Nuova interpretazione sul trattamento IVA applicabile ai differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica – Risoluzione 3 gennaio 2022, n. 1/E

A cura di Lucia Pagliari, Amélie Mammone e Giulia Cannatelli

Con la Risoluzione n. 1/E dello scorso 3 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate è ritornata ad esprimersi in merito al trattamento IVA applicabile ai differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati collegati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica, modificando il suo precedente orientamento in materia.

Più precisamente, il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto da un contratto di compravendita di un quantitativo di energia elettrica a prezzo fisso (c.d. “Power Purchase Agreement”) stipulato tra un grossista ed il proprietario di un impianto di produzione per un periodo temporale predeterminato allo scopo di coprire i rischi legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica.

In esecuzione di tale contratto, le due società si impegnano a corrispondersi il differenziale determinato dalla differenza (positiva o negativa) tra il prezzo fisso stabilito nel contratto e quello previsto dal cd. “PUN” (i.e. il valore orario del Prezzo Unico Nazionale), facendo riferimento alle quantità di energia elettrica prodotte e messe in rete da un impianto di produzione (a fonte fotovoltaica) di nuova costruzione ubicato in Italia ed oggetto di un altro autonomo contratto di compravendita tra la società venditrice ed una terza società.

Dal momento che, a causa della fluttuazione del prezzo dell’energia elettrica, potrebbe accadere che sia la società acquirente a dover versare il differenziale, quest’ultima ha chiesto all’Agenzia di chiarire i) se il “Power Purchase Agreement” così strutturato si sostanzi in un contratto derivato (la cui funzione è “finanziare” la realizzazione della suddetta centrale fotovoltaica) e ii) se continui a trovare applicazione quanto precisato nella risoluzione ministeriale 16 luglio 1998, n. 77/E secondo cui il differenziale non sarebbe rilevante ai fini IVA.

In breve, a parere dell’Agenzia delle Entrate, un contratto come il “Power Purchase Agreement” avente ad oggetto la compravendita di energia elettrica con regolazione ed impegno al versamento dei differenziali di prezzo, a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo dell’energia (da valutare “in base ad un’analisi dettaglia delle clausole del contratto, da condurre caso per caso, valorizzando singoli elementi desumibili dalle pattuizione contrattuali”) costituisce un contratto di finanza derivata, più precisamente un contratto c.d. swap.

Inoltre, agli effetti dell’IVA, le operazioni oggetto di contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities – dai quali può scaturire, a scadenza, l’incasso o il pagamento per le parti, rispettivamente, di differenziali monetari positivi o negativi – sono prestazioni relative a strumenti finanziari e la loro base imponibile è costituita dal differenziale stesso. In altri termini, i differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica sono rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione.

A supporto di tali conclusioni, l’Amministrazione finanziaria richiama, in primo luogo, la definizione civilistica di contratto swap fornita in più occasioni dalla Corte di Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, il contratto swap è un contratto aleatorio per mezzo del quale le parti si obbligano reciprocamente all’esecuzione, l’una nei confronti dell’altra ed alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto.

Effettuati i calcoli alla scadenza del termine prestabilito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell’altro e, pertanto, è tenuto a pagare la differenza.

Poi, alla luce di tale qualificazione civilistica, l’Amministrazione finanziaria individua la disciplina fiscale ai fini IVA delle operazioni di finanza derivata nel disposto dell’art. 10, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, identificando la base imponibile, esente da IVA, nell’importo del medesimo differenziale monetario, estendendo quanto sancito dall’art. 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146 per le operazioni dipendenti da contratti di pronti contro termine.

Da ultimo, poi, l’Agenzia conferma il superamento della posizione dedotta precedentemente nella risoluzione ministeriale del 16 luglio 1998, n. 77/E chiarendo, in conclusione, che: i) i differenziali da liquidare in esecuzione di contratti inerenti a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica sono rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione e ii) la relativa base imponibile va individuata nell’importo del differenziale monetario stesso.

In precedenza, i differenziali erano considerati l’oggetto della prestazione del contratto stesso invece che corrispettivi e, come tali, non rilevanti ai fini IVA per assenza di un “sinallagma funzionale”.

Tale nuovo orientamento non è scevro da dubbi. I contratti di swap si differenziano, infatti, sotto molti profili dai contratti di pronti contro termine. L’estensione tout court della norma, che peraltro non cita i differenziali di prezzo, non appare scontata.

Inoltre, senza la pretesa di esaustività, in alcuni casi, tali contratti non hanno una prevalente causa finanziaria bensì sono caratterizzati da una particolare aleatorietà sia nell’an che nel quantum del potenziale introito, come potrebbe essere per alcune tipologie di contratti derivati.

La risoluzione potrebbe portare con sé degli impatti considerevoli per gli operatori sia in termini di adempimenti da porre in essere (ancorché non vi sia un obbligo di fatturazione per le operazioni esenti di cui trattasi) che con riferimento alla conseguente limitazione al diritto alla detrazione (e.g. pro-rata/separazione delle attività per gli operatori che pongono in essere anche operazioni imponibili, come tipicamente nel settore dell’energy).

Come precisato nello stesso documento di prassi in discussione è fondamentale analizzare accuratamente i contratti e le relative clausole al fine di determinare se si è in presenza di un contratto di finanza derivata cui risultano applicabili i chiarimenti sopra descritti, per valutarne i nuovi impatti.

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