A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Vanessa Zichichi
La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Stabilità 2022) ha prorogato i principali crediti d’imposta a favore delle imprese, tra cui quelli per attività di R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e quelli per l’acquisto di beni strumentali 4.0, oltre ad aver riformato radicalmente la disciplina del Patent Box. Di seguito passiamo in rassegna le principali novità.
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 (art.1, comma 44)
In base alle nuove disposizioni, per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’Allegato A della legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (requisiti per la cd. “prenotazione” dell’incentivo), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Si tratta in sostanza di un dimezzamento delle aliquote previste per l’anno 2022, e pertanto il beneficio massimo complessivo passa da 3,5 milioni per il solo 2022 ad un massimo di 1,75 milioni di euro per l’intero periodo triennale 2023-25. La stabilizzazione della misura è senz’altro da accogliere con favore, tuttavia si auspica che vengano individuate opportune risorse per far si che i massimali possano applicarsi su base annuale anziché triennale.
Con riferimento ai beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge 232/2016 (incluse le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza), la L. 234/2021 ha introdotto delle aliquote differenziate a seconda dell’anno di investimento. Nello specifico, per gli investimenti effettuati:
- a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo annuale di 1 milione di euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
In tutti i casi è prevista una finestra di 6 mesi (fino al 30 giugno dell’anno successivo) qualora al 31/12 di ciascun anno ricorrano le condizioni per la prenotazione.
Rimane pertanto invariato il regime previsto per l’anno d’imposta corrente (FY2022) previsto dalla L. 178/2020, così come illustrato nella nostra newsalert dello scorso 13 gennaio 2021. Pertanto, il credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali ordinari, sia materiali che immateriali (cioè quelli che non hanno le caratteristiche del modello Industria 4.0) termina nell’anno in corso al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 qualora ricorrano le condizioni per la prenotazione del beneficio. Di conseguenza le imprese che intendono avvalersi di tale misura devono affrettarsi ad ultimare (o prenotare) gli investimenti previsti entro fine anno.
Credito d’imposta in R&S, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative (art.1, comma 45)
L’articolo 1, comma 45, della Legge di Stabilità ha esteso fino al 2031 il credito d’imposta per attività di R&S e fino al 2025 i crediti d’imposta per attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, riducendone tuttavia le aliquote in modo progressivo nel tempo. La riduzione delle aliquote è piuttosto sensibile, si auspica pertanto che scelta del legislatore sia per il momento di stabilizzare la misura – al fine di permettere alle imprese un’adeguata pianificazione degli investimenti – ed in seguito di aumentare le aliquote attraverso risorse che dovranno essere individuate a tale scopo.
In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito per attività di R&S, sulla base delle disposizioni già a regime, viene riconosciuto ancora nella misura del 20% ed entro il limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ma a partire dal periodo d’imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 la misura dell’incentivo diminuisce al 10% delle spese agevolabili, ed il tetto massimo annuale di credito sale a 5 milioni di euro.
Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. Mezzogiorno) e che effettuano attività di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in ambito COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, la norma di riferimento vigente è la L.178/2020, commi 185 – 187, la quale riconosce anche per il 2022 un credito d’imposta nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese.
Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, per effetto della proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto nella misura del 10% ed entro il limite massimo annuale di 2 milioni di euro. A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dei crediti viene ridotta al 5%, mentre rimane fermo il limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzata all’introduzione di soluzioni digitali 4.0 oppure finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è confermata la misura del 15% entro il limite massimo annuale di 2 milioni di euro, per poi ridursi progressivamente al 10% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo annuale di 4 milioni di euro, e al 5% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, sempre entro il limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Patent Box (art.1, commi 10 e 11)
L’art. 1, ai commi 10 e 11, ha apportato numerose modifiche alla disciplina del Patent Box. Come si ricorda, un’iniziale riforma di questo istituto era stata operata con l’art. 6 del D.L. 146/2021, il quale ha sostituito la previgente disciplina del Patent Box con un’agevolazione che maggiorava del 90% i costi di R&S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini IRES e IRAP. La stessa norma aveva anche previsto che, per accedere all’agevolazione, fosse possibile la sola procedura di autoliquidazione del beneficio, e, rispetto la vecchia disciplina, non era più contemplata l’opzione del ruling per i soggetti che non lo avevano ottenuto entro il 2020.
Il comma 10, lettera a) ha sostituito il comma 3 dell’articolo 6 del D.L. 146/2021, elevando dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di R&S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e restringendo l’ambito dell’agevolazione, che si applica ad un numero minore di beni, cioè:
- Software protetto da copyright;
- Brevetti industriali;
- Disegni e modelli.
Rispetto alla versione precedente dell’articolo 6 restano però esclusi i marchi d’impresa e i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero il know-how.
