A cura di Alessia Zanatto, Francesco Pizzo, Davide Accorsi, Alberto Corvitto e Francesca Elvira Romito
La Legge n. 234/2021, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito “Legge di Bilancio”), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021. Nel presente documento analizziamo brevemente le novità di maggior rilievo in materia di IVA, accise e altre imposte di consumo.
Art. 1, comma 12 (Plastic Tax e Sugar tax)
Viene differita al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della “Plastic tax” e della “Sugar tax”, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (i.e. Legge n. 160/2019) per limitare, rispettivamente, l’impiego di imballaggi monouso in plastica e il consumo di bevande analcoliche contenenti edulcoranti.
Art. 1, comma 13 (aliquota IVA dei prodotti dell’igiene femminile)
Viene abbassata dal 22% al 10% l’aliquota IVA sui prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili, ossia non compresi nella definizione di cui al numero 1-quinquies) della Tabella A, parte II-bis, d.P.R. n. 633/1972, in relazione ai quali si applica l’aliquota IVA del 5%.
Art. 1, comma 72 (conferma dell’innalzamento del limite dei crediti compensabili)
La Legge di Bilancio ha confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’innalzamento del limite di 2 milioni di euro per l’utilizzo in compensazione cd. “orizzontale”, mediante il modello F24, dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sul punto, si segnala che il limite a 2 milioni di euro era stato innalzato con il Decreto-Legge “Sostegni bis”, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, per il solo anno 2021.
Art. 1, comma 506 (aliquota IVA del 5% per il gas naturale per usi civili e industriali)
Al fine di contenere gli effetti dell’aumento di prezzo del gas naturale, la Legge di Bilancio dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% con riferimento ai consumi di gas naturale, per usi civili e industriali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Art. 1, comma 527 (aliquote IVA per la cessione di bovini e suini)
Viene estesa anche per il 2022 l’innalzamento della percentuale di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate dai produttori agricoli in regime IVA speciale, ai sensi dell’articolo 34, d.P.R. n. 633/1972.
Sul punto, si segnala che la predetta misura era stata adottata con il Decreto-legge “Sostegni bis”, ai sensi dell’articolo 68, per il solo anno 2021.
Art. 1, comma 683 (differimento esenzione IVA per gli enti associativi)
Viene differita al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia IVA per alcune prestazioni (che vengono considerate oggi fuori campo IVA) effettuate dagli enti associativi, come previste dall’articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del Decreto-legge n. 146/2021, modificato in sede di conversione.
In particolare, il Decreto-Legge n. 146/2021, ai predetti commi, stabilisce che alcune operazioni degli enti associativi (e.g. prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse) che sono escluse dal campo IVA ai sensi dell’articolo 4, d.P.R. n. 633/1972, rientreranno dal 1° gennaio 2024 nel campo di applicazione dell’IVA, pur potendo beneficiare del regime di esenzione ove ricorrano determinate condizioni, tra cui, tra le altre [1]:
- la circostanza che le esenzioni non comportino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a IVA;
- l’effettuazione delle stesse in conformità alle finalità istituzionali.
Infine, lo slittamento al 2024 riguarda anche la novità che estende alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale la disciplina di cui all’articolo 1 commi da 58 a 63 della Legge n. 190/2014, dettata ai fini IVA per il regime c.d. “forfettario”.
Art. 1, commi 923 e 924 (sospensione dei versamenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la Legge di Bilancio sospende alcuni versamenti, tra cui i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Art. 1, commi 985 – 987 (accisa sulla birra)
Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha previsto la riduzione dell’accisa generale sulla birra che viene rideterminata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato.
[1] Elenco non esaustivo – cfr. articolo 15-quater del suddetto Decreto-Legge.
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