A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile
Tassonomia / Obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato, il 2 febbraio 2022, il documento dal titolo “Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities”.
Si tratta della bozza di Regolamento delegato adottata dalla Commissione ai sensi degli articoli 8(4) “Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario”, 10(3) “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” e 11(3) “Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici” del Regolamento (UE) 2020/852 (“Regolamento Tassonomia”).
Nello specifico, la bozza di Regolamento delegato propone alcune modifiche al:
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 (Regolamento delegato sugli aspetti climatici) in cui viene inserito l’articolo 2-bis rubricato “Riesame”; e
- Regolamento delegato (EU) 2021/2178 (Regolamento delegato su disclosure sostenibilità) ove viene integrato l’articolo 8 in tema “Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie” e aggiunto il un nuovo allegato XII, contenente i template per disclosure ai sensi di tale articolo 8.
Le modifiche proposte intendono:
- introdurre nella tassonomia UE altre attività economiche del settore energetico e, al riguardo, vengono stabilite condizioni chiare e rigorose, a norma del sopra citato articolo 10(2) del Regolamento Tassonomia (che stabilisce quando un’attività economica e un’attività economica transitoria danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici), per l’aggiunta come attività transitorie di alcune attività nucleari e del gas.
Quali condizioni rigorose, la bozza di Regolamento stabilisce: (i) per le attività gasiere e nucleari, il contributo alla transizione verso la neutralità climatica; (ii) per le sole attività nucleari, il possesso dei requisiti in materia di sicurezza nucleare ed ambientale; e (iii) per le sole attività gasiere, il contributo alla transizione dal carbone alle rinnovabili. A tali condizioni se ne aggiungono di ulteriori specifiche che si applicano alle suddette attività.
- introdurre obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività nei settori del gas e del nucleare e, al riguardo, vengono dettagliate le informazioni da fornire agli investitori, in modo tale da garantire a questi di poter individuare le opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e, quindi, compiere scelte maggiormente informate.
L’atto delegato è stato sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali hanno quattro mesi di tempo per decidere sull’approvazione del testo. La data di applicabilità del Regolamento delegato è prevista per il 1° gennaio 2023.
Comunicato stampa della Commissione
Normativa europea – Antiriciclaggio
Istituzione Database Eureca su informazioni AML/CFT
Comunicato Eba
Si segnala che l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato, il 31 gennaio 2022, di aver istituto il proprio database centrale comprensivo di informazioni necessarie nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominato “EuReCA”.
Si tratta del database istituto dall’autorità ai sensi dell’articolo 9-bis (rubricato “Compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”) del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (“Regolamento istitutivo di EBA”) e ai sensi della Bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”), del 20 dicembre 2021, che integra il Regolamento istitutivo EBA per quanto riguarda il database centrale in tema di AML/CFT nell’Unione (in corso di approvazione da parte della Commissione europea).
Tale sistema europeo di segnalazione sarà fondamentale per coordinare gli sforzi delle autorità competenti nel prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell’Unione.
EuReCA conterrà informazioni relative:
- alle carenze e debolezze materiali in tema AML/CTF delle singole istituzioni finanziarie UE, identificate dalle autorità competenti (per esempio la mancanza di adeguate politiche e procedure AML/CFT, compresa l’assenza di monitoraggio delle transazioni a livello di gruppo e l’assenza di politiche e procedure per i clienti ad alto rischio);
- alle misure imposte dalle autorità alle istituzioni finanziarie per correggere e mitigare tali carenze materiali;
- ai risultati degli audit svolti dall’Autorità competente durante le ispezioni in loco.
L’Autorità utilizzerà le informazioni contenute in EuReCA per rendere nota la propria visione in tema di rischi AML/CFT nel settore finanziario dell’Unione e condividerà le informazioni con altre Autorità competenti, nell’ottica di una collaborazione in tutte le fasi del processo di vigilanza e, in particolare, in caso di rischi in materia di AML/CFT.
In tal senso, EuReCA fungerà da strumento di allerta preventiva che faciliterà le autorità competenti ad agire prima che il rischio di AML/CFT si concretizzi.
EuReCA inizierà ad essere funzionante quando verrà pubblicata la versione finale (Regolamento delegato) della Bozza finale di RTS sopra citata.
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR II
Ponderazione del rischio azionario
Bozza finale di RTS Eba
Si segnala che l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 2 febbraio 2022, il documento dal titolo “Final draft. Regulatory Technical Standards on emerging markets and advanced economies under Article 325ap(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR)”.
Si tratta, in particolare, della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 325-triquadragies (rubricato “Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario”) introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) dal Regolamento (UE) 2019/876 (“CRR II”).
Tale norma rientra nelle disposizioni del CRR riguardanti il nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio previsti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell’ambito della revisione del quadro del rischio di mercato (il cd. Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e introdotti nel diritto dell’Unione attraverso il CRR II.
In particolare, la bozza finale di RTS specifica i Paesi (dell’area Euro e non) che potrebbero essere considerati “economie avanzate e mercati emergenti” ai fini della definizione dei fattori di ponderazione per il rischio azionario (cd. equity risk) da parte degli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.
Il Final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa nazionale – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II
Revoca comunicazioni relative alla protezione degli investitori
Avviso Consob
Si segnala la pubblicazione , il 3 febbraio 2022, dell’“Avviso Consob in merito alla revoca delle comunicazioni n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014”.
Si tratta dell’avviso con cui l’Autorità rende nota la revoca delle proprie Comunicazioni n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014, contenenti differenti chiarimenti interpretativi/applicativi e raccomandazioni riguardo alla distribuzione alla clientela di prodotti finanziari, rispettivamente, “illiquidi” e “complessi”.
In tale framework normativo, Consob si era attivata, mediante l’emanazione di specifici atti di soft law, per accrescere il livello di protezione degli investitori.
Ciò premesso, ora, si ritiene che con la recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento e il conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, gli orientamenti forniti dalla CONSOB in questione risultino direttamente o indirettamente assorbiti dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo.
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