A cura di Marzio Scaglioni e Giulia Baltimora
A partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro non potranno più fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni realizzate nelle regioni meridionali, di giovani lavoratori di età inferiore a 36 anni e di donne svantaggiate, intervenute dalla medesima data. Ciò rappresenta la conseguenza dell’approvazione da parte della Commissione Europea di tali regimi di aiuti, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), momentaneamente fino al 31 dicembre 2021.
In merito, occorre precisare che le predette agevolazioni contributive introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 30 Dicembre 2020 n. 178) che hanno consentito ai datori di lavoro privati, anche qualora non assumessero la natura di imprenditori, di poter assumere personale dipendente beneficiando di importanti sgravi contributivi, necessitano di ulteriore preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea per poter essere materialmente fruite anche nel corso del 2022.
In particolare, ci si riferisce allo sgravio contributivo denominato “Decontribuzione SUD” nonché degli incentivi alle assunzioni di giovani con età inferiore a 36 anni e di donne svantaggiate.
Nel dettaglio, l’esonero contributivo under 36 di cui all’articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020, ha offerto la possibilità ai datori di lavoro privati di poter assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età anagrafica inferiore a 36 anni, a condizione che alla data dell’assunzione agevolata non fossero mai stati destinatari di un contratto a tempo indeterminato né con il datore di lavoro attualmente interessato ad assumerli, né con precedenti datori di lavoro.
Al riguardo, si precisa che la Commissione Europea, con decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha approvato il suddetto esonero per assunzioni e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary framework.
Il messaggio Inps n. 3389 del 07 ottobre 2021, in tal senso, ha chiarito in modo esplicito che per quanto attiene alle assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco temporale 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Quanto all’esonero contributivo donne di cui all’articolo 1, commi 16-19, della legge 178/2020, confermato con decisione C (2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, è previsto sempre per assunzioni (a termine o a tempo indeterminato), e trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, che ha consentito ai datori lavoro privati di poter assumere donne, questa volta a prescindere dal requisito anagrafico e di residenza, a patto che la risorsa interessata dall’assunzione agevolata fosse priva di un impiego regolarmente retribuito negli ultimi 24 mesi.
Anche per lo sgravio contributivo donne l’Inps, con messaggio n. 3809 del 05 novembre 2021, ha confermato l’operatività dello stesso per assunzioni e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre per il 2022 le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Anche la decontribuzione Sud, disciplinata dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020 è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione C (2021) 1220 fino al del 18 febbraio 2021, che ha concesso l’applicazione della misura fino al 31 dicembre 2021.
Nella circolare Inps n. 33 del 22 febbraio 2021 si ribadisce che la decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per lo sgravio in oggetto, l’esonero contributivo è pari al:
- 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore sino al 31 dicembre 2025;
- 20% della contribuzione previdenziale carico datore per il biennio 2026 – 2027;
- 10% della contribuzione previdenziale carico datore per il biennio 2028 – 2029.
Si rammenta che sia l’under 36, sia l’esonero donne sono stati entrambi istituiti per il biennio 2021-2022, mentre la decontribuzione sud resterà in vigore fino al 2029 con misure le differenziate, come sopra indicato.
Tutto ciò premesso, si riporta, di seguito, un quadro riassuntivo delle misure coinvolte ricordandone l’entrata in vigore e il precedente termine di fruibilità oramai cessato.
Misura | Natura della misura | Soggetti beneficiari | Data di entrata in vigore della misura | Precedente periodo di fruibilità | Norma di riferimento (contenente istruzioni operative) |
Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate | Esonero riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. | Riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non è riconosciuto alle imprese del settore finanziario e nei confronti della P.A. | 18 luglio 2012 | 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 | Messaggio INPS n. 3809/2021 |
Esonero giovanile under 36 | Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. | Riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non è riconosciuto alle imprese del settore finanziario e nei confronti della P.A. Inoltre, non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico. | 1° gennaio 2018 | 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 | Messaggio INPS n. 3389/2021 |
Decontribuzione Sud | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate previstaper i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. | Riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla normativa di riferimento. | 14 ottobre 2020 | 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 | Circolare INPS n. 33/2021 |
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