A cura di Felice De Lillo, Fabio Pirolozzi e Veronica Cetroni
Premessa
L’Organismo Italiano di Contabilità («OIC»), lo scorso 8 novembre 2021, ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile nazionale OIC 34 relativo ai «Ricavi», la cui applicazione sarà prevista a partire dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o data successiva.
Finalità del principio
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Come evidenziato nelle motivazioni alla base delle scelte fatte dall’OIC, la bozza di OIC 34 si è resa necessaria in quanto le disposizioni sui ricavi, contenute nei principi contabili, non sempre sono state ritenute sufficienti per rappresentare le diverse, e talvolta complesse, tipologie di transazioni poste in essere dalle varie società.
Ambito di applicazione
Il principio OIC 34 disciplina le modalità di contabilizzazione di tutte le transazioni che comportano la rilevazione di ricavi nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico, ai sensi dell’art. 2425 del codice civile e prevede al suo interno una semplificazione per i bilanci redatti in forma abbreviata (c.c. art. 2435-bis) e delle microimprese (c.c. art. 2435-ter).
Rimangono escluse dall’ambito di applicazione del nuovo principio OIC 34:
- le transazioni che secondo l’OIC 12 sono classificate nella voce “A5 – Altri ricavi e proventi”;
- i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione di cui all’OIC 23;
- le transazioni che non hanno finalità commerciale.
Per quanto riguarda la classificazione dei ricavi a conto economico il principio OIC 34 rinvia ai criteri generali dell’OIC 12 – “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.
Struttura del principio
Come indicato nelle relative motivazioni, il principio OIC 34 prevede le seguenti fasi per la rilevazione del ricavo:
- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione e
- rilevazione dei ricavi.
Sulla base della bozza di OIC 34, lo scopo del principio è quello di agevolare il redattore del bilancio nella rilevazione dei ricavi derivanti da contratti complessi, ossia contratti che prevedono più unità elementari di contabilizzazione, prevedendo l’introduzione di un approccio procedurale.
In base alle definizioni contenute nella bozza di principio, viene definita “unità elementare di contabilizzazione”la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente.
Nel caso di contratti semplici, secondo la bozza di principio non sarà necessario effettuare tutte le valutazioni previste (es. contratto che prevede un’unica unità elementare di contabilizzazione o che non prevede premi, sconti o altri elementi variabili).
Rilevazione, valutazione iniziale e successive
In primo luogo, la bozza di principio prevede il “Raggruppamento dei contratti”, specificando che un gruppo di contratti può essere trattato come un singolo contratto quando questi sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- quando il gruppo di contratti viene negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione a supporto; oppure
- il prezzo del contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.
Diviene di fondamentale importanza, in questa prima fase, la determinazione del prezzo complessivo del contratto, il quale deve indicare separatamente, se presente, la valorizzazione delle componenti variabili dello stesso, eventuali importi pagati al cliente e, se applicabile, l’effetto di attualizzazione se i termini di pagamento sono oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale.
La fase più rilevante del procedimento si rivela nell’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione. Nello specifico dovranno essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che con il contratto sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto diviene necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
La bozza di principio indica, inoltre, che il redattore del bilancio non dovrà procedere alla separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando i beni o servizi previsti nel contratto sono integrati o interdipendenti tra di loro o quando una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.
Una volta individuate le unità elementari di contabilizzazione sarà necessario procedere alla valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata.
In ultima istanza, una volta avvenuta la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione si dovrà procedere alla rilevazione dei ricavi, a seconda che si tratti di vendita beni o di prestazioni di servizi.
Al momento verrebbe individuato l’approccio che i ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando: i) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici; ii) l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile; e iii) il processo produttivo è completato.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, coerentemente con quanto stabilito dall’OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, la bozza di principio prevede che i ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere attendibilmente quantificato. La bozza di principio chiarisce inoltre che, qualora la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.
Sulla base della bozza di principio OIC 34, se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime, è necessario procedere ad aggiornare il valore per tener conto delle ulteriori informazioni.
Nel caso intervenga una modifica contrattuale (es. prestazione aggiuntiva), la stessa è contabilizzata separatamente.
Piccole e Medie Imprese
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), al fine di ridurre i relativi oneri amministrativi, la bozza di principio OIC 34 prevede di applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione.
Come evidenziato nelle motivazioni della bozza di principio per “tali imprese, nel caso di contratti che a fronte di un unico corrispettivo prevedono la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, potranno continuare a rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene e valuteranno l’iscrizione di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio”.
Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate dall’OIC per tali soggetti a valle della chiusura della consultazione della bozza di principio OIC 34.
Disposizioni di prima applicazione
Eventuali effetti derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio OIC 34 saranno rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per i cambiamenti di principi contabili.
Inoltre, in un’ottica di semplificazione, è consentita l’applicazione prospettica del nuovo principio OIC 34.
Guida Applicativa ed Esempi Illustrati
Da ultimo si segnala che la bozza di principio, contiene come parte integrante dello stesso, una Guida Applicativa nella quale sono indicati il trattamento contabile di alcune fattispecie che hanno impatti sui ricavi, quali:
- Vendita con garanzia;
- Cessione di licenze;
- Vendite con obbligo di riacquisto;
- Società che agisce per conto proprio o per conto terzi (in quest’ultimo caso iscrivendo il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando il tal modo il valore della commissione spettante).
Allo stesso modo, ancorché non come parte integrante del principio, vengono riportati a mero titolo esemplificativo, alcuni Esempi Illustrati quali:
- Vendite con diritto di reso;
- Concorsi a premio;
- Vendite con garanzia ex lege;
- Vendite con garanzia aggiuntiva ed allocazione sconto;
- Contabilizzazione sconto ed allocazione dello sconto;
- Contabilizzazione importo da pagare al cliente;
- Contabilizzazione licenze;
- Vendite con consegna differita;
- Vendita di beni e servizio: bilancio ordinario e bilanci in forma abbreviata.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner Milano
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director Milano
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner Roma
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner Roma