Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale
A cura di Fabrizio Cascinelli e Alberto Borri
Contesto Regolamentare
In data 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022 concernente le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale (di seguito “Decreto” o “Decreto del MEF”). Tale decreto si pone come attuativo delle previsioni in materia antiriciclaggio introdotte dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 introdotto unitamente alle previsioni dell’articolo 8 comma 1 e 8-bis del Decreto Legislativo n.90 del 25 maggio 2017.
Con il Decreto del MEF vengono introdotti ulteriori obblighi, oltre a quelli già previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 (di seguito “Normativa Antiriciclaggio”), normativa quest’ultima che si applica ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale già dal 2017 con l’introduzione in Italia del Decreto Legislativo n.90 del 2017.
Il Decreto
Il Decreto del MEF richiama le definizioni, già introdotte dalla Normativa Antiriciclaggio, di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale andandosi ad uniformare con predetta normativa.
Vengono definiti come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”. Vengono definiti inoltre come prestatori di servizio di portafoglio digitale: “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Risulta importante sottolineare come le previsioni del Decreto del MEF si applichino ad ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale. Il requisito della professionalità risulta essenziale per l’applicabilità degli obblighi previsti dal Decreto del MEF, restando, quindi, esenti da quest’ultimi i soggetti che svolgono tale attività in proprio e non a titolo professionale.
Con il Decreto del MEF viene introdotto l’obbligo, per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, di iscriversi in un’apposita sezione speciale del registro cambiavalute (di seguito “Registro”) di cui all’articolo 17 bis comma 1, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, istituita dall’ Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito “OAM”).
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro tenuto dall’ OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tale iscrizione è requisito fondamentale per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale che hanno il domicilio (nel caso di persone fisiche) o la sede legale o amministrativa (nel caso di persone giuridiche) in Italia mentre per i soggetti comunitari è richiesta almeno la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Tale obbligo di iscrizione deve essere assolto mediante apposita comunicazione all’OAM che deve venire inoltrata indicando inter alia: (i) la denominazione sociale del soggetto diverso da persona fisica; (ii) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’ Unione europea, la sede della stabile organizzazione del territorio della Repubblica; (iii) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante.
I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che già svolgono tale attività sul territorio della Repubblica, dovranno procedere all’invio della comunicazione per l’iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione come previsto dall’articolo 3 del Decreto.
L’obbligo di istituzione del Registro è in capo all’ OAM come indicato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto, che prevede che lo stesso dovrà essere costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del MEF. Lo stesso OAM ha dichiarato in data 18 febbraio che la sezione speciale del Registro sarà operativa entro il 18 maggio e che tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge[1], avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.[2] Oltre all’obbligo di iscrizione al Registro, i prestatori di servizi di criptovalute e di portafoglio digitale dovranno inviare trimestralmente per via telematica all’OAM una comunicazione contenente tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul Territorio della Repubblica Italiana indicando nello specifico: i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente. Tali dati vengono conservati dall’OAM per dieci anni assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
L’OAM, ove richiesto, collaborerà e trasmetterà tutti i dati di cui all’articolo 5 del Decreto tempestivamente al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alle forze di polizia.
Brevi considerazioni finali
Il Decreto del MEF, fino a qui descritto, consentirà di meglio tracciare l’operatività dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale che svolgono tale attività sul territorio della Repubblica andando a rafforzare i presidi Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo già vigenti.
Tale Decreto si inserisce in un framework normativo più ampio ancora in evoluzione dove la Normativa Antiriciclaggio è l’unica a porre delle chiare previsioni regolamentari. Allo stato attuale si dovrà attendere fino all’entrata in vigore del Regolamento MICA (“Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai Mercati delle Cripto Attività e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937”) per un ulteriore rafforzamento delle previsioni normative in materia di criptovalute.
[1] cfr. art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010.
[2] OAM, Comunicato Stampa “OAM: ENTRO IL 18 MAGGIO OPERATIVO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE”, 18 Febbraio 2022, Roma.
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