Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Strategia per gli investimenti al dettaglio

Protezione degli investitori al dettaglio

Consultazione Eiopa

L’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato, il 28 gennaio 2022, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Advice to the European commission regarding certain aspects relating to retail investor protection”.

Si tratta di un documento di consultazione attraverso il quale EIOPA intende raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse su determinati aspetti riguardanti la protezione degli investitori al dettaglio (retail) in relazione alla vendita di prodotti di investimento basati sulle assicurazioni (IBIPs – Insurance-Based Investment Products).

La consultazione è stata pubblicata in risposta alla “Call for advice to EIOPA regarding certain aspects relating to retail investor protection” che la Commissione europea ha richiesto ad EIOPA a luglio 2021, al fine di elaborare un parere tecnico (Technical Advice) riguardante il tema della protezione degli investitori retail.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’elaborazione di una strategia per gli investimenti al dettaglio, che la Commissione europea intende pubblicare nella prima metà del 2022.

In particolare, il documento di consultazione è suddiviso in cinque parti, ciascuna contenente la bozza di parere tecnico e le relative domande specifiche oggetto di consultazione relativamente alle seguenti tematiche:

  1. miglioramento dell’impegno dei consumatori nell’ambito della disclosure, compresa quella digitale:Eiopa affronta il tema delle duplicazioni e delle lacune normative in tema di informazioni destinate ai consumatori; secondo l’autorità tali informazioni dovrebbero essere più chiare, razionalizzate, accessibili e maggiormente incentrate sui consumatori – e sui loro comportamenti – al fine di promuovere un processo decisionale ragionevole;
  2. valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai nuovi strumenti e canali digitali:l’autorità ritiene possibile lo sviluppo di un mercato europeo per la vendita di IBIPs mediante strumenti e piattaforme digitali, ma identifica al contempo i rischi sottesi a tale fenomeno (come, ad esempio, il rischio di asimmetria informativa e il rischio di un possibile uso improprio dei dati dei clienti);
  3. gestione dei conflitti di interesse potenzialmente dannosi nell’ambito del processo di vendita:l’autorità ravvisa la necessità di gestire il rischio che gli incentivi incidano materialmente sui costi sul rapporto qualità/prezzo degli IBIPs durante tutto il ciclo di vita del prodotto;
  4. promozione di un processo di vendita che sia conveniente ed efficiente:l’autorità propone l’esercizio di un’attività di vigilanza convergente e coordinata al fine di garantire che le valutazioni nell’ambito del processo di consulenza siano applicate correttamente all’interno degli Stati membri, sottolineando l’opportunità di sviluppare ulteriormente servizi automatizzati volti a garantire un processo di consulenza “semplificata”;
  5. valutazione della complessità presente all’interno del mercato degli IBIPs: l’autorità ritiene che l’attuale framework normativo per l’identificazione degli IBIPs complessi non sia sufficientemente chiaro e coerente e, pertanto, propone soluzioni per semplificare tali strumenti e renderli maggiormente efficienti in termini di costi.

Infine, si specifica che per elaborare il documento di consultazione, Eiopa ha lavorato a stretto contatto con ESMA, in particolare per quanto riguarda le tematiche connesse alla Direttiva (UE) 2016/97 (IDD) e la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

È possibile fornire commenti al documento entro il 25 febbraio 2022.

EIOPA terrà in considerazione i feedback ricevuti per l’elaborazione del parere tecnico che dovrà presentare alla Commissione entro il 30 aprile 2022.

Il testo del Consultation paper è disponibile al seguente link: 

Consultation Paper. Advice to the European Commission regarding certain aspects relating to retail investor protection

Annex

Normativa europea – Finanza sostenibile

Requisiti di adeguatezza e profili di sostenibilità

Progetto di Orientamenti ESMA (Revisione Orientamenti precedenti)

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 27 gennaio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements”.

Si tratta della revisione degli “Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 2018, elaborati inizialmente da ESMA per assicurare un’applicazione uniforme dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e degli articoli 54 “Valutazione dell’adeguatezza e relazioni sull’adeguatezza” e  55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza” del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini).

In particolare, la revisione è volta ad aggiornare gli Orientamenti del 2018 con le novità in materia di sostenibilità previste dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

Nello specifico, il documento di consultazione propone alcune integrazioni agli Orientamenti del 2018 in materia di:

  • raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità: le imprese dovranno (i) raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili e (ii) comprendere in che misura i clienti desiderano investire in questi prodotti;
  • valutazione delle preferenze di sostenibilità: una volta che l’impresa ha individuato una gamma di prodotti potenzialmente adatti al cliente, in base ai criteri di conoscenza ed esperienza, alla situazione finanziaria e ad altri obiettivi di investimento, deve identificare (in una fase successiva) i prodotti che possono soddisfare effettivamente le preferenze di sostenibilità del cliente; e
  • requisiti organizzativi: le aziende dovranno fornire al personale un’adeguata formazione sui temi di sostenibilità e dovranno registrare le preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) ed eventuali aggiornamenti delle stesse.

