Nuove regole per i modelli Intrastat

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Marta Marrapodi e Matteo Zovi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 del decreto legislativo n. 192/2021, che recepisce la direttiva dell’Unione europea n. 2018/1910, le cosiddette “quick fixes” sono diventate applicabili in Italia.

A seguito del recepimento della “Direttiva quick fixes”, l’articolo 41, comma 2-ter, D.L. n. 331/1993 espressamente prevede che le cessioni intracomunitarie siano considerate non imponibili a condizione che il cedente abbia compilato l’Intrastat, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Alla luce di questa modifica assume rilevanza sostanziale la corretta compilazione degli elenchi Intrastat al fine di beneficiare della non imponibilità.

Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, n. 493869 del 23 dicembre 2021 e relativi allegati, vengono introdotte nuove istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.

Riepiloghiamo, di seguito, le principali novità: 

Elenchi riepilogativi per le cessioni di beni (Modello Intra 1 bis)
  • obbligo, ai fini statistici, di inserire l’informazione relativa al Paese di origine delle merci; 
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno effettuato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività, presumono di effettuare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni non superiore a 20 milioni di euro);
  • è prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000” senza la necessità di procedere con la scomposizione della nomenclatura combinata;
  • è stato introdotto il nuovo modello INTRA 1 sexies per le cessioni intra-UE in regime di call-off stock.
Elenchi riepilogativi per gli acquisti di beni (Modello Intra 2 bis)
  • conferma dell’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale;
  • la soglia per la presentazione, con riferimento a periodi mensili, del Modello Intra 2bis, è innalzata a 350.000 euro (rispetto alla precedente soglia di 200.000) per gli acquisti effettuati nel trimestre o in uno dei quattro mesi precedenti;
  • non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato, codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta (sulla base del contenuto del modello, sembra che i dati siano facoltativi);
  • anche per gli acquisti: (i) i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria se il valore degli acquisti non è superiore a 20 milioni di euro); (i) è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000” senza la necessità di procedere con la scomposizione della nomenclatura combinata nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro.

Per completezza,  nelle istruzioni al “nuovo” modello INTRA 2 bis è stato chiarito che  il contribuente ha la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari nel mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano (regola statistica, ex Regolamento UE n. 1197/2020, Allegato V, Sezione 5, paragrafo 1/a) oppure nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile (regola fiscale, ex Direttiva n. 112/2006).

Tuttavia, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.

Elenchi riepilogativi per le prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra 2 quater)
  • conferma dell’abolizione della presentazione del modello con cadenza trimestrale. Rimane ferma, invece, la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti) per l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi;
  • le informazioni relative a codice IVA fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento non sono più rilevate.

Si vuole sottolineare, in questa sede, l’obbligo di inserire per le cessioni (Modello Intra 1-bis – colonna 15) l’informazione relativa al Paese di origine doganale delle merci (cosiddetto “made-in”).

In particolare, l’operatore deve indicare il codice ISO del paese di origine delle merci, individuato secondo i seguenti criteri indicati dalla normativa doganale comunitaria:

  • Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
  • Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

Di conseguenza, per l’operatore sarà necessario verificare l’esistenza dell’informazione sui propri sistemi o implementare una specifica procedura di rilevazione dell’informazione.

Infine, un’ulteriore modifica attiene alle operazioni poste in essere con la Repubblica di San Marino. Infatti, dal 1° ottobre 2021 non è più necessaria la compilazione del modello Intrastat per le cessioni verso San Marino, non solo nel caso di emissione di fattura elettronica, ma anche nell’ipotesi in cui il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Francesco Pizzo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Lorenzo Ontano

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director