda (Art. 1 comma 193);
  • Dall’1/1/2022 viene riconosciuto un unico massimaleper le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro (Art. 1, comma 194);
  • Con riferimento al contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Inoltre, dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo (Art. 1 comma 195);
  • Il datore di lavoro richiedente il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, dovrà trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione (Art. 1 commi 196);
  • Il divieto assoluto di attività lavorativa durante la percezione di integrazioni salariali viene eliminato e viene prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, e la sospensione se il contratto è di durata inferiore (Art. 1, commi 197);
  • Dall’1/1/2022, per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e i relativi obblighi contributivi (Art. 1 comma 198);
  • Viene confermata, anche per tutto il 2022, la spettanza della CIGS alle imprese del trasporto aereo, e dell’intero sistema aeroportuale oltre a partiti e movimenti politici (Art. 1 comma 198);
  • Tra lecausali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, si include all’interno della causale della riorganizzazione aziendale la situazione delle imprese che presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze (Art. 1 comma 199);
  • Per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali – con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale – (Art. 1 comma 200);
  • Per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, è previsto l’obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione. Mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori e i lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La mancata partecipazione determina la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale (Art. 1 comma 202);
  • Vengono ampliati i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto (Art. 1 comma 199);
  • In materia di fondi di solidarietà, tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell’INPS (Art. 1 commi da 204 a 206 e da 208 a 213);
  • Con riferimento al rilascio del DURC, a decorrere dall’1/1/2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà (Art. 1 comma 214);
  • Il contratto di espansione viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 e viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva o di servizi. (Art. 1 comma 215);
  • Per i datori di lavoro rientranti nell’elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015 che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023 (Art. 1 comma 216);
  • Dal 1° gennaio 2022, indennità di disoccupazione NASpI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ ottavo mese (Art. 1 comma 221);
  • In materia di DIS-COLL, viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell’indennità e vengono aumentati l’importo e la durata a fronte di un innalzamento dell’aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci (Art.1 comma 222).

Con riferimento, invece, agli incentivi all’assunzione:

  • Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE, viene riconosciuto, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore, l’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato già previsto all’art. 1, comma 10 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021, che a sua volta era intervenuta in modifica della disciplina originariamente tracciata dalla Legge n. 2015/2017). L’ esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi INAIL), ed è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di trentasei mesi, elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’ incentivo, però, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. (Art. 1 comma 119);
  • Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all’accordo di transizione occupazionale, viene riconosciuto un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, a condizione che nei sei mesi precedenti all’assunzione non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva (Art. 1 commi da 243 a 247);
  • Dall’1/1/2022, viene estesa la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti a un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D. Lgs. n. 148/2015 (Art. 1 comma 248). Resta confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% (per i primi tre anni di contratto) per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore delle micro-imprese che occupano sino a 9 dipendenti (Art. 1 commi 645);
  • Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Art. 1 comma 121);
  • Anche per il 2022 e il 2023, è confermato lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che esonera dal versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro. È escluso anche il versamento del ticket di licenziamento (Art. 1, comma 126);
  • Per l’anno 2022 sono ridotti del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (Art. 1, comma 137);
  • Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua (Art. 1 commi 253–254);

Per le aziende con più di 250 dipendenti (nella media dell’anno precedente, inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere alla chiusura di reparti autonomi e al licenziamento di almeno 50 dipendenti, è previsto che, almeno 90 giorni prima, il datore di lavoro comunichi per iscritto l’avvio della procedura a sindacati; Regioni interessate; Ministero del Lavoro; Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione ai soggetti menzionati, deve essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi.

Per chi rileva l’azienda, invece, sono previste alcune agevolazioni di natura fiscale. Nel caso in cui vengano assicurate la continuazione dell’attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell’attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici suddetti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.

In caso di mancato rispetto della procedura, in mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento (cd. Ticket di licenziamento) in misura pari al doppio (con disapplicazione dell’art. 2, comma 35, della Legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, invece, il datore di lavoro sarà tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 35, della Legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c’è l’accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il Ticket di licenziamento ordinario, non triplicato – non si applica l’art. 2, comma 35, della Legge n. 92/2021 che stabilisce che la misura del Ticket per i licenziamenti collettivi vada triplicata – (Art. 1, commi da 224 a 238).

Inoltre, nella direzione del la valorizzazione proposta dal PNRR, la Legge di Bilancio 2022 estende le politiche attive in favore dei lavoratori autonomi. A tal fine viene consentito l’accesso al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) a tutti coloro che cessano in via definitiva la propria attività professionale con la chiusura della partita IVA (Art. 1, commi da 720 a 726).

In tema di interventi conciliativi e programmatici, da segnalare come il Legislatore abbia inteso rendere strutturale – a partire dal 2022 – il congedo di paternità (sia obbligatorio, sia facoltativo), confermandone la durata rispettivamente pari a 10 giorni e 1 giorno.

Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo di tirocini extracurriculari, è previsto che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida con criteri ben definiti e più stringenti di quelli attuali. Per l’attivazione del tirocinio verrà richiesto un bilancio delle competenze e al termine andrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Per disincentivare l’utilizzo improprio dei tirocini extracurriculari, viene previsto che il soggetto ospitante possa essere punito, in caso di utilizzo fraudolento, con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (Art. 1 commi da 720 a 726). 

Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene istituito il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale. La fattispecie è caratterizzata da una prestazione lavorativa articolata solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno. La Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, comma 350, recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. 

In materia di previdenza, le previsioni sono finalizzate a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Per il solo 2022, viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. quota 102). La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto all’art. 14 del D. L. n. 4/2019 (c.d. quota 100), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (Art. 1 commi 87 e 88).

Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta (Art. 1 commi 91 e 93).

Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici (c.d. opzione donna) che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (Art. 1 comma 94).

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