La revisione, inoltre, tiene conto anche dell’integrazione delle pratiche identificate nelle Azioni comuni di vigilanza (“CSA – Common Supervisory Action”) del 2020 e delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2021/338 (“Quick fix”) al sopracitato articolo 25 della MiFID II.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 27 aprile 2022.

Consultation Paper. Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

Press release

Normativa europea – Finanza sostenibile

Disclosure dei rischi ESG

Bozza finale di ITS EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 24 gennaio 2022, il documento dal titolo “Final Report. Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR”.

Si tratta della bozza finale di ITS (Implementing Technical Standards) elaborata da EBA ai sensi degli artt. 434-bis “Modelli per l’informativa” e 449-bis “Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance” introdotti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

In particolare, la bozza finale di ITS specifica i modelli e le relative istruzioni – nonché le tempistiche – che i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro devono utilizzare per pubblicare – a decorrere dal 28 giugno 2022 – l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governancecompresi i rischi fisici e i rischi di transizione.

Nel dettaglio, la bozza finale di ITS propone alcune modifiche mirate al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte otto, Titoli II e III, del CRR, e che abroga i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1423/2013 e 2016/200, e i Regolamenti delegati (UE) n. 2015/1555 e 2017/2295, della Commissione.

Si segnala, in particolare, l’introduzione di uno specifico articolo dedicato alla disclosure dei rischi ESG nonché di due nuovi Allegati.

Il Final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR

Normativa europea – Direttiva CRD V / Politiche di remunerazione

High earners

Progetto di Orientamenti EBA (Revisione Orientamenti precedenti)

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 21 gennaio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on draft Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034”.

Si tratta della revisione degli Orientamenti EBA sull’esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners del 2012 – già revisionati nel 2014 – volta a tenere in considerazione:

  • le novità in materia di politiche di remunerazione introdotte nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) – in particolare all’articolo 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” – dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), compresa l’introduzione di deroghe all’obbligo di corrispondere una parte della remunerazione variabile in strumenti;
  • per le imprese di investimento, il nuovo specifico regime di remunerazione e, in particolare quanto previsto dall’articolo 34 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. “IFD – Investment Firms Directive”)

La CRD V e l’IFD impongono alle autorità competenti di raccogliere informazioni sul numero di persone fisiche, rispettivamente per ente e per impresa di investimento, che sono retribuite per un importo pari o superiore a 1 milione di euro per esercizio finanziario; tali informazioni dovrebbero anche includere dettagli sulle loro responsabilità, l’area di attività e i principali elementi dello stipendio, del bonus, del premio a lungo termine e del contributo pensionistico.

Il documento di consultazione propone un nuovo formato di segnalazione da utilizzare per la raccolta annuale dei dati relativi agli high earners, a partire dall’anno finanziario che termina nel 2022 (per l’anno finanziario 2021, invece, l’esercizio di raccolta di tali dati sarà effettuato ancora secondo gli Orientamenti del 2012, sia per le istituzioni che per le imprese di investimento, a meno che queste ultime non siano piccole e non interconnesse).

La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti  che si sostituiranno agli Orientamenti del 2012 come successivamente modificati – è il 31 dicembre 2022.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 21 marzo 2022.

Consultation Paper on draft Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034

Press release

Normativa europea – Direttiva CRD V / Politiche di remunerazione

Esercizio di benchmarking su politiche di remunerazione e su divario retributivo di genere

Progetto di Orientamenti EBA (Revisione Orientamenti precedenti)  

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 21 gennaio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on the benchmarking exercises on the remuneration practices, on the gender pay gap and on approved higher ratios under Directive 2013/36/EU”.

Si tratta della revisione degli Orientamenti sull’esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni del 2012 – già revisionati nel 2014 – adottata ai sensi degli articoli 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” e 94 “Elementi variabili della remunerazione” della Direttiva 2013/36/UE(CRD IV).

Tale revisione è volta ad integrare negli Orientamenti del 2012, come successivamente modificati, le novità previste dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e, in particolare:

  • requisiti aggiuntivi introdotti dalla CRD V per quanto riguarda l’applicazione delle deroghe al requisito di corrispondere una parte della remunerazione variabile in strumenti e con accordi di differimento;
  • il benchmarking del divario retributivo di genere; e
  • le indicazioni sulle modalità per armonizzare l’analisi comparata delle autorizzazioni concesse dagli azionisti ad utilizzare coefficienti superiori al 100% tra remunerazione fissa e variabile.

