A cura di Marzio Scaglioni e Davide Poli
Con Nota Circolare n. 29 pubblicata in data 11 gennaio 2022, la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato le prime indicazioni operative utili al corretto adempimento della nuova comunicazione obbligatoria per l’avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13, d.l. n. 146/2021 (cd. Decreto Fisco-Lavoro, conv. con mod. in legge n. 215/2021).
Come noto, il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i commettenti che operino in qualità di imprenditore e che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ovverosia rese da lavoratori inquadrabili nella definizione richiamata dall’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività lavorativa, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986.
Sono esclusi, viceversa, i rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative (comprese quelle cd. etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), ed in genere tutte quante le attività di lavoro autonomo esercitate in maniera professionale e abituale ed assoggettate al regime IVA. Sono esclusi, ancora, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986, per le quali è stata prevista una separata disciplina comunicativa di dettaglio.
L’obbligo comunicativo si applica ai rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022. Per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati al 11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata entro il prossimo 18 gennaio 2022. Resta in ogni caso fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Secondo le indicazioni ministeriali, la comunicazione andrà effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità operative già in uso per i rapporti di lavoro intermittente.
Nelle more di aggiornamento degli applicativi in uso, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (elenco allegato alla Nota). (v. elenco completo in allegato). Il personale ispettivo si riserva di verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Quanto ai contenuti della comunicazione minimi, che potranno essere direttamente inseriti nel corpo dell’e-mail senza alcun allegato ed in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa, sarà necessario specificare: (i) i dati del committente e del prestatore; (ii) il luogo della prestazione; (iii) una sintetica descrizione dell’attività; (iv) la data di inizio prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese; nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione); (v) l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni già trasmesse potranno essere annullate e i dati già indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non saranno in ogni caso considerati come una omissione della comunicazione. In caso di violazione degli obblighi comunicativi, si applica la sanzione amministrativa, non diffidabile, da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
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