Assegno unico e universale e detrazioni per figli a carico: nuove prestazioni dal 2022

A cura di Marzio Scaglioni e Alice Martinis

Il Decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 (in vigore dal 31 dicembre 2021) ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale, il beneficio economico volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile.

L’assegno consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo ed è:

  • unico in quanto accorpa diverse misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico (assegni al nucleo familiare, detrazioni per figli a carico e misure legate alla natalità);
  • universale in quanto spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (ricomprende anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati e incapienti).

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e , per i nuovi nati, a decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, al ricorrere di determinati requisiti (frequenza a un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; o svolgimento di un tirocinio o attività lavorativa e reddito inferiore a 8.000 € annui; o disoccupato oppure stia svolgendo il servizio civile universale);
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo base pari a 175 € mensili, che spetta in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 €; in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione raggiunge un valore pari a 50 € mensili in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 € l’importo rimane costante.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: ogni figlio successivo al secondo; famiglie numerose; figli con disabilità; madri di età inferiore ai 21 anni; nuclei familiari con due percettori di reddito. E’ inoltre prevista una maggiorazione temporanea per le prime tre annualità (2022, 2023 e 2024).

A decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto di una complessiva riforma del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia le seguenti misure:

  • assegno temporaneo per i figli minori e relative maggiorazioni ex art. 79/2021 (prorogato anche per gennaio e febbraio 2022);
  • premio alla nascita o per l’adozione del minore;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
  • assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Restano invece invariate le regole vigenti relative al bonus asilo nido.

Il Decreto 230/2021 apporta inoltre importanti modifiche alle detrazioni per figli a carico. In particolare, le stesse:

  • sono riconosciute secondo le vigenti regole per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
  • da marzo 2022, trovano applicazione esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Le domande di assegno unico e universale, possono essere presentate all’Inps, secondo le modalità indicate dall’Istituto con Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021. Si ricorda inoltre che l’erogazione avverrà tramite bonifico sul conto corrente dei genitori.

Alla luce delle modifiche apportate, dal mese di marzo 2022 non saranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, né le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni.

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Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director