La lettera b) del comma 10 ha inoltre sostituito l’art.6, comma 8, modificando la decorrenza della nuova disciplina e chiarendo così che le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data della loro entrata in vigore (per la generalità delle imprese il 2021) e ai successivi periodi d’imposta.
La lettera c) del comma 10 ha invece abrogato il comma 9 dell’articolo 6, il quale sanciva l’incompatibilità tra la disciplina in oggetto e il credito per attività di R&S. Dunque, secondo la nuova formulazione della legge, i contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, potranno usufruire sia della riduzione dell’imponibile fiscale derivante dal Patent Box che del credito d’imposta per attività di R&S.
La lettera d) del comma 10 ha sostituito il vigente comma 10 ed ha aggiunto un nuovo comma 10 bis all’articolo 6. Con il nuovo comma, si stabilisce che, con riferimento al periodo d’imposta 2021 (più precisamente, al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) ed ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina (art. 1, commi da 37 a 45 della L. 190/2014 e art. 4 del D.L. 34/2019). La norma vigente consente a chi abbia esercitato l’opzione per il vecchio regime di Patent Box prima del 22 ottobre 2021 di aderire al nuovo regime di Patent Box, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ne sono esclusi, invece, coloro che hanno presentato istanza di ruling all’Agenzia delle Entrate, o di rinnovo della stessa, e abbiano già sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione” del beneficio.
Il nuovo comma 10 bis introduce inoltre un interessante meccanismo di recapture su base ottennale, disponendo che, ove in uno o più periodi d’imposta le spese agevolabili con il nuovo Patent Box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle eleggibili, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Il comma 11 chiarisce, da ultimo, che le modifiche così introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 234/2021, ovvero il 31 dicembre 2021. Bisognerà attendere il decreto attuativo per maggiori dettagli sull’applicazione della nuova disciplina.
Credito d’imposta Mezzogiorno (art.1, comma 175)
L’art.1, comma 175, della L. 234/2021 modifica l’art.1, comma 98, della L. 208/2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027 approvata dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2021. Per mezzo di questo intervento, la regione Molise viene inclusa tra le aree in deroga ai sensi dell’art. 107, par. 3, lettera a) del TFUE (e non più tra le aree assistite di cui alla lettera c)) e quindi gli investimenti in tale regione possono fruire della maggiore intensità di aiuto già spettante alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La modifica apportata dalla nuova Legge di Bilancio 2022 non riguarda le intensità massime di aiuto, per le quali il riferimento rimane alla precedente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020. Riepilogando, si continuano ad applicare le seguenti aliquote per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (dal 2017) e Molise (dal 2022): 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Abruzzo, le aliquote rimangono invece quelle riportate di seguito: 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.
Si ricorda che tale incentivo fiscale riguarda gli investimenti in attivi materiali (impianti, macchinari e attrezzature) effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022. L’agevolazione in oggetto è cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il credito beni strumentali (in base alle risposte fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli 360/2020 e 600/2021).
Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art.1, comma 46)
Il presente comma ha prorogato il credito d’imposta, inizialmente introdotto dalla L. 205/2017, in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Per effetto della nuova disciplina, sono agevolabili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 ma è ridotto l’importo massimo del credito da 500 mila a 200 mila euro, con la previsione di un limite nazionale all’utilizzo in compensazione pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni per l’anno 2023.
Incentivi non oggetto di modifiche da parte della Legge di Stabilità 2022
Rimangono esclusi dagli interventi normativi il credito d’imposta per attività di formazione 4.0 del personale ed il bonus pubblicità, per i quali si rende applicabile anche nel periodo d’imposta 2022 la disciplina già vigente ai fini del periodo d’imposta 2021, che riportiamo sinteticamente di seguito.
Bonus Pubblicità
Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari (c.d. Bonus Pubblicità) il riferimento normativo è l’articolo 67, commi 10, 12 e 13 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (conversione in legge del c.d. decreto sostegni bis), che ha prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il regime derogatorio previsto per il 2020.
Per l’anno 2022, in particolare, il credito in oggetto viene concesso alle imprese che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, di cui 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Dal 1° al 31 marzo 2022 va inviata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che corrisponde ad una prenotazione delle risorse. Mentre, dal 1° al 31° gennaio 2023 andrà inoltrata una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Credito formazione 4.0
Relativamente al credito d’imposta per attività di formazione 4.0 rimane valido quanto disposto dall’art. 1, comma 1064, lett. i e l, della L. 178/2020, il quale prevede che il credito si applica fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014. Riepilogando quindi, il credito spetta a tutte le imprese, nella misura del:
- 60% nel caso in cui i destinatari delle attività ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati;
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le micro e piccole imprese;
- 40% o del 30% rispettivamente per medie e grandi imprese, nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Sono ammissibili al credito le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
- spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
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