Il principio della parità di retribuzione tra uomo e donna e le misure per garantire le pari opportunità sono già stati inclusi negli Orientamenti EBA sulla governance interna e negli Orientamenti EBA sulle politiche di remunerazione, entrambi revisionati nel 2021.

L’analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà alle autorità competenti di monitorare l’attuazione di tali misure in materia di remunerazione e la loro evoluzione.

La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti – che si sostituiranno agli Orientamenti del 2012 come successivamente modificati – è il 31 dicembre 2022.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 21 marzo 2022.

Consultation Paper Guidelines on the benchmarking exercises on the remuneration practices, on the gender pay gap and on approved higher ratios under Directive 2013/36/EU

Press release

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR II

Valute con limitazioni alla disponibilità di attività liquide

Bozza finale di ITS EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 26 gennaio 2022, il documento dal titolo “Final report. Draft amending implementing technical standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the Council”.

Si tratta della bozza finale di ITS (Implementing Technical Standards) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 419 “Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), in materia di copertura della liquidità.

In particolare, con la bozza finale di ITS, EBA propone una modifica mirata al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 recante norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide; nello specifico, EBA propone di modificare l’allegato del sopra citato Regolamento di esecuzione 2015/2344, eliminando la Corona norvegese (NOK) dall’elenco delle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide.

Il Final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Tipologie di enti destinatari del documento sono: Banche, Imprese di investimento e SIM.

Final report Draft amending implementing technical standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Normativa europea – Emergenza Covid-19

Segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta al Covid-19

Dichiarazione EBA

Si segnala che l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 17 gennaio 2022, il documento dal titolo “Statement. EBA confirms the continued application of COVID-19 related reporting and disclosure requirements until further notice”.

Si tratta della dichiarazione di EBA attraverso cui l’Autorità conferma che, a causa del perdurare dell’incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19, è necessario continuare a monitorare le esposizioni e la qualità del credito dei prestiti che beneficiano di varie misure di sostegno pubblico.

A tal fine, l’Autorità, dichiara che, fino ad ulteriore comunicazione, dovranno continuare ad applicarsi gli “Orientamenti EBA in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19” di luglio 2020.

Tali Orientamenti – applicabili in Italia dal 30 giugno 2020 – hanno stabilito la frequenza di segnalazione trimestrale e la disclosure semestrale delle esposizioni soggette a moratorie di pagamento, nonché delle esposizioni soggette a regimi di garanzia pubblica connessi alla COVD-19.

Statement. EBA confirms the continued application of COVID-19 related reporting and disclosure requirements until further notice

Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Esercizio di benchmarking su politiche di remunerazione e su divario retributivo di genere nelle imprese di investimento

Progetto di Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 21 gennaio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034”.

Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 34 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. “IFD – Investment Firms Directive”) che insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. “IFR – Investment Firms Regulation”) costituisce il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

Il documento prevede disposizioni specifiche relative al monitoraggio del divario retributivo di genere all’interno delle imprese di investimento, tendendo in considerazione il quadro in tema di remunerazioni e disclosure previsto dalla IFD; inoltre, il documento di consultazione prevede disposizioni specifiche relative alla raccolta dei dati.

L’analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà alle Autorità competenti di monitorare l’attuazione delle misure in tema di remunerazione e la loro evoluzione.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino al 21 marzo 2022. La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 31 dicembre 2022.

Consultation Paper Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034

Press release

Normativa nazionale – Governo societario delle banche

Lista di candidati per il rinnovo del Cda

Richiamo di attenzione Consob

Ad esito della consultazione tenutasi tra il 2 e il 17 dicembre 2021, Consob, in data 21 gennaio 2022, ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 1/22 avente ad oggetto “La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione per il rinnovo del medesimo consiglio”.

Si tratta, in particolare, del Richiamo di attenzione rivolto alle le società quotate e ai loro azionisti riguardante la facoltà del Consiglio di Amministrazione (“Cda”) – eventualmente prevista in via statutaria, ma non prevista espressamente dalla normativa in materia – di presentare una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo.

Il documento richiama l’attenzione degli organi di amministrazione e controllo su alcuni aspetti critici connessi alla presentazione della lista di candidati, e fornisce alcuni accorgimenti per mitigare tali criticità;nello specifico, Consob richiama i seguenti aspetti:

  • la trasparenza e la documentabilità del processo di selezione dei candidati;
  • la valorizzazione nell’ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del Cda del ruolo dei componenti indipendenti dell’organo stesso;
  • il processo di interlocuzione dei soci;
  • il comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del Cda;
  • la considerazione di eventuali rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista
  • la corretta e completa informazione sulla lista presentata dal Cda e sulle modalità di formazione di tale lista;
  • l’eventuale qualificazione degli azionisti come parti correlate (anche nel caso in cui gli amministratori siano eletti sulla base di una lista di candidati presentata dal CdA).

Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022

Let’s Talk

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director