A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale – Regolamento Intermediari
Modifiche per l’adeguamento a provvedimenti europei
Consultazione Consob
Consob ha pubblicato, il 17 febbraio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Modifiche al Regolamento intermediari relativamente all’adeguamento nazionale alla Direttiva (Ue) 2021/338 che modifica Mifid II nell’ambito del capital markets recovery package, agli atti delegati di implementazione delle normative Mifid II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile, nonché alla Direttiva (Ue) 2019/2034 che modifica Mifid II in materia di reverse solicitation”.
Si tratta del documento con cui l’Autorità propone modifiche al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 concernente la disciplina degli intermediari (“Regolamento Intermediari“), al fine di adeguarlo alle previsioni di cui ai seguenti provvedimenti europei:
- Direttiva (UE) 2021/338 (“MiFID II Quick Fix”);
- atti delegati in materia di finanza sostenibile pubblicati sulla G.U.U.E. del 2 agosto 2021, ossia:
- la Direttiva Delegata (UE) 2021/1269 e il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 che integrano il framework normativo MiFID II (Direttiva 2014/65/UE);
- la Direttiva Delegata (UE) 2021/1270 e il Regolamento Delegato (UE) 2021/1255 che integrano i frameworks normativi UCITS (Direttiva 2009/65/CE) e AIFMD (Direttiva 2011/61/UE); e
- il Regolamento delegato (UE) 2021/1257 che integra il framework normativo IDD (Direttiva (UE) 2016/97);
- Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD).
I provvedimenti europei di cui ai punti (i) e (ii) modificano la disciplina in materia di servizi finanziari al fine di, rispettivamente: favorire una più agevole ripresa del mercato dagli effetti negativi conseguenti alla crisi pandemica da Covid-19; e (ii) supportare lo sviluppo della finanza sostenibile (in linea con gli obiettivi del “Piano d’azione” adottato dalla Commissione europea nel marzo 2018), introducendo per gli operatori l’obbligo di considerare i fattori ESG nella prestazione dei servizi di investimento, nello svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio e in sede di distribuzione assicurativa.
Nello specifico, per adeguare il Regolamento intermediari alla MiFID II Quick Fix, il documento di consultazione propone modifiche relative:
- alla disciplina sulla trasparenza dei costi e oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento;
- alle disposizioni concernenti le valutazioni di adeguatezza connesse alla prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli;
- alla disciplina sui rendiconti; e
- alla normativa applicabile alle controparti qualificate.
Inoltre, per adeguare il Regolamento intermediari al disposto degli atti delegati in materia di finanza sostenibile, il documento di consultazione propone modifiche:
- alla disciplina in tema di product governance applicabile alla prestazione dei servizi di investimento (in particolare, per adeguarla al contenuto degli atti delegati integrativi del framework MiFID II);
- alla disciplina sui conflitti di interesse e sugli obblighi di diligenza a cui i gestori sono tenuti nella prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio (in particolare, per adeguarla al contenuto degli atti delegati integrativi del framework UCITS e AIFMD);
- alla disciplina sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP) (per adeguarla al contenuto dell’atto delegato integrativo del framework IDD).
Inoltre, per adeguare il Regolamento intermediari al disposto della IFD, viene modificata la disciplina riguardante la prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell’iniziativa esclusiva dei clienti (c.d. reverse solicitation) da parte delle imprese non UE diverse dalle banche.
Infine, il documento di consultazione propone ulteriori modifiche relative a:
- disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari; e
- procedimento istruttorio concernente le domande delle SIM di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 19 marzo 2022.
Normativa nazionale – Finanza digitale / Cripto- attività
Registro prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale
Decreto MEF
Sulla Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) dal titolo “Decreto 13 gennaio 2022. Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”.
Si tratta in particolare del decreto recante le modalità e la tempistica secondo cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale devono comunicare la propria operatività sul territorio nazionale all’OAM (l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
L’OAM, infatti, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovrà avviare una sezione speciale del registro alla quale i prestatori di servizi menzionati dovranno essere obbligatoriamente iscritti – previa apposita comunicazione – per esercitare legalmente la propria attività in Italia.
L’iscrizione al sopra menzionato registro è subordinata al rispetto da parte dei prestatori di servizi di alcuni requisiti di cui all’art. 17-bis (2) “Attività di cambiavalute” del Decreto legislativo n. 141 del 2010; Nello specifico, il decreto dettaglia:
- i contenuti della comunicazione all’OAM per l’esercizio dell’attività;
- il contenuto e l’alimentazione della sezione speciale del registro;
- il contenuto, la modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate sul territorio italiano (es. i dati identificativi del cliente, i dati sintetici relativi all’operazione);
- la cooperazione tra l’OAM e le altre autorità e forze dell’ordine.
Normativa nazionale – Servizi di pagamento / Direttiva PSD 2
Applicazione della Direttiva PSD2
Istruzioni di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 14 febbraio 2022, il documento “Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2)”.
