Verso la riforma del Codice Appalti: il fascicolo digitale degli operatori economici e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti

A cura di Guido Ajello, Claudio Costantino e Gabriella Galioto

Tra le diverse riforme abilitanti previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), spicca quella della semplificazione in materia di contratti pubblici da attuare, inter alia, mediante la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, nonchédel numero e qualificazione delle stazioni appaltanti.

Come noto, in ordine alla documentazione che gli operatori economici devono presentare ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, l’articolo 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (“Decreto Semplificazioni bis” – cfr., newsalert del 14 giugno 2021), ha modificato l’articolo 81, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”), demandando all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) il compito di individuare con proprio provvedimento (adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale) “i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, (…), nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al   funzionamento della Banca dati”.

Il novellato comma 4 dell’articolo 81, Codice dei Contratti pubblici, altresì, ha previsto l’istituzione di un fascicolo virtuale presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che consenta all’operatore economico il caricamento dei dati utili ai fini della partecipazione alle gare (in particolare, i dati per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione prevista dall’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione ex articolo 83, Codice dei Contratti pubblici).

Ne consegue che, secondo la nuova formulazione della norma, l’operatore economico indica i dati ed i documenti contenuti nel fascicolo virtuale relativi ai requisiti di carattere generale e speciale di cui agli articoli 80, 83 e 84, Codice dei Contratti pubblici, al fine di consentire la relativa verifica da parte della stazione appaltante.

Su tali presupposti, in data 21 dicembre 2021, l’ANAC ha varato il fascicolo virtuale per gli operatori economici (“FVOE”), con l’obiettivo di ridurre gli oneri posti a carico di questi ultimi al fine di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, attuando quanto già anticipato con il comunicato del 29 novembre 2021.

Il FVOE – disponibile nella prima versione a partire dal prossimo marzo – sarà utilizzabile per tutte le procedure di gara e consentirà lo svolgimento delle seguenti attività:

  • utilizzo dei dati e documenti contenuti nel FVOE (nei rispettivi termini di efficacia) per gare diverse;
  • verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dall’emendato articolo 81, comma 1, Codice dei Contratti pubblici;
  • istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE (cfr. articolo 81, comma 4-bis, Codice dei Contratti pubblici).

Finalmente, gli oneri di produzione documentale posti a carico degli operatori economici per ogni procedura ad evidenza pubblica saranno ridotti notevolmente, consentendo il riutilizzo dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti ed automatizzando la relativa verifica nel rispetto del c.d. principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente (cfr. articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis, Codice dei Contratti pubblici).

Anche la qualificazione delle stazioni appaltanti e la conseguente aggregazione della domanda è finalizzata alla semplificazione delle procedure di gara, tenuto conto che tale intervento di riforma è in grado di favorire rapidità ed efficienza degli approvvigionamenti, di generare risparmi e promuovere la condivisione delle best practices (tra cui, a titolo esemplificativo, la condivisione di template di bandi di gara, il riuso di software per la gestione delle gare, etc.).

Sul punto, il tavolo congiunto istituito nell’ambito della Cabina di regia del nuovo Codice degli appalti pubblici tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’ANAC, intende perseguire i seguenti obiettivi:

  1. riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai comuni, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori;
  2. rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all’eccessiva frammentazione;
  3. applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, per conseguire l’aggregazione della domanda;
  4. istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello di qualifica in possesso, la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre che sulla base delle strutture organizzative stabili per l’acquisto, del personale presente con specifiche competenze e del numero di gare svolte nell’ultimo quinquennio.

A tal proposito, entro il prossimo 31 marzo 2022 saranno adottate le Linee guida sulle modalità operative per l’attuazione del sistema di riqualificazione, valido per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza.

Non resta che attendere, dunque, la piena operatività dei nuovi strumenti, nonché l’interoperabilità degli stessi rispetto agli asset esistenti, per comprendere i successivi adempimenti che saranno posti a carico delle singole stazioni appaltanti e degli operatori economici e per verificare che si tratti di passi concreti verso un sistema di e-procurement che copra la procedura di gara in modalità end-to-end (dalla programmazione alla progettazione, dalla pubblicazione alla presentazione delle offerte, dalla gestione delle procedure di aggiudicazione alla stipula contrattuale ed alla fatturazione elettronica), in linea con quanto auspicato dalla Commissione Europea con la Comunicazione n. COM/2013/0453 del 26 giugno 2013, recante “Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione”.

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Guido Ajello

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Claudio Costantino

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director