A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Regolamento short selling
Soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 6 dell’11 gennaio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione del 27 settembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari”.
Si tratta in particolare di un Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 “Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari” del Regolamento (UE) 236/2012 (Short Selling Regulation – SSR) relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente.
In particolare, il Regolamento SSR prevede che un ente che detiene una posizione corta netta, in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione, debba notificare all’autorità competente se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica rilevante.
Il Regolamento delegato prevede che tale soglia di notifica rilevante consista ora nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.
Il Regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Provvedimenti sui requisiti patrimoniali
Regolamenti delegati
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 6 dell’11 gennaio 2022 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati:
- “Regolamento delegato (UE) 2022/25 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale Regolamento”; e
- “Regolamento delegato (UE) 2022/26 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento”.
Nello specifico, si tratta di due Regolamenti delegati adottati ai sensi dell’articolo 15 “Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/25 specifica le metodologie per calcolare i fattori che riflettono determinati rischi e, in particolare: (i) i metodi di misurazione dei fattori K del rischio per il cliente; e (ii) i metodi di misurazione dei fattori K del rischio per l’impresa.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/26 dettaglia la nozione di conti separati, specificando le condizioni che garantiscano la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa.
I Regolamenti delegati entrano in vigore il 31 gennaio 2022 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Valutazione delle possibilità di risoluzione per enti e gruppi
Progetto finale di Orientamenti EBA
Si segnala che l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 13 gennaio 2022, il Progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report Guidelines on improving resolvability for institutions and resolution authorities under articles 15 and 16 BRRD (Resolvability Guidelines)”.
Si tratta, in particolare, del Progetto finale di Orientamenti adottato da EBA ai sensi degli articoli 15 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti” e 16 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879(cd. BRRD II).
In particolare, il Progetto finale di Orientamenti dettaglia le azioni specifiche e gli strumenti che gli enti e le autorità di risoluzione devono utilizzare nell’ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione di enti e di gruppi.
Tali Orientamenti – la cui data di applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2024 – si basano sugli standard internazionali in materia e fanno leva sulle practices in essere nell’Unione europea (in particolare, nell’Unione bancaria) e, infine, sonovolti a completare il quadro europeo in materia di risoluzione degli enti, implementando i sopra menzionati standard internazionali e chiarendo il significato di risolvibilità per gli enti e per le Autorità.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa nazionale – Cessione del quinto
Operazioni di finanziamento e cessione del quinto
Comunicazione di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, la Comunicazione del 12 gennaio 2022 dal titolo “Comunicazione del 12 gennaio 2022. Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”.
Attraverso tale Comunicazione l’Autorità, in relazione allo sviluppo del mercato delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, richiama all’attenzione gli intermediari bancari e finanziari su determinati profili di tale attività, fornendo raccomandazione sui presidi da adottare nello svolgimento della stessa.
Nello specifico, Banca d’Italia richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità di un’adeguata valutazione dei rischi riferibili all’attività di concessione di finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio o delle pensioni, tra cui si segnalano:
- il rischio di credito;
- i rischi operativi;
- i rischi legali;
- i rischi reputazionali;
- i rischi di liquidità; e
- i rischi di mercato.
L’Autorità, inoltre, richiama all’attenzione degli intermediari anche il rispetto delle disposizioni di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
Infine, Banca d’Italia raccomanda, per quanto riguarda lo sviluppo del processo creditizio tramite piattaforme IT, nell’ambito della digitalizzazione dei servizi, la necessità di assicurare la conformità al quadro normativo di riferimento delle erogazioni a distanza.
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