Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Finanza sostenibile

Obbligazioni verdi europee

Parere BCE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 gennaio 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca Centrale Europea sulla Proposta di Regolamento sulle obbligazioni verdi europee”.

In generale, la Banca Centrale Europea (BCE) ha affermato di accogliere con favore l’obiettivo della Proposta di Regolamento di istituire un quadro armonizzato per le obbligazioni verdi europee (cd. EuGB), in quanto ciò aumenterebbe le probabilità che tali obbligazioni verdi contribuiscano realmente a sostenere la transizione verso un’economia più verde.

Inoltre, la BCE, ha formulato osservazioni specifiche relativamente:

  • al carattere non vincolante della normativa;
  • all’allineamento della Proposta di Regolamento al Regolamento sulla tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852);
  • alle modifiche successive degli atti delegati sulla base dei quali gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni;
  • all’utilizzo dei proventi delle EuBG;
  • all’allineamento con altre normative dell’Unione europea;
  • agli obblighi di trasparenza per gli emittenti;
  • al sistema di registrazione e al quadro di vigilanza per i revisori esterni.

Parere della Banca Centrale Europea del 5 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee

Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)

Cessione nell’ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione per enti e gruppi 

Progetto di Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 13 gennaio 2021, il “Consultation Paper, Guidelines on transferability to complement the resolvability assessment for transfer strategies”.

Si tratta, in particolare, del Progetto di Orientamenti adottato da EBA in conformità agli articoli 15 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti” e 16 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879(cd. BRRD II).

In particolare, il Progetto di Orientamenti integra il Progetto finale di Orientamenti EBA dal titolo “Final Report. Guidelines on improving resolvability for institutions and resolution authorities under articles 15 and 16 BRRD (Resolvability Guidelines)” per quanto riguarda le strategie e gli strumenti di cessione ad un soggetto terzo (acquirente) dell’ente stesso, di una linea di attività o di un portafoglio di attività, diritti e/o passività.

Nel dettaglio, il documento specifica la definizione di “perimetro di cessione”, la nozione e modalità di separazione (per facilitare la separazione di un’entità o di una linea di attività dal resto del gruppo in risoluzione) e le indicazioni operative per la cessione; il Progetto di Orientamenti riguarda, tra gli altri, i seguenti strumenti di risoluzione:

  • strumento per la vendita dell’attività d’impresa, di cui all’articolo 38 della BRRD;
  • strumento dell’ente-ponte, di cui all’articolo 40 della BRRD; e
  • strumento della separazione delle attività, di cui all’articolo 42 della BRRD.

La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 1° gennaio 2024.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 15 aprile 2022.

Consultation Paper Guidelines on transferability to complement the resolvability assessment for transfer strategies

Press release

Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Adeguamento dei coefficienti del K-DTF (fattore K «flusso di negoziazione giornaliero»)

Regolamento delegato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 gennaio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione del 22 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF)”.

Nello specifico, si tratta di un Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 15 “Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFRInvestment Firms Regulation) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFDInvestment Firms Directive) costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

Il Regolamento delegato prevede disposizioni relative (i) alle formule per l’adeguamento dei coefficienti del K-DTF (fattore K «flusso di negoziazione giornaliero») (ii) alla definizione di “Situazione di stress del mercato”.

L’adeguamento del coefficiente sopra menzionato è necessario in situazioni di stress dei mercati per evitare che i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria del mercato e disincentivino l’attività di negoziazione delle imprese di investimento.

Il Regolamento delegato entra in vigore il 9 febbraio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/76 della Commissione del 22 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF)

Normativa nazionale – Legge Europea

Adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 

Legge

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la “Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.

Tra gli articoli della Legge europea si segnalano come rilevanti i seguenti:

  • l’articolo 23 che modifica il TUB (Decreto legislativo, n. 385 del 1993) prevedendo disposizioni attuative della Direttiva n.  2014/17/UE relativa ai crediti societari (MCDMortgage Credit Directive);
  • l’articolo 27 chemodificail TUF(Decreto legislativo n. 58 del 1998) prevedendo disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2020/1504 relativa al mercato degli strumenti finanziari;
  • l’articolo 28 che modifica al CAP (Decreto legislativo n. 209 del 2005) prevedendo disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2019/2177 (Solvency II), Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML).

Nello specifico l’articolo 23 della Legge europea integra la disciplina prevista dal TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (integrazione dell’articolo 7, e degli articoli da 128-novies.1 a 128-terdecies) prevedendo modifiche relative alla collaborazione tra autorità, all’operatività transfrontaliera e trasparenza degli agenti e mediatori, all’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti  e mediatori, ad alcune disposizioni procedurali e alla vigilanza di Banca d’Italia.

Inoltre, l’articolo 27 della Legge europea (modifica dell’articolo 4-terdeciesEsenzioni” del TUF) integra il TUF prevedendo che la disciplina degli intermediari (Parte II del TUF) non si applica ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding (nuovi soggetti esenti dalla disciplina). Tale modifica si applica a partire dal 10 novembre 2021.

Infine, l’articolo 28 modifica il CAP (articoli 14-bis, 46-bis, 59, 192, 193, e 195, 195-bis, 207-octies, 208-ter e 217-ter) relativamente ai compiti dell’IVASS e ai suoi obblighi di trasmissione di determinate informazioni all’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e ad altre autorità degli stati membri.

Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

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Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Avv. Mario Zanin

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