A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi
Al fine di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate quali i lavoratori disabili e le c.d. “categorie protette” (es. orfani e vedove di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi di guerra, ecc.) il nostro sistema legislativo prevede che i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori “computabili” siano obbligati all’inserimento in organico di uno o più lavoratori disabili.
In particolare, la Legge n. 68/1999 stabilisce che l’obbligo di inserimento dei lavoratori disabili è determinato come segue:
- le aziende la cui base di computo è compresa tra 15 e 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 1 lavoratore disabile;
- le aziende la cui base di computo è compresa tra 36 e 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 2 lavoratori disabili;
- le aziende la cui base di computo è superiore a 50 dipendenti hanno l’obbligo di inserire in organico il un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.
Inoltre, per le aziende la cui base di computo risulti superiore ai 50 dipendenti, la Legge n. 68/1999 impone l’ulteriore obbligo di inserimento dei lavoratori appartenenti alle c.d. “categorie protette”. In particolare:
- le aziende la cui base di computo è compresa tra 51 e 150 dipendenti hanno l’obbligo di assumere 1 lavoratore appartenente alle “categorie protette”;
- le aziende la cui base di computo è superiore a 150 dipendenti hanno l’obbligo di assumere un numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette pari all’ 1% del complessivo organico aziendale.
Al fine di determinare la base di computo sulla base della quale sono definiti gli obblighi occupazionali di cui sopra è necessario tener conto del personale aziendale occupato su tutto il territorio nazionale – da computare proporzionalmente all’orario di lavoro svolto – e scorporare alcune categorie di lavoratori specificatamente previste dalla Legge. A titolo meramente esemplificativo, dal totale dei lavoratori in forza dovranno essere scorporati i lavoratori disabili occupati ai sensi della Legge n. 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, il personale dirigente, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero limitatamente alla durata di tale attività, gli apprendisti, i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ecc.
Unitamente al rispetto degli obblighi occupazionali di cui sopra, il nostro legislatore ha previsto che ciascun datore di lavoro che abbia una base di computo di almeno 15 dipendenti predisponga e invii annualmente al Centro per l’Impiego territorialmente competente il c.d “prospetto informativo”, nell’ambito del quale – entro il 31 gennaio di ogni anno – il datore di lavoro – anche per il tramite del suo intermediario delegato – è tenuto a fornire una chiara e puntuale indicazione dell’organico aziendale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Il datore di lavoro i cui obblighi occupazionali in materia di disabili non siano cambiati rispetto all’anno precedente non è tenuto ad inviare un nuovo prospetto informativo.
Ricordiamo che il mancato o tardivo invio del suddetto prospetto comporta una sanzione amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, risulta maggiorata rispetto al passato. In particolare, il Decreto ministeriale n. 194/2021 ha previsto che il datore di lavoro inadempiente sia punito con una sanzione amministrativa pari a € 702,43, maggiorata di ulteriori € 34,02 per ogni giorno di ritardo.
Allo stesso modo, il mancato adempimento all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dal momento in cui insorge l’obbligo), è punito con una sanzione amministrativa, anch’essa maggiorata dal 1° gennaio 2022, pari a 196,05 € per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Al fine di evitare le suesposte sanzioni amministrative, qualora ne ricorrano i presupposti, la normativa di riferimento pone a disposizione del datore di lavoro alcuni strumenti per l’adempimento degli obblighi occupazionali sopra descritti, quali la convenzione e l’esonero parziale. Il primo consente, in linea generale, di posticipare l’assunzione dei lavoratori disabili entro i termini stabiliti dall’accordo stipulato con il centro per l’impiego territorialmente competente. Il secondo consente di versare un contributo giornaliero di importo pari a 39,01 € al fine di coprire parzialmente la quota di riserva di personale disabile da assumere ai sensi della L. 68/99.
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