Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli
A cura di Davide Accorsi, Lorenzo Ontano e Stefano Luigi Airaghi
Con la circolare n. 40 del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli ha ribadito che un soggetto economico non stabilito nell’Unione Europea (di seguito anche “UE”) non può presentare una dichiarazione doganale di importazione in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere di un rappresentante doganale indiretto a tal fine.
Inoltre, l’importatore deve essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI. A tal riguardo, la menzionata circolare chiarisce che al codice EORI “deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli (rilasciata all’importatore, n.d.r.) direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali”.
Questa frase ha indotto alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli a ritenere che un soggetto economico non stabilito nell’Unione Europea non possa importare in Italia se non identificandosi ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano.
Tale desunzione non sembra però in linea con il testo della stessa circolare in commento, il quale chiarisce che “valenza squisitamente fiscale assume, invece, la figura del rappresentante fiscale ai fini IVA. La rappresentanza IVA ha, infatti, l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, da parte del rappresentante a ciò designato, degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa”.
Inoltre, la stessa circolare riepiloga le funzioni dell’importatore, del rappresentante doganale e del rappresentante fiscale, chiarendo che:
- l’importatore è il soggetto in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata la dichiarazione doganale. Tale posizione può essere rivestita dal soggetto economico non stabilito nell’Unione Europea, con l’identificazione a mezzo codice EORI;
- la dichiarazione doganale può essere presentata da una persona non stabilita nell’Unione Europea, ma, a tale scopo, il soggetto deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito nell’Unione Europea, che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante;
- il rappresentante fiscale ai fini IVA (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo rilevanza esclusivamente ai fini IVA non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale, deve però figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla norma in materia di imposta sul valore aggiunto.
Stante quanto sopra, è ragionevole ritenere che un soggetto economico non residente nell’Unione Europea possa agire in qualità di importatore nell’Unione Europea, a patto di essere identificato tramite un codice EORI e che la dichiarazione doganale sia effettuata da un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione Europea, a nulla rilevando l’eventuale esistenza di un rappresentante fiscale o un’identificazione diretta ai fini IVA del soggetto non residente.
Considerato che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, a seguito della pubblicazione della circolare in commento, ritengono che non sia possibile per un soggetto non residente nell’Unione Europea importare in Italia in assenza di un’identificazione ai fini IVA in Italia di tale soggetto, sarebbe opportuno che tale Agenzia fornisse un ulteriore chiarimento ufficiale sul tema che possa dirimere ogni possibile dubbio al riguardo.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager