Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II

Requisiti di appropriatezza e di execution-only

Progetto finale di Orientamenti ESMA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 3 gennaio 2022, il documento dal titolo “Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements”. 

Si tratta, in particolare, del progetto finale di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” della MiFID II e degli articoli 55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza”, 56 “Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi” e 57 “Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi” del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

Nello specifico, gli Orientamenti sono volti a chiarire l’applicazione di alcuni aspetti legati ai cd. “non-advised services” ossia i servizi di investimento senza consulenza (differenti dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli).

Per tali servizi di investimento:

  • è previsto che le imprese di investimento conducano una valutazione di appropriatezza riguardante il cliente (o potenziale cliente) al fine di garantire la sua protezione nell’investimento e
  • sono previsti casi di esenzione dalla valutazione di appropriatezza per i servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (execution-only) al rispettarsi di determinate condizioni.

Pertanto ESMA, con i presenti Orientamenti, intende chiarire alcuni aspetti legati alla valutazione di appropriatezza da condurre sul cliente e all’esenzione dalla valutazione di appropriatezza prevista per alcune tipologie di attività in execution only.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements

Normativa europea – Market Abuse

Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Progetto finale di Orientamenti ESMA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 5 gennaio 2022, il progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report. Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision”.

Si tratta, nello specifico, della revisione degli “Orientamenti ESMA relativi al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” del 2016, elaborati ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR – Market Abuse Regulation), e che stabiliscono un elenco indicativo – non esaustivo – di legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico.

Con la revisione in esame, l’obiettivo dell’Autorità è quello di ampliare il contenuto dei sopra richiamati Orientamenti del 2016; più nello specifico, ESMA intende aggiungere alcune fattispecie nell’elenco degli interessi legittimi nonché ulteriori tipologie di informazioni (concernenti i requisiti patrimoniali) tra le informazioni privilegiate, che dovrebbero essere divulgate al pubblico quanto prima, a meno che non ricorrano le condizioni per il ritardarne la comunicazione.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision

Normativa europea – Nuovo pacchetto di misure in materia AML

Pacchetto di misure 2021 in materia AML

Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 524del 29 dicembre 2021, è stato pubblicato il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sul Pacchetto di misure in materia di AML/CFT pubblicato a luglio 2021 comprensivo di:

  • una proposta di Regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE in materia di AML/CFT;
  • una proposta di Regolamento in materia di AML/CFT, contenente norme armonizzate che saranno direttamente applicabili;
  • una proposta di Direttiva (“VI Direttiva AML”), che si sostituirà all’attuale Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”, come modificata dalla “V Direttiva AML”); e
  • una proposta di Regolamento modificativo del Regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

In generale, il Garante europeo afferma di accogliere con favore l’obiettivo delle misure in materia di AML/CFT volto a rendere più efficace il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare tramite una maggiore armonizzazione delle norme applicabili e una vigilanza rafforzata a livello dell’UE, anche con l’istituzione dell’Autorità europea per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AMLA).

Si segnala inoltre che il GEPD accoglie con favore (anche se ritiene che debba essere meglio specificato) l’approccio basato sul rischio seguito al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro.

Con riferimento specifico ai principi della protezione dei dati personali, il GEPD osserva e raccomanda, tra le altre cose, che le nuove disposizioni legislative in materia di AML/CFT rientranti nel Pacchetto:

  • individuino le categorie di dati che i soggetti obbligati devono trattare (tra cui le categorie particolari di dati);
  • forniscano indicazioni chiare relativamente alle condizioni e al limite del trattamento di categorie particolari di dati personali (tra cui quelle relative a condanne e reati);
  • forniscano indicazioni e informazioni aggiuntive in merito ai dati raccolti nei registri dei titolari effettivi;
  • relativamente alle fonti di informazione per l’adeguata verifica della clientela, specifichino in quali casi i soggetti obbligati possono accedere agli elenchi di controllo.

Infine, il GEPD fornisce alcune indicazioni aggiuntive riguardanti (i) le informazioni trattate delle UIF e (ii) la promozione dei codici di condotta e certificazioni obbligatori per i fornitori di banche dati e di elenchi di controllo usati ai fini di AML/CFT.

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) 

Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – 3° aggiornamento

Provvedimento di Banca d’Italia

Sulla Gazzetta Ufficiale del29 dicembre 2021 è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2021 contenente il 3° aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato con Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.

Tale aggiornamento è stato attuato in risposta all’esigenza di:

  1. uniformare la vigente disciplina di Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio agli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e di alcuni tipi di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) del 5 novembre 2020; e
  2. aggiornare, semplificare e adeguare al mercato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Nello specifico, sono stati modificati i seguenti Titoli e Allegati del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio:

  • Titolo I “Definizioni e riserva di attività”;
  • Titolo IV “Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF”;
  • Titolo V “Organismi di investimento collettivo del risparmio”;
  • Titolo X “Disposizioni finali e transitorie”;
  • Allegato IV.6.1 “Prospetti contabili dei fondi comuni di investimento aperti”;
  • Allegato IV.6.3 “Prospetti contabili delle società di investimento a capitale variabile (SICAV)”;
  • Allegato IV.6.3 bis “Prospetti contabili delle società di investimento a capitale fisso (SICAF)”; e
  • Allegato V.1.2 “Modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo”.

