A cura di Davide Accorsi e Paola Bramato
Dal 1° gennaio 2022, la legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. D.L. “Fiscale”) ha adeguato la normativa nazionale relativa alla non imponibilità ad IVA dei trasporti internazionali di beni a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16[1].
In proposito, l’articolo 9, comma 1, numero 2, del d.P.R. 633/1972, qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ad IVA, “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché’ i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69”.
Il tenore letterale della norma in vigore fino alla fine dell’anno appena trascorso subordinava, quindi, la non imponibilità IVA al solo fatto che il servizio di trasporto fosse relativo a beni oggetto di trasporto internazionale, consentendo l’applicazione della non imponibilità anche nel caso in cui il trasporto fosse fatturato ad altri vettori o contraenti terzi (in proposito, si veda, tra le altre, la circolare ministeriale 26 del 3 agosto 1979).
Il D.L. Fiscale è intervenuto specificando nel testo del citato articolo 9 che “le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”[2].
Pertanto, l’applicazione della non imponibilità deve ora essere valutata ponendo attenzione anche alla qualificazione soggettiva dell’acquirente del servizio di trasporto.
[1] La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi sulla corretta interpretazione dell’articolo 146, comma 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del beneficio della non imponibilità ad IVA del trasporto internazionale di beni, il servizio debba essere fornito direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.
[2] I servizi di cui al numero 4) sono i servizi di spedizione dei beni oggetto di trasporto.
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