Il documento dell’autorità contiene specifiche istruzioni concernenti alcune procedure per l’applicazione della PSD 2 e del Regolamento integrativo della stessa (Regolamento delegato 2018/389), riguardanti nello specifico:
- l’esenzione dall’obbligo di realizzare la procedura di contingency;
- le esenzioni dall’adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente (SCA) per i pagamenti “corporate”;
- la segnalazione di problemi con le interfacce dedicate; e
- la relazione analisi rischi operativi e di sicurezza servizi di pagamento.
In particolare, per quanto riguarda la richiesta di esenzione dall’obbligo di realizzare la procedura di contingency, tra le altre disposizioni (i) l’Autorità ha predisposto una modulistica (disponibile sul sito Internet di quest’ultima), che consente di armonizzare e rappresentare in forma sintetica tutte le informazioni che devono essere inoltrate a Banca d’Italia e (ii) ha stabilito i termini e le modalità per l’invio delle domande di esenzione in questione.
Relativamente alle esenzioni dall’adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti “corporate”, tra le altre disposizioni, le presenti Istruzioni prevedono che i soggetti richiedenti l’esenzione in questione debbano compilare un modulo da inviare a Banca d’Italia – sul sito internet dell’Autorità – ove descrivono le soluzioni adottate per mantenere i livelli di sicurezza previsti dalla PSD 2. Tale modulo, deve essere allegato al documento di valutazione del rischio operativo e di sicurezza (che deve essere inviato annualmente alla Banca d’Italia).
Inoltre, le presenti Istruzioni prevedono che i soggetti obbligati debbano compilare un modulo – sempre sul sito internet dell’Autorità – per la segnalazione di eventuali problemi con le interfacce dedicate (ossia nell’ambito della SCA, le interfaccia di accesso predisposte dai prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online, cd. Account Servicing Payment Service Providers o ASPSP, per permettere a terzi di svolgere la propria attività).
Infine, le Istruzioni prevedono che l’Autorità fornisca sul proprio sito internet il modulo / questionario che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) devono utilizzare per comunicare a Banca d’Italia le risultanze dell’analisi annuale dei rischi operativi e di sicurezza.
Istruzioni relative all’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regime di passaporto europeo
Libera prestazione di servizi
Regolamento delegato e Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 febbraio 2022 è stato pubblicato:
- il “Regolamento delegato (UE) 2022/192 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi”; e
- il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 che modifica le norme tecniche di attuazione previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi”.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/192 edil Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 sono stati elaborati ai sensi degli articoli 35 “Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti”, 36 “Inizio delle attività” e 39 “Procedura di notifica” della Direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento Direttiva (cd. CRD IV).
Nello specifico il Regolamento delegato (UE) 2022/192 modifica il Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (si veda alert. n. 192/2014).
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193, invece, modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV (si veda alert n. 162/2014).
Le modifiche apposte ai sopra citati provvedimenti riguardano sia la granularità delle informazioni che l’ente creditizio deve fornire nella notifica, sia il formato da utilizzare per la presentazione e la trasmissione della stessa, e sono volte a migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni fornite dall’ente creditizio all’autorità competente del paese di origine nell’ambito della procedura di notifica, nonché delle informazioni trasmesse tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante.
Più nel dettaglio, tra le varie modifiche, si segnalano quelle relative: (i) alla richiesta all’ente creditizio di indicare nel modo più accurato possibile la data prevista per l’inizio di ogni attività per la quale viene presentata la notifica, e non solo delle attività principali; (ii) all’aumento della granularità delle informazioni sul business planda allegare alla notifica di passaporto; e (iii) alle informazioni aggiuntive da fornire in caso di chiusura della succursale.
Il Regolamento delegato ed il Regolamento di esecuzione entrano in vigore il 6 marzo 2022 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio / Fondi comuni monetari
Scenari delle prove di stress
Final report ESMA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 14 febbraio 2022 l’aggiornamento dei propri Orientamenti del 2021 sugli scenari delle prove di stress dei fondi comuni monetari dal titolo “Final Report. Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation”.
Tali Orientamenti – applicabili ai fondi comuni monetari (FCM), ai gestori di FCM nonché alle autorità competenti – sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 28 “Prove di stress” del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”; si veda alert n. 201/17); gli Orientamenti vengono periodicamente aggiornati (almeno una volta all’anno) per tenere conto dei più recenti sviluppi del mercato, come previsto dal Regolamento FCM stesso (ultimo aggiornamento di giugno 2021).
Con il presente aggiornamento (sul quale non è stata svolta alcuna consultazione) l’Autorità tiene in considerazione le recenti sfide e gli sviluppi del mercato. In tale contesto, ESMA intende modificare alcuni dei parametri di riferimento comuni per gli scenari delle prove di stress condotte dall’FCM o dai gestori degli FCM, al fine di garantire scenari di stress appropriati per l’attuale situazione economica e finanziaria (le parti di nuova introduzione sono state inserite di colore rosso per averne evidenza). Inoltre, vengono proposte anche disposizioni specifiche relative alla tipologia di prove di stress, in modo che i gestori di FCM abbiano le informazioni necessarie per compilare i corrispondenti campi del modello di segnalazione di cui all’articolo 37 “Informativa alle autorità competenti” del Regolamento FCM.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti aggiornati.
Final Report Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation
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