Le disposizioni sono in vigore dal 30 dicembre 2021.

Con riferimento all’applicabilità, i gestori di OICVM e FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti di ESMA sopra menzionati (di cui al Titolo V del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come modificato):

  1. dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da questa data; e
  2. entro l’inizio dell’esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che già prevedono commissioni di performance (in questo caso i gestori devono adeguare i regolamenti dei fondi entro il 31 marzo 2022).

Inoltre, tutte le modifiche al regolamento dei fondi operate in adeguamento a suddetti Orientamenti, dovranno essere comunicate dalle SGR entro 10 giorni a Banca d’Italia (insieme alla delibera di adozione del regolamento stesso).

Provvedimento 23 dicembre 2021. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Nota di chiarimenti

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Provvedimento del 19 gennaio 2015 come da ultimo modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2021 (versione integrale)

Normativa nazionale – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR

Trattamento posizioni in cambi di natura strutturale

Comunicazione Banca d’Italia per attuazione nazionale di Orientamenti EBA

Banca d’Italia ha reso nota, con Comunicazione del 21 dicembre 2021, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti EBA sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi dell’articolo 352, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’UE ad agosto 2020, che assumono pertanto valore di prassi di vigilanza.

Tali Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi dell’articolo 352 “Calcolo della posizione netta generale in cambi” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardante i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio nell’ambito del rischio di mercato, come revisionato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Ai sensi dell’articolo 352 del CRR, sopra citato, le posizioni detenute dall’ente per salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti patrimoniali possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa.

Gli Orientamenti sopra richiamati forniscono indicazioni alle Autorità competenti in tema di autorizzazione degli enti all’esclusione delle posizioni sopra menzionate dal calcolo delle posizioni nette in divisa, e disciplinano i seguenti profili:

  • i requisiti di ammissibilità procedurale e sostanziale delle richieste;
  • i criteri per la valutazione della conformità delle richieste alle condizioni previste dal CRR;
  • la determinazione della posizione da escludere per le richieste che sono state considerate conformi;
  • il monitoraggio continuo dell’autorizzazione concessa (in tal caso, per ciascuna delle valute per cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esclusione di determinate posizioni, l’ente deve inoltrare trimestralmente una serie di valori a Banca d’Italia, secondo lo schema e le istruzioni operative definiti da quest’ultima).

Gli Orientamenti si applicano alle banche meno significative e alle SIM autorizzate, a partire dal 1° gennaio 2022.

Comunicazione del 21 dicembre 2021. Attuazione degli Orientamenti dell’EBA sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi dell’articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09)

Normativa nazionale – Piano strategico Consob

Piano Consob

Consob ha pubblicato, il 27 dicembre 2021, il proprio Piano strategico delineato per gli anni 2022-2024; l’Autorità illustra i propri obiettivi per il triennio, alla luce dei mutamenti del mercato e del quadro regolamentare europeo dovuti alla pandemia di Covid 19, alla digitalizzazione, allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, all’avanzata delle cripto-attività e alla transizione verde.

La Strategia 2022-2024 della Consob implica un’evoluzione del ruolo dell’Autorità che, oltre a promuovere proposte di riforma che considerino i cambiamenti sopra menzionati, dovrà divenire un agente attivo che svolge attività integrate nei Programmi Strategici varati dal Governo in attuazione del PNRR.

Nello specifico, Consob delinea nove obiettivi strategici che intende raggiungere attraverso le seguenti macroaree di intervento:

A) Innovazione e sostenibilità, per supportare una crescita economica sostenibile e l’innovazione del mercato dei capitali, favorendo semplificazioni e riforme che agevolino l’incontro tra domanda e offerta di investimenti.

In tale contesto, l’Autorità intende promuovere l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, favorire l0 sviluppo di soluzioni Fintech e incrementare il flusso degli investimenti verso le attività sostenibili (ESG).

B)  Fiducia e tutela del risparmio, affinché nel processo di ripresa e di riforma siano presidiati in modo continuo l’integrità del mercato e gli interessi di risparmiatori e investitori.

In tale ambito, la Consob mira ad attuare interventi al fine di tutelare gli investitori nel mondo FinTech e post-COVID, contrastare i fenomeni di greenwashing, migliorare la comunicazione dell’autorità e potenziare l’educazione finanziaria.

C)  Digitalizzazione e assessment dell’istituto, per favorire la transizione tecnologica dell’autorità stessa, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione di vigilanza, sfruttando le nuove tecnologie e rendendo i propri assetti organizzativi adeguati alla trasformazione digitale.

CONSOB Piano strategico 2022-24

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Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director | Legal